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Ordinanza — n. 13163/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against labor sanctions, upholding administrative penalty timing and procedural legitimacy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13163/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the legal representatives of a company against labor sanctions imposed by the Regional Labor Office. The Ministry of Labor argued it lacked standing because it appealed as a different entity than the one originally sanctioned, while the appellants contested the timing of the notification deadline. The court ruled that the Ministry was a valid co-litigant present from the start and that the administrative body correctly calculated the notification period based on the entire investigative process.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 14 l. n. 689/81: The administrative authority remains a valid litigant if present in the original proceedings, and the notification deadline for sanctions begins from the conclusion of the entire investigative process rather than a single document.

Parole chiave

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labor sanctions notification deadline administrative procedure standing of authority Cassation appeal salario in natura autorizzazione in materia di protezione della natura costo di produzione

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con primo motivo di censura è dedotta la violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art.
Art. 6 d.lgs. n. 150/2011
Art. 14 l. n. 689/81
La corte di merito aveva ritenuto che fosse tempestiva la sanzione irrogata ai predetti per la omessa dichiarazione di assunzione e prestazione lavorativa di Costa Ezio, rispetto al termine imposto dall’art. 14 l. n. 689/81 e fosse correttamen te irrogata la stessa sanzione.
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
150/2011(art. 360 co.1 n.
art. 100 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con primo motivo di censura è dedotta la violazione dell’art. 100 c.p.c.
art. 6 d.lgs.n. 150/2011
e dell’art. 6 d.lgs.n. 150/2011(art.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 20977/2024
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 20760-2016 proposto da: COSTA ARNALDO, COSTA OSCAR, in proprio e quali legali rappresentanti de “LA NATURA PRODUCE DI COSTA OSCAR E ARNALDO S.N.C.”, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA SPERANZA, rappresentati e difesi dagli avvocati MASSIMILIANO PICCIONI, ALFREDO SARTINI; -ricorrenti - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -resistente con mandato - nonché contro DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO RIMINI; - intimata - Oggetto R.G.N.20760/2016 Cron.

Rep. Ud.22/01/2025 avverso la sentenza n. 357/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/03/2016 R.G.N. 160/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI l CAUSA La Corte di appello di Bologna aveva accolto l’appello proposto dal Ministero del Lavoro e Politiche sociali – DPL Rimini e rigettato l’opposizione proposta da Costa Arnaldo e Costa Oscar, legali rappresentanti di La Natura Produce di Costa Oscar e Costa Arnaldo S.n.c., avverso le ordinanze di ingiunzione n. 5367/1 e n. 5368/13, emesse dalla Direzione territoriale di Rimini del Ministerodel Lavoro.

La corte di merito aveva ritenuto che fosse tempestiva la sanzione irrogata ai predetti per la omessa dichiarazione di assunzione e prestazione lavorativa di Costa Ezio, rispetto al termine imposto dall’art. 14 l. n. 689/81 e fosse correttamen te irrogata la stessa sanzione. Avverso detta decisione proponevano ricorso Costa Arnaldo e Costa Oscar personalmente e nella loro qualità di legali rappresentanti. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si costituiva al solo fine di presenziare all’udienza di discussione, mente rimaneva intimata la Direzione territoriale di Rimini.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con primo motivo di censura è dedotta la violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 6 d.lgs.n. 150/2011(art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per la carenza di legittimazione del Ministero costituito. E’ rilevato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata nei confronti della Direzione Territoriale del lavoro di Rimini e che l’appello era stato invece proposto dal Ministero del Lavoro-DPL, soggetto giuridico diverso. Occorre osservare che, come può evincersi dagli atti di causa del primo grado del giudizio, il Ministero del Lavoro era già presente in giudizio sin dall’origine ed era dunque un litisconsorte processuale.

Tale condizione risulta dirimente rispetto alla eccezione sollevata poiché non assume più rilievo la circostanza del soggetto da cui promana l’atto impugnato(nel caso di specie DTL o DPL), attesa la presenza di altro soggetto nel processo, legittimato ad impugnare comunque la decisione. 2)-Con secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 1 l.n. 689/81, (art. 360 co 1 n. 3 e 4), per aver, la corte bolognese, erroneamente assunto, quale dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all’art. 14 della medesima legge, al fine di contestare gli illeciti amministrativi, il giorno di conclusione degli accertamenti ispettivi, anziché quello di ricezione, da parte della DTL, del verbale ispettivo Inail, già contenente tutti gli elementi utili ad irrogare la sanzione. 3)- Con il terzo motivo è lamentata l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere, il giudice, giustificato la tempestività della contestazione sul presupposto che la DTL, con ricevimento del verbale Inail, non avesse a disposizione tutti gli elementi necessari ed avesse legittimamente concluso i propri accertamenti solo in data 16.6.2009, a seguito dell’audizione del si.

Costa Ezio). I motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione delle censure poste. Con riguardo alla tempistica degli eventi in interesse occorre osservare che il verbale Inail era pervenuto il 31.12.2008 mentre il 22.7 2009 era stata notificata maxisanzione non sanabile. Nelle more di tale lasso temporale era stato sentito il lavoratore Costa Ezio (in data 16.6.2009) e precedentemente inviata richiesta di DTL all’amministrazione per l’invio di documentazione. Le disposizioni preposte a regolare la tempistica sanzionatoria (art. 14, co 2° l.n. 689/81) prevedono che “ Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”. Nell’art. 14 sopra riportato si parla di “accertamento” quale momento da cui far decorrere il termine per la notifica all’interessato della violazione compiuta. Nel caso in esame, come rilevato, le verifiche sono continuate pur dopo l’invio del verbale Inail con la richiesta di documenti e con l’audizione di un lavoratore a conoscenza delle circostanze di fatto.

Tali accertate circostanze dimostrano che la valutazione svolta dal giudice del merito, cui era rimessa, è stata correttamente suffragata da elementi attestativi del percorso procedimentale seguito. A tale riguardo questa Corte (Cass.n. 20977/2024) ha precisato che “in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento diaccertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativacontestazione - deve valutare il complesso degliaccertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale”.

A tali principi si è ispirata la corte territoriale con valutazione esente da vizi. Il ricorso, per quanto detto, deve essere rigettato. Nulla per le spese, attesa la presenza processuale del Ministero al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari