Cassation court dismisses travel reimbursement claim for commuting home vs. work, ruling it does not qualify as professional duties outside residence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Fabio Russo's appeal against the Taranto Court of Appeal's dismissal of his travel expense claim. Russo argued he must prove actual costs, but the court clarified that reimbursement is strictly for professional duties performed in a municipality different from his residence. Since the claim covered the daily commute between home and the clinic, it failed to meet the statutory requirement for professional assignments outside the residence zone.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 ACN 2009; Art. 48 ACN 2015: Reimbursement for travel expenses applies only to professional duties performed in a municipality different from the specialist's residence; the fixed per-kilometer rate does not require proof of actual expenses incurred.
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5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8947/2023 R.G. proposto da: RUSSO FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati BASSI VALERIO e ROMANELLO ERNESTO -ricorrente- contro ASL TARANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo STUDIO PLACIDI SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato PUTORTI' ANNACHIARA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST. DI TARANTOn. 40/2023 pubblicata il 02/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n.40/2023 pubblicata il 02/02/2023 ha rigettato il gravame proposto da Fabio Russo,medico specialist a ambulatorial e , nella controversia con la ASL di Tarantodi riferimento.
2. La controversia ha per oggetto la pretesa del pagamento del rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell’art.46 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie ambulatoriali del 2009.
3. Il Tribunale di Taranto rigettava la domanda.
4. La corte territoriale ha ritenuto che incombesse sul medico in convenzione non solo l’onere di provare gli accessi effettuati presso l’ambulatorio e l’impiego del mezzo proprio, ma anche gli effettivi esborsi sostenuti.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre il dott. Russo, con ricorso affidato ad un unico motivo. La ASL resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. in relazione all’art. 48 (già art. 46 dell’Acn 2009) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, i Veterinari e le altre Professionalità Sanitarie – Biologi, Chimici, Psicologi –Ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del D.lgs n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni del 30/07/2015, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.», con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., «per avere la Corte territoriale, erroneamente interpretando la norma negoziale, rigettato la domanda, attribuendo al ricorrente l’onere di dimostrare non solo gli accessi cui sono necessariamente e presuntivamente legati oneri di trasporto ma anche, con precisi riscontri documentali ed in maniera analitica, gli esborsi sostenuti per recarsi sul luogo di lavoro o per far rientro presso la propria residenza, al fine di ottenere, con liquidazione forfettaria, il rimborso delle spese di viaggio».
2. Il motivo è infondato.3. L’art.46 dell’ACN 2009 (poi trasfuso nell’art.48 ACN 2015) intitolato RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO prevede che: «1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, allo specialista ambulatoriale e al professionista viene corrisposto per ogni accesso un rimborso spese. Tale rimborso, pari ad euro 0,275 per chilometro alla data del 1° gennaio 2000, viene rideterminato con cadenza semestrale al 1° gennaio e al 1° luglio limitatamente al 50% sulla base del prezzo “ufficiale” della benzina verde per uguale importo in percentuale. La SISAC pubblica, con le medesime cadenze, il valore del rimborso chilometrico.
2. La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l’interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello del presidio. Rimane invece invariata qualora lo specialista ambulatoriale o il professionista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quella sede del posto di lavoro».
4. La piana lettura letterale della norma nella quale si fa riferimento a “incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza” e alla corresponsione del “rimborso spese” per ogni accesso rende evidente che il rimborso possa essere richiesto soltanto per le spese di viaggio “relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza”, come del resto è esplicitamente stabilito dall’art. 41, lett.
f) del richiamato ACN del 2015.
5. Nella specie, il rimborso non è stato richiesto nei suddetti termini ma in modo generalizzato per il tragitto casa-ambulatorio situati rispettivamente in Comuni diversie quindi non per incarichi professionali svolti in Comune diverso da quello di residenza.
6. Ne consegue la evidente non spettanza dell’emolumento, per come richiesto, pur dovendosi rilevare –correggendo sul punto la motivazione in diritto della sentenza impugnata ex art. 384, quarto comma, c.p.c. – che , una volta che sia accertato il suindicato requisito, l’attribuzione del rimborso pari ad «euro 0,275 per chilometro non comporta la necessità di allegare e provare le spese di viaggio effettivamente sostenute, visto che il rimborso viene liquidato sulla base di un costo fisso e predeterminato, con riferimento alla unica variabile costituita dai chilometri percorsie non dei costi effettivamente sostenuti.
7. Per le suindicate ragioni, il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate, in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto Così deciso in R