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Ordinanza — n. 13184/2025 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation overturns dismissal of labor dispute over public takeover of bus company assets.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13184/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the lower court's dismissal of Antonio D'Alonzo's claim against the successor bus transport company. D'Alonzo argued that a labor relationship existed due to the public authority's takeover of the original company's assets and subsequent private concession. The court held that the lower court erred by failing to examine the material transfer of assets from the public management to the private entity, which is essential for establishing the labor relationship.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The court must examine subordinate claims regarding labor relationships arising from the transfer of business assets by public management to private entities, rejecting dismissals based on apparent reasoning when material facts are unassessed.

Parole chiave

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labor relationship transfer of business public management private concession subordinate claim apparent reasoning Corte di Cassazione azienda pubblica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.
Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.
Art. 8, co. 1 L. n. 223/1991
per avere la Corte territoriale motivato in modo apparente ed incomprensibile il rigetto della domanda di assunzione, avanzata e riproposta in appello in via subordinata sulla base dell’obbligo di assunzione fondato sull’art. 8, co.
Art. 47 L. n. 428/1990
2112 c.c.– come modificato dall’art. 47 L. n. 428/1990, che ha recepito la direttiva comunitaria 77/187/Cee (successivamente modificato dall'art.
art. 2112 c.c
d) tale circostanza esclude in radice l’applicabilità dell’art. 2112 c.c.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
227/2013, con riferimento all’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, ha affermato che tale norma, laddove dispone l’applicazione dell’art.
art. 327 c.p
9.-Il ricorrente ha depositato memoria, in cui, ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, ha precisa to che nel caso di specie opererebbe il termine lungo annuale, previsto dal testo dell’art. 327 c.p.c.
artt. 2112 c.c
il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2112 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 4251/2016 della Corte di Cassazione
sez. un. n. 4251/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20691/2020r.g., proposto D'Alonzo Antonio, elett. dom.to in V.le G. Mazzini n. 111/A, Roma, presso avv. Nicola Finamore, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Chiacchiari. ricorrente contro Società Unica Abruzzese di Trasporto spa unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello deL'Aquila n. 725/2019 pubblicata in data 21/11/2019, n.r.g. 586/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/03/2025dal Consigliere dott.

Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.-Antonio D’Alonzo era stato dipendente di Mazziotti Bus srl come addetto al movimento, con qualifica di capo movimento. Esponeva che alla cessazione dell’attività da parte di tale società, fallita, nel complesso aziendale era subentrata la Gestione Governativa FAS (poi trasformata in FAS srl e poi in FAS spa, quest’ultima successivamente fusa per incorporazione nella Società Unica Abruzzese di Trasporto spa) a OGGETTO: autolinee in concessione - fallimento dell'impresa concessionaria - acquisizione dell'azienda da gestione governativa - successiva concessione a soggetto privato - trasferimento d'azienda - configurabilità -conseguenze decorrere dal 26/02/1998 in virtù di contratto di affitto di azienda, più volte prorogato.

Adìva il Tribunale di Lanciano per ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con FAS spa dal 04/02/1998 o, in subordine, dell’obbligo della predetta società di assumerlo ex novo da febbraio o da marzo 1998 in virtù di impegno contrattuale assunto con l’accordo collettivo stipulato con la Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti in data 02/02/1998 e degli accordi sindacali successivi, nonché la condanna della predetta società al risarcimento del danno patrimoniale, pari alle retribuzioni perdute fino all’effettiva assunzione in servizio, nonché agli esborsi da lui sostenuti per il versamento dei contributi volontari necessari per raggiungere i minimi contributivi utili per il pensionamento anticipato raggiunto ad aprile 2003, nonché del danno esistenziale. 2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice amministrativo. 3.-La Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal D’Alonzo. 4.-Questa Corte a sezioni unite, con sentenza n. 4251/2016, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la domanda poneva questioni riguardanti un rapporto giuridico le cui conseguenze ricadevano anche in epoca successiva al 30/06/1998. 5.-Riassunto il giudizio, il Tribunale rigettava le domande. 6.-Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva solo in parte il gravame interposto dal D’Alonzo e riformava la sentenza di primo grado limitatamente alle spese processuali dei primi tre gradi di giudizio, che compensava, lasciando quelle di rinvio di primo grado a carico del D’Alonzo, così come quelle di rinvio di appello.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) la Corte regolatrice della giurisdizione ha affermato che “ l’accertamento dei requisiti per il passaggio diretto del dipendente della Mazziotti Bus srl alle dipendenze della Gestione governativa … è solo il punto di transito necessario per l’accertamento dei requisiti successivi che impone l’esame della domanda”;

b) dunque l’antefatto da esaminare è rappresentato dalla circostanza che la Regione Abruzzo, titolare del potere concessorio, nel febbraio 1998 ha assegnato il servizio di trasporto pubblico locale sulle autolinee (in precedenza gestite in concessione dalla Mazziotti Bus srl poi fallita) alla allora Gestione Governativa Ferrovia Adriatico-Sangritana, sulla cui attività disponeva ex lege, poiché il giudice delegato al fallimento della Mazziotti Bus srl aveva disposto la cessazione dell’attività d’impresa dal 09/01/1998;

c) ne consegue che la Mazziotti Bus srl non ha trasferito un’azienda che avrebbe potuto proseguire la propria attività, visto che questa era ormai stata dichiarata cessata dal Giudice delegato al fallimento, e quindi quella società aveva perso ogni diritto e titolarità all’esercizio del trasporto pubblico locale;

d) tale circostanza esclude in radice l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. poiché l’impresa subentrante (la Gestione Governativa FAS) è un’azienda pubblica;

e) neppure rileva il fatto che a quella data (febbraio 1998) il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato era privato e che le aziende in gestione commissariale governativa, ai fini della loro ristrutturazione in vista del passaggio alle Regioni, erano affidate alla gestione di Ferrovie dello Stato spa;

f) va infatti considerato che la natura pubblicistica dell’allora Gestione Governativa FAS era tale che i rapporti di lavoro dei suoi dipendenti erano di pubblico impiego, sicché il passaggio diretto ex art. 2112 c.c. avrebbe comportato un passaggio di “status” (da dipendenti privati a dipendenti pubblici, ancorché in regime di lavoro privatizzato) in violazione del principio di accesso concorsuale ai pubblici uffici ex art.97 Cost.;

g) la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 227/2013, con riferimento all’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, ha affermato che tale norma, laddove dispone l’applicazione dell’art. 2112 c.c. al lavoro pubblico, si riferisce al transito di funzioni e dipendenti da enti pubblici ad altri soggetti pubblici o privati e non anche alla cessione di funzioni da parte di soggetti privati in favore di enti pubblici;

h) l’accertata inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. esclude la possibilità di accertare il medesimo diritto del lavoratore in forza di accordi collettivi stipulati negli anni 1998-1999, pure invocati dal D’Alonzo, che avrebbero potuto trovare applicazione soloa condizione che esistesse il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro con la Gestione Governativa, invece da escludere;

i) per la medesima ragione va rigettata la comanda nei confronti di FAS spa (risultata dalla trasformazione di FAS srl a sua volta subentrata nelle posizioni giuridiche attive e passive della Gestione Governativa FAS da aprile 2000, poi fusa per incorporazione nella Società Unica Abruzzese di Trasporto spa unipersonale) 7.- Avverso tale sentenza D'Alonzo Antonio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi. 8.- Società Unica Abruzzese di Trasporto spa unipersonale è rimasta intimata. 9.-Il ricorrente ha depositato memoria, in cui, ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, ha precisa to che nel caso di specie opererebbe il termine lungo annuale, previsto dal testo dell’art. 327 c.p.c. antecedente alla modifica introdotta dalla L. n. 69/2009, atteso che il presente giudizio è stato introdotto prima del 04/07/2009 (il ricorso introduttivo di primo grado è stato depositato il 18/06/2007 ed iscritto al n. 447/07 R.G.L. del Tribunale di Lanciano: v.allegato 1) alla memoria). 10.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

CONSIDERATO CHE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 324 e 436 c.p.c., nonché 2909 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto insussistente un trasferimento d’azienda invece affermato dal Tribunale e pur in mancanza di impugnazione incidentale (avverso il punto della motivazione, in cui il Tribunale aveva escluso la sussistenza della deroga all’art. 2112 c.c. introdotta dall’art. 47, co. 5, L. n. 428/1990, per essere quella deroga condizionata all’omologazione del concordato preventivo, nella specie non verificatosi, anzi essendo intervenuto il fallimento della società originaria) o comunque della riproposizione dell’eccezione da parte della società appellata.

Il motivo è inammissibile perché non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, nella quale i giudici d’appello non hanno escluso la sussistenza della fattispecie del trasferimento d’azienda, né si sono soffermati sull’art. 47, co. 5, L. n. 428/1990, ma si sono limitati ad escludere che tale fattispecie potesse essere regolata dall’art. 2112 c.c., a causa della sussistenza di un diverso regime di accesso al lavoro pubblico presso l’affittuaria (Gestione Governativa FAS), caratterizzato dalla necessità del pubblico concorso derogabile solo mediante legge. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2112 c.c. e 47, co. 5, L. n. 428/1990 per avere la Corte territoriale ritenuto che la Mazziotti Bus srl non avesse trasferito un’azienda che avrebbe potuto proseguire la propria attività, visto che questa era stata dichiarata cessata dal Giudice delegato e quindi la società aveva perso ogni diritto e titolarità all’esercizio del trasporto pubblico locale.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2112 c.c., 31 d.lgs. n. 165/2001, 184 r.d. n. 1447/1912, 6 e 7 d.lgs. Capo provvisorio dello Stato n. 787/1947, 18 L. n. 1221/1952, 2 L. n. 662/1996, 5, 8 e 18 d.lgs. n. 422/1997, 31 L. n. 144/1999, 1 DPCM n. 127/1989, 36 d.lgs. n. 29/1993, 22 d.lgs. n. 80/1993, 36 d.lgs. n. 165/2001 per avere la Corte territoriale escluso l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., omettendo di considerare che la regola del concorso pubblico era inapplicabile alla Gestione Governativa FAS in considerazione del carattere temporaneo e contingente dell’assunzione della gestione delle linee in vista della nuova concessione ad altro soggetto privato, gestione temporanea finalizzata a soddisfare l’interesse pubblico alla continuità del servizio pubblico di trasporto.

I due motivi –da esaminare congiuntamente per la loro connessione –sono fondati. Come precisato dal ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 14), l’art. 184 r.d. n. 1447/1912 configura la gestione pubblica del servizio di trasporto ferroviario come misura necessaria per assicurare la continuità del servizio e solo temporanea in vista della “riconsegna della linea al concessionario”. Nello stesso senso è l’art. 7, co. 1,d.lgs. Capo provvisorio dello Stato n. 787/1947, che in caso di decadenza del concessionario ed in attesa della nuova concessione, prevede che “la ferrovia può essere assunta in esercizio, anche temporaneamente, dallo Stato o con gestione diretta governativa o a mezzo dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato”.

In questa medesima prospettiva si colloca l’art. 18 L. n. 1221/1952, secondo cui “durante il periodo intercedente tra la cessazione della precedente concessione e l’assunzione dell’esercizio da parte del nuovo concessionario, il Ministero dei trasporti … è autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata massima di un anno, salvo proroga”. Una volta accertato che il regime giuridico dell’assunzione dell’azienda da parte della Gestione Governativa FAS è quello proprio di una gestione temporanea in vista della successiva concessione a nuovo soggetto privato, torna evidente anche sul piano sostanziale quella “fattispecie unitaria”, già considerata rilevante da questa Corte in sede regolatrice della giurisdizione (Cass. sez. un. n. 4251/2016).

D’altronde, il carattere solo temporaneo della gestione “ponte” verso il nuovo concessionario privato esclude l’applicabilità della regola generale del pubblico concorso per l’accesso al relativo impiego (art. 97, co. 4,Cost. e art. 35, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001), limitata all’assunzione a tempo indeterminato presso un ente pubblico. Infine, sarebbe contraria al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) un’interpretazione dell’art. 2112 c.c. che ne escludesse l’applicabilità a tale ipotesi rispetto a tutte le altre, per le quali questa Corte ha già affermato che l’art. 2112 c.c.– come modificato dall’art. 47 L. n. 428/1990, che ha recepito la direttiva comunitaria 77/187/Cee (successivamente modificato dall'art. 1, d.lgs. n. 18/2001) – in applicazione del canone dell'interpretazione adeguatrice della norma di diritto nazionale alla norma di diritto comunitario ed in considerazione dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con le sentenze 25/01/2001, C-172/99, 26/09/2000, C- 175/99 e 14/09/2000, C-343/98, deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell'azienda non derivi dall'esistenza di un contratto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della pubblica amministrazione, con conseguente diritto dei dipendenti dell'impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l'impresa subentrante, purché si accerti l'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese(Cass. n. 13949/2003).

Tale principio vale anche nel caso –come quello in esame – in cui vi sia un periodo di sospensione tra l'attività del primo imprenditore privato e del successivo, durante il quale il servizio pubblico venga temporaneamente gestito da un ente pubblico. Pure in tale ipotesi l’art. 2112 c.c. è applicabile, sempre a condizione che l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità e vi sia un passaggio di elementi materiali significativi tra le due imprese(Cass. n. 30663/2019; Cass.n. 21278/2010). 3.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per avere la Corte territoriale omesso ogni motivazione sul motivo di gravame, con cui egli si era doluto dell’omessa pronunzia, da parte del Tribunale, sul capo di domanda, con cui il diritto alla continuazione del rapporto di lavoro presso la Gestione Governativa FAS e poi le altre società subentrate era stato fondato sugli artt. 26 r.d. n. 148/1931, 5 L. n. 1054/1960, 18, co. 2, lett. e), d.lgs. n. 422/1997, 24, lett. b), legge regionale n. 152/1998.

Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 26 r.d. n. 148/1931, 5 L. n. 1054/1960, 18, co. 2, lett. e), d.lgs. n. 422/1997, 24, lett. b), legge regionale n. 152/1998 per avere la Corte territoriale escluso che tali norme speciali fondassero il diritto del dipendente del precedente concessionario al mantenimento in servizio presso il nuovo. Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per avere la Corte territoriale motivato in modo apparente ed incomprensibile per rigettare il capo di domanda da lui formulata in via subordinata sulla base del verbale di accordo del 02/02/1998 presso la DPL di Chieti, con cui la Gestione Governativa si era impegnata a procedere all’assunzione con contratto a termine di tutti gli ex dipendenti della Mazziotti Bus srl, tanto che, in sede attuativa, la predetta Gestione con missiva del 04/02/1998 lo aveva invitato a sottoporsi ai necessari prodromici accertamenti sanitari per l’assunzione come conducente di linea, visita superata con esito positivo; poi con missiva del 27/03/1998 gli aveva comunicato che sarebbe stato assunto con mansioni di conducente di linea liv. 6, scatti zero, applicazione degli accordi aziendali FAS in vigore al 31/12/1996.

Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2112, 1362, 1363, 1366, 1173, 1321, 1411 e 2932 c.c. per avere la Corte territoriale escluso anche l’obbligo di assunzione ex novo in suo favore previsto dagli accordi collettivi stipulati negli anni 1998-1999, oggetto della domanda ulteriore da lui proposta. Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1321, 1326 e 2932 c.c. per avere la Corte territoriale escluso che il contratto di lavoro si fosse concluso – come da lui domandato – per avvenuta manifestazione di volontà in tal senso da parte di entrambe le parti, desumibile da comportamenti concludenti, quali l’invito a sottoporsi a visita medica, la sua adesione, la comunicazione da parte della Gestione Governativa che sarebbe stato assunto con mansioni di conducente.

Con il nono motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia esaminato il motivo di gravame, proposto in via subordinata, con cui egli si era doluto del rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di risarcimento del danno (a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale) da lui avanzata in via subordinata, per non avere la Gestione Governativa FAS adempiuto l’obbligo legale o convenzionale di assumerlo. Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1173, 1366, 1375, 1218 e 2043 c.c. per avere la Corte territoriale rigettato in modo implicito la domanda risarcitoria.

Con l’undicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per avere la Corte territoriale motivato in modo apparente ed incomprensibile il rigetto della domanda di assunzione, avanzata e riproposta in appello in via subordinata sulla base dell’obbligo di assunzione fondato sull’art. 8, co. 1, L. n. 223/1991. Con il dodicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 8 L. n. 223/1991 e 47 L. n. 428/1990 per avere la Corte territoriale escluso il suo diritto ad essere assunto dalla Gestione Governativa FAS entro l’anno, previsto dall’art. 8 L. n. 223 cit.

I predetti motivi sono tutti assorbiti dall’accoglimento del secondo e del terzo. 4.-La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per la decisione del merito e quindi ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un passaggio di elementi materiali significativi non soltanto tra le due impreseconcessionarie, ma pure fra la prima e la gestione “ponte” da parte di un ente pubblico come la Gestione Governativa Ferrovia Adriatico-Sangritana, disposta unicamente in attesa dell’individuazione del nuovo concessionario privato, poi individuato nella FAS srl (successivamente divenuta FAS spa ed infine fusa per incorporazione nella Società Unica Abruzzese di Trasporto spa).

Il giudice del rinvio dovrà altresì decidere le domande di tutela(risarcitoria e/o retributiva) avanzate dal D’Alonzo e regolare le spese di tutti i gradi di giudizio. P.Q.M La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo ed il terzo; dichiara assorbiti tutti gli altri; cassa la sentenza impugnata e