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Ordinanza — n. 13241/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension fund's appeal, ruling solidarity contributions illegal and prescription periods apply to the debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13241/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the pension fund's appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the solidarity contribution was illegal. The fund argued the contribution was mandated by specific laws, while the individual contended it lacked legal basis and violated constitutional rights. The court rejected these arguments, stating the contribution was an extraordinary measure incompatible with structural financial laws and that the debt remained subject to the standard ten-year prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 23 Cost.; Art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011: The solidarity contribution is an extraordinary measure incompatible with structural financial provisions, rendering its application by the pension fund illegal; consequently, the claim for restitution is subject to the ordinary ten-year prescription period.

Parole chiave

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solidarity contribution legality pension fund administrative power ten-year prescription period constitutional financial balance inadmissible cassation appeal reversibility pension debt extraordinary financial measures retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 23 Cost.
Cass.31527/ 20 22 , Cass.4362/2023, Cass.23257/ 20 24, Cass.8489/ 20 25 ) che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n.
Art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
147, dell’art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.
Art. 2946 cod. civ.
Art. 2948, n. 4, cod. civ.
21, dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., dell’art.
Art. 19, comma 3, legge n. 21/86
Con il quarto motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n.
art. 115 cod. proc. civ
10 del 2017, emanate anche in virtù del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto ministeriale 14 luglio 2004, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 2943 cod. civ
civ., dell’art. 2943 cod. civ., dell’art.
art. 3 Cost
639, e dell’art. 3 Cost.
art. 2946 cod.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 24651/2024
Cassation court dismisses appeal regarding solidarity contribution deductions, ruling pension rights accrued after the law's introduction. The court rejects the claim that deductions were illegal because the pensioner's right to the pension matured after the solidarity contribution system was introduced. The court held that the pensioner's right to the pension matured after the introduction of the solidarity contribution system, rendering the deductions lawful. The court dismissed the appeal, ruling that the pensioner's right to the pension matured after the introduction of the solidarity contribution system, rendering the deductions lawful. The court dismissed the appeal, ruling that the pensioner's right to the pension matured after the introduction of the solidarity contribution system, rendering the deductions lawful.
Cass. 31527/2022
Court dismisses pension fund's appeal, ruling the ten-year prescription period applies to solidary contributions withheld from pensions.
Cass. 4362/2023
Cassation court dismisses appeal against pension deduction, ruling private funds cannot impose solidarity contributions on already determined pensions.
Cass. 23257/2024
Cassation court dismisses pension fund's appeal on solidarity contribution, ruling ten-year prescription applies to unilateral deductions.
Cass. 8489/2025
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to provide new arguments against established case law.
Cass. 4604/2023
Italian Supreme Court dismisses pension fund's appeal, upholding the 10-year prescription limit for solidarity contributions.
Cass., Sez. Un. 27195 e 27433 del 2023
Cass. 27947/2023
Italian court dismisses appeal due to late filing; appeal notified after short deadline expired.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 19101-2022 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELA DAL BO; -ricorrente - contro AMATI LUCIANA, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVIA STEFANELLI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 435/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/06/2022 R.G.N. 707/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

Oggetto Cassa commercialisti R.G.N.19101/2022 Cron. Rep. Ud.11/04/2025 RILEVATO CHE Con sentenza n.435/22, la Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Amati Luciana volta a far dichiarare l’illegittimità delle trattenute operate, a partire dal 2009, dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione di reversibilità percepita a seguito del decesso del marito: il commercialista Campanini Luciano. Riteneva la Corte d’appello che la Cassa non potesse applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge, invece richiesta dall’art.23 Cost.

Escludeva, poi, la prescrizione della pretesa di pagamento, il cui termine indicava in dieci anni. Avverso la sentenza di primo grado ricorre la CNPADC per quattromotivi, illustrati da memoria. Amati Luciana resiste con controricorso. A seguito di richiesta di decisione presentata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, violazione dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e interpretato dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell’art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto agli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della Cassa e alle delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, emanate anche in virtù del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto ministeriale 14 luglio 2004, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), per aver considerato illegittimo il contributo di solidarietà, nonostante fosse stato adottato dalla Cassa sulla base del novellato testo dell’art.3, comma 12,l. n.335.

Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201 del 2011 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), per non avere ritenuto legittimo il contributo di solidarietà relativamente al periodo di causa o almeno a far data dal 2011. Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 24, comma 24, lettera b), del d.l. n. 201 del 2011, per non avere ritenuto applicabile il contributo di solidarietà almeno in relazione al biennio 2012-2013.

Con il quarto motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., dell’art. 2943 cod. civ., dell’art. 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e dell’art. 3 Cost. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute dalla Cassa. Il primo motivo è inammissibile ex art.360-bis, n.1 cod.proc.civ. alla luce del costante orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte sulla materia e non contenendo il ricorso argomenti tali da determinare un mutamento di indirizzo.

In particolare, va qui ribadito quanto già espresso da questa Corte in varie pronunce (a partire da Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 2018, Cass.20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019,Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022, Cass.10047/23, Cass.12122/23), ovvero che: -l'autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.3, co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; -il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; -l’art.1, co.488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame.Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es.

Cass.36001/2022) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; -pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l. n.335/95 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall’art.1, co.763 legge n.296/06, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/2018) che, nell’attuale formulazione, l’art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell’art.1, co.763 legge n.296/06. - la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte:

Cass.10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702). - l’art.24, co.24, lett.

b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto. I suesposti rilievi non sono messi in discussione dalla memoria della ricorrente, che non contiene alcun nuovo elemento di valutazione giuridica in grado di indurre a un ripensamento dell’orientamento di legittimità, ulteriormente confermato anche dopo la proposta di definizione anticipata (v.

Cass.8661/ 20 25, Cass.8489/2025). Il secondo motivo è inammissibile ex art.360 - bis, n.1 cod.proc.civ. Va richiamato l’orientamento già manifestato da questa Corte sul punto (v. ad es. Cass.3088/2023), che ha escluso la legittimità del contributo di solidarietà a far data dall’anno 2011 in forza dell’art.24, co.24 d.l. n.201/11. Come già detto, tale norma ha ad oggetto provvedimenti tesi ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo, e dunque interventi strutturali, incompatibili con una misura di carattere straordinario e transeunte quale il contributo di solidarietà.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile ex art.360-bis, n.1 cod.proc.civ. Come affermato da questa Corte (Cass.24651/2024), l’art.24, co.24 d.l. n.201/11 richiede l’inerzia dell’Ente nell'intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa, e tale ipotesi non può essere equiparata a quella in cui interventi siano stato effettuati a mezzo delle delibere, ex post dichiarateillegittime. Inammissibile ex art.360-bis, n.1 cod.proc.civ. è il quarto motivo. Va ribadito (v. ad es. Cass.31527/ 20 22 , Cass.4362/2023, Cass.23257/ 20 24, Cass.8489/ 20 25 ) che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. -così come dall’art.129 del r. d. l . n. 1827 del 1935 -richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ.

Stesso discorso deve ribadirsi per l’art.19, co.3 l. n.21/86, poiché la norma suppone sempre la liquidità ed esigibilità del credito. Né vale in contrario richiamare l’art.47-bis d.P.R. n.639/70. Tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/2023). Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

All’inammissibilitàsegue la condanna alle spese , secondo soccombenza. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod.proc.civ. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 cod.proc.civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod.proc.civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.,Sez.Un.27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/2023).

Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in €2000in favore di parte controricorrente, e di una ulteriore somma di €2000in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €4000,00 per compensi, €200,00per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge; condanna parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di €2000,00; condanna parte ricorrente a pagare €2000,00in favore della Cassa delle Ammende; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte