Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. The appellant, Falcone Cesidio, had not acted to preserve the right to a ruling despite the lapse of time. Consequently, the court applied the statutory rule that such inaction constitutes a renunciation of the appeal, terminating the litigation and awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14107/2021 R.G. proposto da : FALCONE CESIDIO rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Colagrande, con cui elettivamente domicilia in Roma, via Liegi n. 35/b -ricorrente- contro COMUNE DI SANTE MARIE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Irma Conti, con cui elett. domicilia in Roma al viale Liegi n. 58 -controricorrente- ALLIANZ SPA -intimata- avverso la sentenza n. 196/2021 Corte di Appello di L’Aquila, pubblicata il 4 marzo 2021, RG n. 384/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente costituita , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00 per compensi professionali , oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,