Cassation court allows INPS to reject figurative contribution increases for military service not leading to pension rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe INPS appealed a lower court ruling granting the plaintiff an increase in figurative contributions for military service. The court found the lower court misapplied laws limiting figurative increases to those who already had pension rights. Consequently, the INPS's request to reject the plaintiff's claim was allowed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, Art. 124 d.P.R. 29/12/1973 n. 1092; Art. 5 comma 4 legge 07/02/1979 n. 29: Figurative contribution increases for military service are limited to personnel who have already acquired pension rights, excluding those who leave before reaching that status.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5964-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro COSTANTINO ROBERTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SAVINA BOMBOI, BRUNO COSSU, CARLO GOLDA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 07/08/2018 R.G.N. 56/2018; Oggetto CONTRIBUTI PREVIDENZIALI R.G.N.5964/2019 Ud.25/03/2025CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI. Rilevato che:
1. Costantino Roberto adiva il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, e conveniva in giudizio l’INPS. Il ricorrente deduceva di essere iscritto presso l’INPS e di vantare periodi di servizio come appartenente alla Marina militare prima del transito ad altro datore di lavoro. Deduceva che non era stato computato ai fini pensionistici l’incremento dovuto per un terzo della durata e ai sensi dell’art. 19 d.P.R. 29/12/1973, n. 1092, per i periodi di campagna correlati, essendo stato conteggiato solo il periodo effettivo di servizio e non l’aumento figurativo della contribuzione. L’INPS si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 288/2017 accoglieva la domanda e dichiarava il diritto del ricorrente all’aumento di un terzo a titolo di contribuzione figurativa per il periodo in questione, con condanna dell’INPS al relativo accredito della posizione contributiva.
2. L’INPS impugnava la sentenza. Costantino Roberto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Con la sentenza n. 166/2018 depositata il 07/08/2018 la Corte di Appello di Trieste, sezione lavoro, respingeva l’appello e affermava che il diritto alla ricongiunzione, fondato sugli artt. 19 e 124 del d.P.R. 1092/1973 e sull’art. 5, comma 4, della legge 07/02/1979, n. 29, prevedeva il trasferimento anche degli importi dovuti a titolo di contribuzione figurativa.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, con impugnazione affidata ad un unico motivo. Costantino Roberto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 25/03/2025. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 124 del d.P.R. 29/12/1973, n. 1092 e, in connessione con questi, dell’art. 1, legge 07/02/1979, n. 29, in relazione all’art. 360, primo comma. n. 3, cod. proc. civ.. Deduce l’istituto ricorrente che le norme invocate non autorizzano l’approdo al quale è giunta la sentenza impugnata e che, come già riconosciuto dalle sezioni unite della Corte dei conti, con la pronuncia 21/06/2011, n. 11, la retta interpretazione dell’art. 124 esclude che possano rilevare, ai fini del ricongiungimento per coloro i quali non abbiano raggiunto il diritto alla pensione presso l’originario datore di lavoro, altro che i periodi di servizio effettivo e, in particolare, gli aumenti contributivi figurativi previsti per particolari servizi.
2. Il motivo è fondato. La Corte intende dare continuità all’interpretazione del tessuto normativo già fornita da (Cass.02/03/2023, n. 6343 ) e alle argomentazioni che, in detta materia, mantengono validità. 2.1. Va, pertanto, ribadito che l'aumento convenzionale dell'anzianità di servizio si configura come un trattamento di favore, preordinato a garantire una particolare tutela per la gravosità e i rischi del servizio prestato. Una tale scelta è rimessa all'apprezzamento discrezionale del legislatore, che ne delimita i rigorosi presupposti oggettivi e soggettivi, in armonia con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza.
La linea interpretativa, avallata dalla Corte dei conti a Sezioni Unite (fin dalle sentenze 8 del 2011 e 11 del 2011), per cui detto aumento è limitato ai militari e ai dipendenti civili che cessino dal servizio dopo avere acquistato il diritto alla pensione, non contrasta con il principio di eguaglianza. Tale conclusione è stata, di seguito, ribadita dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 39 del 2018 che ha respinto i dubbi circa la costituzionalità della disciplina diversa applicabile a chi, come il ricorrente, abbia lasciato il servizio nella Marina militare prima di maturare il diritto alla pensione.
Ai lavoratori che non hanno raggiunto l'anzianità utile al conseguimento della pensione, il legislatore appresta la speciale tutela della costituzione di una posizione assicurativa presso l’INPS, secondo le regole dell'assicurazione generale obbligatoria. La disciplina, collocata in un orizzonte sistematico di più ampio respiro -in cui il conseguimento del diritto alla pensione rappresenta non un dato accidentale ed estrinseco, ma un tratto distintivo di rilievo cruciale-, non determina sperequazioni arbitrarie ma rispecchia un bilanciamento tra contrapposti interessi, che tiene conto della diversità delle situazioni comparate e non travalica i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità.
3. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi e va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la controversia può essere decisa nel merito respingendo l’originaria domanda di Costantino Roberto.
4. Le spese dell’intero processo devono essere compensate atteso che l’orientamento di legittimità si è solidificato solo dopo la presentazione del ricorso. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese