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Ordinanza — n. 13165/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses pension appeal due to client's late withdrawal after opposing party's contrary argument formed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13165/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the pension appeal process extinguished and ordered cost compensation. The client, Michele Rizzo, withdrew his lawsuit against INPS on January 25, 2025, after the opposing party had already formed a contrary legal argument regarding the contributory maximum. The court ruled that because the withdrawal occurred post-argument formation, the procedural conditions for dismissal under Article 13 of the 2002 Decree were not met, necessitating process extinction instead.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002; When a party withdraws an appeal after the opposing party has formed a contrary argument, the process is extinguished with cost compensation rather than dismissed.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction withdrawal of appeal contrary argument formation cost compensation pension litigation Italian Supreme Court process termination aliquota della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.n. 19560/2015
115 del 2002, non applicabile in caso di pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass.n. 19560/2015);
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ROSSANA MANCINO Presidente FABRIZIO GANDINI Rel. - Consigliere SIMONA MAGNANENSI Consigliere ALESSANDRO GNANI Consigliere LUCA SOLAINI Consigliere Oggetto: PREVIDENZA ALTRO Ud.15/05/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31852/2019 R.G. proposto da: RIZZO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLINO ROBERTO -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato PATTERI ANTONELLA unitamente agli avvocati CALIULO LUIGI, PREDEN SERGIO -controricorrente- Numero registro generale 31852/2019 Numero sezionale 2493/2025 Numero di raccolta generale 13165/2025 Data pubblicazione 18/05/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 144/2019 pubblicata il 18/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere Fabrizio GANDINI. RILEVATO CHE la Corte d’appello di Genova ha rigettato il gravame proposto da Michele Rizzo nella controversia con l’I.N.P.S.; la controversia ha per oggetto - per quanto ancora in questa sede rileva - l’accertamento della erronea applicazione del massimale contributivo nella liquidazione della pensione di vecchiaia erogatagli dall’I.N.P.S. (Fondo volo), in violazione dell’art.1 quater comma 1 legge n.291/2004; il Tribunale di Savona rigettava la domanda proposta dal Rizzo; per la cassazione della sentenza ricorre il Rizzo, con ricorso affidato a due motivi, I.N.P.S. resiste con controricorso;

CONSIDERATO CHE il 25/01/2025 il procuratore alle liti del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte personalmente; sussistono i presupposti per pronunciare l’estinzione del processo, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, perché nonostante la parte controricorrente non abbia aderito alla rinuncia deve darsi atto che l’orientamento contrario alla tesi del ricorrente si è formato dopo il deposito del ricorso per cassazione; non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile in caso di pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass.n. 19560/2015);

P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese del giudizio di legittimità. Numero registro generale 31852/2019 Numero sezionale 2493/2025 Numero di raccolta generale 13165/2025 Data pubblicazione 18/05/2025 Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025. Il Presidente Rossana Mancino Numero registro generale 31852/2019 Numero sezionale 2493/2025 Numero di raccolta generale 13165/2025 Data pubblicazione 18/05/2025