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Ordinanza — n. 13690/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses opposition execution appeal, ruling preclusive effect bars new necessary co-litigant claims in remand proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13690/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's request to transmit the case to the Civil Section, noting the matter falls under labor jurisdiction. The core issue involved a dispute over whether necessary co-litigants (Bank of Italy and Poste Italiane) could be added to an opposition execution proceeding after a prior cassation remand. The court held that because the issue of missing co-litigants was not raised in the original cassation appeal, it became precluded in the remand judgment, preserving the integrity of the prior proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 392 c.p.c.; Art. 102 c.p.c.: In a remand proceeding from the Court of Cassation, claims regarding the lack of necessary co-litigants based on original procedural needs are precluded if not raised in the cassation appeal, as the prior judgment is presumed to have established the integrity of the adversarial process.

Parole chiave

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necessary co-litigants preclusive effect remand proceedings adversarial principle cassation remand procedural preclusion judicial economy pagamento in mano di terzi

Disposizioni normative citate

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Art. 392 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Ciò premesso, con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 394 c.p.c.
art. 102 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12396/1997
Cass. n. 12396/1997; Cass.
Cass. n. 683/1988
12396/1997; Cass. n. 683/1988).
Cass. n. 21096/2017
In sede di legittimità è stato affermato (Cass. n. 21096/2017, Cass.
Cass. n. 5061/2007
21096/2017, Cass. n. 5061/2007) che, nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso 16832-2024 proposto da: TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2413/2024 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 08/02/2024 R.G.N. 33153/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Oggetto Opposizione esecuzione lavoro R.G.N.16832/2024 Cron. Rep. Ud.18/02/2025 RILEVATO CHE 1. Nella gravata sentenza si legge che, con pignoramento presso terzi iscritto presso il Tribunale di Roma, promosso da Banca Intesa Sanpaolo spa (quale debitore), con Banca d’Italia e Poste Italiane spa quali terzi pignorati, Gina Tralicci aveva chiesto l’assegnazione della somma di euro 2.115,53. Con ricorso si era costituita la debitrice eccependo, ai sensi dell’art. 615 co. 2 cpc, la non debenza delle somme pignorate. Con ordinanza il Giudice dell’esecuzione aveva accolto l’istanza cautelare ed aveva assegnato il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito.

La Tralicci aveva riassunto il merito dell’opposizione avanti al Giudice di Pace di Roma e aveva chiesto, con atto notificato nei soli confronti della Intesa Sanpaolo spa, al Giudice dirigettare l’opposizione; si era costituita la convenuta Banca che, contestando quanto dedotto da controparte, aveva chiesto il rigetto delle domande avversarie e l’accoglimento dell’opposizione. Il Giudice di Pace di Roma aveva accolto l’opposizione di Intesa Sanpaolo spa. Impugnata la sentenza, la creditrice, sempre nei soli confronti di Intesa Sanpaolo spa, aveva chiesto la riforma del provvedimento con conseguente rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale di Roma, quale giudice di appello, aveva parzialmente accolto il gravame proposto dalla Tralicci compensando le spese di lite. Impugnata anche questa pronuncia, la Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 9877/2021, in accoglimento del primo motivo proposto dalla Tralicci, aveva cassato parzialmente la sentenza impugnata e aveva rinviato la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per provvedere in ordine alle spese di lite.

2. Riassunto il giudizio su impulso di Gina Tralicci, la quale aveva convenuto in giudizio sempre solo Intesa Sanpaolo spa e aveva insistito per la riforma della sentenza del Giudice di pace, l’adito Tribunale, dopo avere di ufficio rilevato la questione della regolarità del contraddittorio e dopo averla sottoposta alle parti, aveva sottolineato che la Banca d’Italia e Poste Italiane spa rivestivano, nel giudizio, la qualità di terzi pignorati e, pertanto, essi dovevano ritenersi litisconsorzi necessari; ciononostante, essi non erano stati mai invocati in giudizio per cui aveva dichiarato la nullità della sentenza n. 31933/2015 del Giudice di Pace di Roma del 15.10.2015 e aveva disposto la trasmissione degli atti al primo giudice.

3. Avverso tale sentenza Gina Tralicci ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui ha resistito con controricorso Intesa Sanpaolo spa.

4. Le parti hanno depositato memoria.

5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente va respinta la richiesta della ricorrente di trasmissione degli atti alla Terza Sezione Civile di questa Corte, non vertendosi in materia di competenza della Sezione Lavoro.

2. Deve, infatti, precisarsi che, nell’ambito della Corte di Cassazione, quale giudice di ultima istanza di legittimità, la questione se una determinata controversia spetti alla cognizione del giudice del lavoro ovvero a quella del giudice ordinario non rileva assolutamente ai fini processuali e non è sanzionata a pena di nullità giacché la suddivisione in Sezioni della Corte di Cassazione trova la sua ragione di esistenza in un criterio di distribuzione interna degli affari, senza alcuna differenziazione strutturale delle Sezioni nell’ambito dell’Ufficio giudiziario (per i principi, cfr. Cass. n. 12396/1997; Cass. n. 683/1988).

3. Ciò premesso, con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc, con riguardo agli artt. 112, 115, 116, 324, 392 e 394 cpc. Ella sostiene che, sulla questione della omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di opposizione esecutiva in un giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, vi era stata, di fatto, già una pronuncia con l’ordinanza n. 9877/2021 ed il Giudice del merito aveva omesso di valutare che la suddetta questione era stata rilevata, per la prima volta, solo in fase di rinvio ex art. 392 cpc di talché, essendo tale ultimo giudizio ad istruzione chiusa, in cui le questioni rilevabili di ufficio e non rilevate dalla Corte di legittimità non potevano essere più dedotte e comunque esaminate, doveva ritenersi, nella fattispecie concreta, che il contraddittorio fosse integro essendosi sul punto formato un giudicato.

4. Il motivo è fondato.

5. In sede di legittimità è stato affermato (Cass. n. 21096/2017, Cass. n. 5061/2007) che, nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte dicassazione.

6. Il Tribunale di Roma, con la gravata pronuncia, non si è attenuto a tale consolidato principio, cui invece va dato seguito, rilevando, in sede di giudizio di rinvio, un difetto di litisconsorzio in ordine al quale era, invece, preclusa la possibilità di sollevare la questione.

7. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va accolto.

8. La gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Roma, in diversa persona, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto del citato principio di diritto e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa persona, cui demanda di provvedere a