Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 12564/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares process extinct due to plaintiff's withdrawal accepted by defendant under Art. 390 c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 12564/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the proceedings extinct following the plaintiff's withdrawal, which was accepted by the defendant. The parties argued over the validity of the withdrawal, but the court found no merit in the appeal. Consequently, the process was terminated without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a plaintiff withdraws their claim and the defendant accepts it, the court must declare the process extinct.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of claim acceptance by defendant extinction of process civil procedure code Cassation Court procedural termination plaintiff's right condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to nella causa vertente tra: VANNELLI LISA + ALTRI, rappresentati e difesi dall’Avv. Donella Bonciani, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro ROSSINELLI MAURO, rappresentat o e difes o dall’Avv. Gianni Bertuccini, domicilio digitale ; e dall’Avv. Mauro Mazzoni, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente nonché MONACI EMANUELE e BIONDINI SAMANTHA intimati Avverso la sentenza della Corte d’Appello diFirenze, n. 769-2023, depositata il 12.2.2024, N.R.G. 962-2021; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la controparte costituita ha accettato la stessa, le altre controparti non hanno svolto attività difensive in questa sede; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 9.5.2025