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Ordinanza — n. 13142/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses pensioner's claim for benefit repayment due to lack of proof regarding income reporting obligations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13142/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Antonia Ancona's appeal against the Lecce Court of Appeal, which had rejected her request for pension benefit repayment. Ancona argued she was exempt from reporting German pension income, but the court found no evidence she ever submitted the required RED forms to INPS between 2005 and 2012. The decision rests on the principle that the tax treaty exemption does not override the specific administrative obligation to report income for social security benefits.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 2 legge n. 412/1991; Art. 18 Convenzione Italia-Germania: The exemption from Italian taxation for foreign pensions does not exempt the recipient from the obligation to report income to the social security institution for benefit calculations.

Parole chiave

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pension benefit repayment income reporting obligation foreign pension taxation INPS administrative duty burden of proof failure social security integration tax treaty application reintegrazione dei beneficiari di una rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 2 legge n. 412/1991
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 18 Convenzione Italia-Germania
Art. 15 comma 1 d.l. n. 78/2009
Art. 35 comma 10-bis d.l. n. 207/2008
Art. 52 legge n. 88/1989
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15446/2019 R.G. proposto da ANCONA ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dagli avvocati MAGARAGGIA UMBERTO e MAGARAGGIA GIUSEPPE -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato PATTERI ANTONELLA unitamente agli avvocati PREDEN SERGIO e CALIULO LUIGI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 1445/2018 pubblicata il 10/12/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n.1445/2018, ha accolto il gravame proposto dall’INPS avverso la decisione di prime cure. In riforma integrale della sentenza appellata ha rigettato le domande originariamente proposte da AnconaAntonia.

2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della insussistenza dell’obbligo di ripetizione di quote di integrazione al minimo della pensione IO non spettanti per il possesso di redditi personali superiori ai limiti di legge.

3. Il Tribunale di Brindisi accoglieva le domande proposte dalla Ancona.

4. La Corte territoriale, in applicazione del combinato disposto degli artt.52 della legge n.88/1989 e 13 della legge n.412/1991, ha ritenuto che, con riferimento al periodo dal 2005 al 2012 , non vi fosse «alcuna prova di aver comunicato all’INPS i propri redditi»; che, in particolare, la Ancona non avesse né dedotto né provato di aver provveduto alla comunicazione dei redditi mediante i modelli RED; che, infine, solo in grado di appello la Ancona avesse eccepito di non essere soggetta a tale obbligo di comunicazione, siccome titolare di pensione tedesca.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre la Ancona, con ricorso affidato a tre motivi. INPS resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.113 cod. proc. civ. in relazione all’art.13 comma 2 legge n.412/1991, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.345 cod. proc. civ. in relazione all’art.13, comma 2,legge n.412/1991 e all’art.18 della legge n.459/1992, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. in relazione all’art.15 comma 1 legge n.102/2009 e all’art.13 legge n.412/1991, con riferimento all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.

4. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di connessione.

5. L’art.18 della C onvenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge n.459/1992, prevede che: «Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato».

6. Dalla disposizione in esame consegue che la pensione tedesca non è soggetta a imposizione fiscale in Italia. Tale disposizione non incide né tantomeno deroga il complesso delle disposizioni dettate in materia di comunicazione dei redditi al fine dei trattamenti previdenziali o assistenziali in godimento, ed in particolare da quelle previste dal combinato disposto degli artt.52 della legge n.88/1989 e 13 della legge n.412/1991.

7. Con riferimento al periodo controverso la odierna ricorrente era obbligata a comunicare all’INPS, e non alla Agenzia delle entrate, i propri redditi, ivi compresi quelli derivanti dalla pensione erogata dalla Repubblica federale di Germania. Solo a far tempo dal 2010, per effetto della entrata in vigore dell’art.15 comma 1 d.l. n.78/2009, e dell’art.35 comma 10-bis d.l. n.207/2008 tale comunicazione non era più necessaria.

8. La Corte territoriale ha ritenuto che non vi fosse «alcuna prova» della comunicazione dei redditi all’INPS. Tanto basta per il rigetto dei primi due motivi di ricorso.

9. Il terzo motivo è infondato. La ricorrente lamenta una omessa pronuncia con riferimento al rigetto della domanda per il periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2012.

10. La Corte territoriale ha ritenuto che la richiesta di restituzione dell’I.N.P.S. effettuata nel 2012 «appare legittima e tempestiva in relazione al termine annuale per l’effettiva acquisizione e immissione nei circuiti contabili dei dati reddituali a fini previdenziali».In buona sostanza la Corte territoriale ha ritenuto che:

a) con riferimento al periodo dal 2005 al 2009, ossia nel periodo nel quale la ricorrente era obbligataa comunica re all’I.N.P.S. i suoi redditi , ex art.13 legge 412/1991 per mezzo del modello RED, le somme fossero ripetibili non risultando provata la comunicazione dei redditi;

b) con riferimento al periodo dal 2005 al 2009, ossia nel periodo nel quale la ricorrente era obbligata a comunicare la sua situazione reddituale all’amministrazione finanziaria, ex art.35 comma 10-bis del d.l. n. 207/2008, convertito dalla legge n.14/2009 (come modificato dal d.l. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010), le somme fossero ripetibiliper il superamento dei limiti reddituali e l’indebito verificato e posto in recupero nel termine annuale previsto dall’art.13,comma 2, legge n.412/1991.

11. La Corte territoriale si è dunque pronunciata su tutta la domanda, rigettandola in conformità di quanto previsto dalle disposizioni sopra citate.

12. Per questimotivi il ricorso deve essere rigettato. Spese irripetibili ex art.152 disp. att. cod. proc. civ. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p