Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13572/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against execution order, ruling it was an execution objection, not an act objection, due to prescription claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13572/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Pietro De Paola's appeal against a first-instance dismissal of his opposition to execution. De Paola argued the lower court incorrectly classified his claim as an objection to execution acts, which had expired, when it should have been an objection to execution itself. The court held that because the claim challenged the underlying right and the validity of the tax notice, it constituted an objection to execution rather than an objection to execution acts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 615 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: When a party contests the underlying right or the validity of the tax notice underlying an execution order, the action is an objection to execution, not an objection to execution acts, and is therefore appealable via cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
objection to execution objection to execution acts prescription of tax claims execution order Cassation appeal admissibility tardivo pagamento delle spese opposizione tardiva rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 615 c.p.c.
335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata comeopposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non comeopposizione agli atti esecutivi (cfr.
Art. 617 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 617 c.p.c. e si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificatocome opposizione agli atti esecutivi la domanda svolta con il ricorso di primo grado.
Art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995
Il ricorrente evidenzia che con ilricorso si era dol uto sia dell’omessa notifica delle cartelle sottese all’intimazione di pagamento sia della conseguente intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell’art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995 .
Art. 111 Cost.
art. 617 c.p
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 617 c.p.c.
art. 112 c.p
4 la violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 111 Cost
art. 615 c.p
335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata comeopposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 14302 del 2018
Cass. n. 20801 del 2015
Cass. n. 12998 del 2007
Cass. n. 9816 del 1997
Cass. 08/11/2018 n. 28583
Cass. 23/02/2021 n. 4901
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 16018-2019 proposto da: DE PAOLA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON LUIGI STURZO 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANNUCCI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente – nonchécontro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - avverso la sentenza n. 8978/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/11/2018 R.G.N. 7085/2016;

Oggetto Opposizione all’esecuzione opposizione agli atti esecutivi R.G.N.16018/2019 Cron. Rep. Ud.29/01/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da Pietro De Paola avverso l’intimazione di pagamento notificatagliil 18 gennaio 2016, relativa a cartelle di pagamento recanti l’importo complessivo di € 130.963,77 per contributi sanzioni e interessi, che ha ritenuto tardivamente proposta atteso che, qualificata l’azione come opposizione agli atti esecutivi, essaavrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett.

e) del d.l. n. 35 del 2005 conv. in legge n. 80 del 2005, nel termine di 20 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito (rectius dell’intimazione di pagamento che riportava le numerose cartelle) mentre il ricorso era stato depositato il 26.2.2016quando il termine era oramai decorso.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Pietro De Paola che ha articolato due motivi ai quali l’ Inps non ha opposto difese essendo rimasto intimato. L’A genzia delle Entrate Riscossione (ADER) invece si è costituita per resistere al ricorso.

3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. RITENUTO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 617 c.p.c. e si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificatocome opposizione agli atti esecutivi la domanda svolta con il ricorso di primo grado. Il ricorrente evidenzia che con ilricorso si era dol uto sia dell’omessa notifica delle cartelle sottese all’intimazione di pagamento sia della conseguente intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell’art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995 .

In particolare,era stata eccepita la nullità della pretesa in relazione all’omessa notifica delle cartelle menzionate nell’intimazione di pagamento impugnata e si era denunciata la prescrizione dei crediti sia prima che dopo l ’eventuale notifica delle cartelle. Ritiene perciò che le doglianze investivano non tanto la regolarità degli atti esecutiviquanto, piuttosto , il diritto stesso dell’Ente impositore a procedere all’esecuzione forzata ex art.615 c.p.c.

2. Con il secondo motivo di ricorso , poi, è denuncia ta in relazione all’art. 360 n. 4 la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver trascurato il Tribunale di pronuncia re sulla domanda di nullità, annullamento prescrizione e/o difetto di notifica delle cartelle di pagamento presupposte.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 3.1. Occorre premettere che il presente ricorso è ammissibile atteso che lacorretta individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va compiuta in base al principio cd. "dell'apparenza", con riferimento, cioè, alla qualificazione dell'azione operata dal giudice adito, indipendentemente dalla correttezza di tale qualificazione (sindacabile soltanto da parte del giudice cui spetti la cognizione dell'impugnazione prescelta secondo il predetto criterio) ed indipendentemente, ancora, dal "nomen iuris" attribuito all'azione "de qua" dalla parte che propone il gravame.

Ne consegue che una sentenza emessa nel corso di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile, rispettivamente, con l'appello, se l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, ovvero con il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione stessa, come nella specie, sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi(cfr. Cass . n 14302 del 2018, n. 20801 del 2015 , n. 12998 del 2007 e n.9816 del 1997). Correttamente - a fronte di una declaratoria di inammissibilità per tardività dell’opposizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi –il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione. 3.2.

Ciò posto va ricordato che in sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda, se opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi, occorre sempre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum": nell'opposizione all'esecuzione questi investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva. In ta le prospettiva s chiarito che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizioneavverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie laprescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata comeopposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non comeopposizione agli atti esecutivi (cfr.

Cass. 08/11/2018 n.28583 23/02/2021 n. 4901 ) . 3.3. Orbene nel caso in esame , veicola ndo l a attraverso l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, il ricorrente ha inteso contestare oltre alla regolarità delle notifiche il titolo ed il sottostante diritto ad agire in esecuzione . Si è de nunciata la nullità delle notifiche delle cartelle sottese all’intimazione e l’intervenuta prescrizione del diritto dell’Istituto a riscuotere il suo creditoanche in relazione alla maturazione della stessa nel periodo successivo alla notifica, se provata, delle cartelle.

4. Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio allo stesso Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, che provvederàanche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in p