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Ordinanza — n. 13188/2025 — snciv Generato dall'IA

INPS appeal dismissed as administrative claim for disability degree was admissible for pension benefit recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13188/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The INPS appeal against the Bari Court of Appeal's rejection of a disability degree claim was declared inadmissible by the Supreme Court. The INPS argued that a standalone request for a disability assessment was procedurally improper without a concurrent request for pension benefit recognition. The court rejected this, finding the administrative claim was inherently aimed at securing the pension benefit, thus making the procedural posture correct.

Regesto Legislator

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Art. 80 comma 3 legge n. 388/2000; Art. 445-bis cod. proc. civ.: A request for a disability degree submitted to an administrative body is admissible if its purpose is to acquire the health requirement necessary for obtaining a pension benefit, even if the specific benefit recognition request is made separately in court.

Parole chiave

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disability degree assessment pension benefit recognition administrative claim admissibility INPS procedural posture health requirement prerequisite aumento della rendita di invalidità accredito di vecchiaia diritti degli anziani

Disposizioni normative citate

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Art. 80 comma 3 legge n. 388/2000
Art. 8 della legge n. 533/1973
Art. 100 cod. proc. civ.
Art. 445-bis cod. proc. civ.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13228/2020 R.G. proposto da I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSA MANUELA unitamente agli avvocati PULLI CLEMENTINA e CIACCI PATRIZIA -ricorrente- contro CENTONZEANGELO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 2604/2019 pubblicata il 17/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n.2604/2019 pubblicata il 17/01/2020, ha rigettato il gravame proposto dall’INPS avverso la decisione di prime cure.

2. La controversia ha per oggetto l’accertamento del grado di invalidità necessario per il riconoscimento del beneficio della maggiorazione dell’anzianità contributiva ex art.80 comma 3 legge n.388/2000.

3. Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda proposta da Angelo Centonze.

4. La Corte territoriale ha ritenuto la proponibilità della domanda, siccome «finalizzata ad acquisire il requisito sanitario, presupposto per beneficiare della agevolazione dell’art.80».

5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a un unico motivo. Angelo Centonze è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.80,comma 3, legge n.388/2000, dell’art.8 della legge n.533/1973, dell’art.100 e dell’art.445-bis cod. proc. civ., con riferimento all’art.360,comma primo, n.3 cod. proc. civ.

2. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere ammissibile la proposizione di una domanda di mero accertamento del grado di invalidità rilevante ai fini del beneficio della contribuzione figurativa ex art.80 comma 3 legge n.388/2000, senza la proposizione di una domanda di riconoscimento del beneficio medesimo a fini pensionistici.

3. Il motivo è inammissibile.

4. La Corte territoriale, con accertamento infatto in questa sede non censurabile (e comunque non specificamente censurato),ha ritenuto che il Centonze, in sede amministrativa, avesse proposto una domanda «finalizzata ad acquisire il requisito sanitario, presupposto per beneficiare della agevolazione dell’art.80».

5. In buona sostanza, la Corte territoriale ha accertato che Centonze non si è limitato a proporre una domanda, in sede amministrativa , finalizzata al mero accertamento del requisito sanitario ex art.80 comma 3 della legge n.388/2000, ma che tale domanda è stata proposta anche al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio, come poi richiesto in sede giudiziaria (cfr. il riferimento ai «moduli consentiti»nella sentenza impugnata).

6. In tali termini qualificata e interpretata dalla Corte di merito la domanda proposta in via amministrativa, ne è seguita la corretta applicazione, con la sentenza impugnata, delle disposizioni che l’istituto previdenziale assume violate.

7. Tanto basta per l’inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese, perché Centonze è rimasto intimato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del