Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Antonio Di Pasquazio, had filed a recourse against a second-instance judgment from the Rome Court of Appeal but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the appeal within forty days of notification, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19737/2021 R.G. proposto da : DI PASQUAZIO ANTONIO rapp. e difeso dall’avv. Massimo E. Fichera, con cui elettivamente domicilia PEC: studiofichera.pec@legalmail.it. -ricorrente- contro COMUNE DI FROSINONE in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Bolognesi, con cui elettivamente domicilia in Roma, via Crescenzio 38 -controricorrente- avverso la sentenza n. 168/2021 resa dalla Corte di Appello di Roma, depositata il 26 gennaio 2021, RG n. 183/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi professionali , oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, l