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Sentenza — n. 13527/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, ruling that limited liability companies cannot claim reduced social security rates for family allowances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13527/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by Tecnopulizie S.R.L. against a lower court decision rejecting its opposition to an INPS contribution notice. Although the company's partners were officially registered as merchants, the court held that this status alone does not qualify them for reduced contribution rates. The court reasoned that the legal definition of a 'merchant employer' requires personal labor involvement, which is absent in capital-based companies like S.R.L. where capital prevails over human effort, thus denying the tax reduction intended for small-scale family businesses.

Regesto Legislator

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Art. 20 n.1 d.l. n.30/74; Art. 1 l. n.1397/60: The reduced contribution rate for family allowances applies only to employers personally engaged in trade, excluding limited liability companies where capital predominates over personal labor.

Parole chiave

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reduced social security contributions family allowances fund merchant employer definition limited liability company status personal labor requirement INPS contribution rates small business tax relief categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 20 n.1 d.l. n.30/74, conv. in l. n.114/74
Art. 1 co.202 e 203 l. n.662/96
Art. 1 l. n.1397/60
Art. 2 l. n.1397/60
In tal senso si è già espressa questa Corte (Cass.22665/18).
Art. 3 l. n.45/86

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n.8053/14
Cass. n.22665/18
Cass. n.22088/21
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 22133-2019 proposto da: TECNOPULIZIE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO BIANCHINI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 452/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/01/2019 R.G.N. 3/2018;

Oggetto Contributi nucleo familiare commercianti R.G.N.22133/2019 Cron. Rep. Ud.26/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato LOREDANA TULINO per delega verbale avvocato MARCO BIANCHINI; udito l'avvocato EMANUELE DE ROSE. FATTI Di CAUSA La Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da Tecnopulizie s.r.l. avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi dovuti per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (ex CUAF), i quali erano stati corrisposti in misura ridotta dalla società poiché iscritta alla gestione commercianti.

Riteneva la Corte che l’iscrizione d’ufficio operata dall’Inps alla gestione commercianti non rilevasse ai fini della riduzione contributiva, fondata su una nozione più ristretta di commerciante, ricavabile dal d.l. n.20/74 e dal d.lgs. n.114/98. La Tecnopulizie s.r.l. operava nell’ambito degli appalti di pulizie e quindi, secondo la Corte, si era fuori dall’ambito del settore terziario tipico cui andava invece ascritta l’attività di commercio. Avverso la sentenza, ricorre Tecnopulizie s.r.l. per tre motivi, illustrati da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a.,resiste con controricorso.

A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa era rinvia all’odierna udienza pubblica, in vista della quale parte ricorrente depositava memoria illustrativa. L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso. All’esito della camera di consiglio,il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la Tecnopulizie s.r.l. deduce violazione/falsa applicazione degli artt.20 n.1 d.l. n.30/74, conv. in l. n.114/74, 1 l. n.1397/60 e 1 l. n.613/66. Sostiene che i soci della ricorrente erano stati iscritti d’ufficio dall’Inps alla gestione commercianti ai sensi dell’art.1, co.202 e 203 l. n.662/96. Tale iscrizione era da sola sufficiente a fondare la nozione di commerciante necessaria ai fini della riduzione contributiva, poiché la società operava nel settore del terziario, fornendo servizi (di pulizie). Con il secondo motivo di ricorso, la Tecnopulizie s.r.l. deduce violazione dell’art.49 l. n.88/89.

Sostiene che l’Inps aveva classificato la società come commerciante in base alla citata norma e che tale classificazione doveva valere anche ai fini della riduzione contributiva. Con il terzo motivo di ricorso, la Tecnopulizie s.r.l. deduce nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto non sarebbe stato spiegato dalla Corte il motivo per cui l’attività di pulizie non rientrerebbenel settore del terziario. Il terzo motivo va esaminato con precedenza, avendo rilievo logico preliminare, ed è infondato. La motivazione della sentenza è sufficientemente specifica nel declinare le ragioni della decisione.

La Corte ha ritenuto che l’attività di partecipazione ad appalti di pulizie non possaconsiderarsi attività commerciale, nel senso proprio diattività esercitata da impresa rientrante nel settore del terziario tipico. Tale assunto è sufficiente a rendere ragione della decisione di reiezione dell’appello, mentre la mancanza di ulteriori dettagli sulle ragioni dell’esclusione dal terziario tipico – come postulatedal motivo – non sono richieste, ed esorbitano dal sindacato di legittimità sul rispetto del minimo costituzionale in tema di motivazione (Cass.

S.U. n.8053/14). I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione. Essi sono infondati sebbene debba essere corretta la motivazione della sentenza. In fatto è pacifico che i soci della Tecnopulizie s.r.l. sono stati iscritto d’ufficio alla gestione commercianti in forza dell’art.1, co.202 e 203 l. n.662/96. Tale iscrizione, tuttavia, come ha rettamente rilevato la sentenza, non basta di per sé ad integrare la nozione di datore di lavoro “commerciante” richiesta per poter fruire della riduzione contributiva in oggetto.

Ai sensi dell’art.20, co.1, n.1 d.l. n.30/74, conv. con modif. in l. n.114/74 il contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari è fissato nella minor misura del 5,15% per i datori di lavoro “artigiani e commercianti” rispetto alla misura generale del 7,50%. Costoro devono anche essere iscritti alla gestione commercianti (o artigiana). Ma la nozione di datore di lavoro “commerciante” è solo quella ricavabile dalla l. n.1397/60, cui rinvia lo stesso art.20, n.1, d.l. n.30/74, in base al quale: “A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro … è fissata nelle seguenti misure… 1) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n.1533, 27 novembre 1960, n.1397, esuccessive modificazioni ed integrazioni”.

In tal senso si è già espressa questa Corte (Cass.22665/18). Ora, l’art.1 l. n.1397/60 – legge che regolamenta l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali – indica come datore di lavoro che esercita attività commerciale solo il titolare di impresa organizzata “ prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia” e che partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.” Tanto non accade rispetto a una società di capitali, dove il fattore del capitale prevale su quello umano.

E infatti, l’art.2 l. n.1397/60 esclude dall’ambito della legge, le imprese con personalità giuridica. In tale quadro si inserisce l’art.3 l. n.45/86, che applica l’art.1 l. n.1397/60 ai soli soci delle società di persone (in nome collettivo e in accomandita semplice), e non ai soci di società di capitali. Questa Corte (Cass.22088/21) ha rimarcato che la riduzione della misura contributiva qui in esame risponde alla ratio di favorire le categorie produttive economicamente più deboli che non abbiano la piena idoneità, neppure potenziale, di affrontare i maggiori costi del lavoro anche dipendenti dalle contribuzioni previdenziali; in particolare, la riduzione opera in favore degli imprenditori di piccole dimensioni, anche se in forma societaria, nella quale l ’ elemento caratterizzante sia l'apporto lavorativo dei soci.

Rispetto alle società di capitali viene meno tale ratioe si giustifica l’applicazione della contribuzione in misura ordinaria. Essendo la Tecnopulizie una società a responsabilità limitata, ovvero una società di capitali, corrett