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Decreto — n. 12566/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and defendant's lack of defense participation.

Numero d'incarto Decreto — n. 12566/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the proceedings extinct because the appellant formally withdrew the appeal while the respondent failed to participate in the proceedings. The court noted the absence of any defensive activity by the respondent and applied articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was rejected without a substantive review of the merits of the case.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When a party withdraws an appeal and the opposing party does not defend itself, the court declares the proceedings extinct.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of defense proceedings extinct Code of Civil Procedure summary dismissal abbandono definitivo del procedimento inattività processuale procedimento concluso

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

to nella causa vertente tra: INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difesodall’Avv. Andrea Rossi, domicilio digitale ; e dall’Avv. Letizia Crippa, d.d. ; giusta procura in atti; ricorrente contro EDILIZIACROBATICA S.P.A. intimata Avverso l’ordinanza 30.1.2025 di sospensione del giudizio resa tra le parti dal Tribunale di Milano nel procedimento n.r.g. 11556-2024; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che l a contropart e non ha svolto attività difensive in questa sede; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 9.5.2025 Il Pr