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Ordinanza — n. 13139/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling the 12-month pension deferral applies to 80% invalids.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13139/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed INPS's appeal against the Lecce Court of Appeal's decision regarding Antonia Calabro's early retirement pension. INPS argued that the statutory 12-month deferral period for early retirement should apply to Calabro, who was recognized as 80% invalid, rather than starting immediately from her administrative request. The Court agreed, citing established precedent that the deferral regime applies broadly to all invalids with 80% or more disability, not just those meeting specific age thresholds.

Regesto Legislator

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Art. 12 d.l. n. 78/2010; The 12-month deferral period for early retirement applies to invalids with 80% or more disability, extending the access date by one year regardless of specific age requirements.

Parole chiave

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early retirement pension invalidity percentage statutory deferral period social security rights pension commencement date revoca della rendita d'invalidità età legale di pensionamento decorrenza del diritto alla rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 12 d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010
civ., per violazione dell’art. 12 del d.l n.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE INPS propone un unico motivo di ricorso, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione dell’art.
Art. 380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29191 del 2018
Cass. n. 2382 del 2020
Cass. n. 30971 del 2022
Cass. n. 5079 del 2023
Cass. n. 24316/2024
29191 del 2018, 2382 del 2020 e, più di recente, 30971 del 2022 e 5079 del 2023)» (come da ultimo espresso da Cass. n. 24316/2024).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4330-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro CALABRO ANTONIA; -intimata – avverso la sentenza n. 1216/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 09/11/2018 R.G.N. 568/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere Dott.

SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.4330/2019 Cron. Rep. Ud.14/03/2025 RILEVATO CHE Calabro Antonia, assumendo di essere invalida all’80%, aveva presentato ricorso al Tribunale di Lecce per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 23 luglio 2015.INPS aveva contestato il requisito sanitario e la CTU aveva individuato la sussistenza dello stesso a far data da gennaio 2017, di tal chè il Giudice aveva riconosciuto il diritto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Inps aveva presentato appello in punto decorrenza e la Corte territoriale ha confermato la pronuncia di primo grado con la sentenza n. 1216/2018, che INPS impugna,in questa sede, sulla base di un motivo. Calabro Antonia è rimasta intimata. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 marzo 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). CONSIDERATO CHE INPS propone un unico motivo di ricorso, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 12 del d.l n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, dolendosi che la Corte abbia ritenuto non applicabile la normativa de qua, che prevede uno slittamento del decorso della pensione di vecchiaia, pari a dodici mesi dal raggiungimento dei requisiti di legge.

Il motivo è fondato. E’ orientamento consolidato di questa Corte, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi ed alle cui motivazioni si fa rinvio, condividendole appieno, quello per cui «il regime dei differimenti previsto dall’art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso per volontà del legislatore non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (così Cass. nn. 29191 del 2018, 2382 del 2020 e, più di recente, 30971 del 2022 e 5079 del 2023)» (come da ultimo espresso da Cass. n. 24316/2024).

Non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di