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Decreto — n. 12553/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of standing after plaintiff formally renounced the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 12553/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinct because the appellant had formally renounced the lawsuit, a fact communicated to the opposing parties. The case involved a dispute between Terme di Agnano SPA and several defendants, where the appellant voluntarily withdrew their claim. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The proceedings are extinguished if the appellant renounces the appeal, thereby depriving the court of jurisdiction to examine the merits.

Parole chiave

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renunciation of appeal extinction of proceedings lack of standing Corte di Cassazione civil procedure law rinuncia al dibattimento orale ritiro dell'istanza giudiziaria condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

eto nella causa vertente tra: TERME DI AGNANO SPA, in liquidazione volontaria, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianlivio Fasciano, domicilio digitale ; e dall’Avv. Gemma Trombetta, d.d. ; giusta p rocura in atti; ricorrente contro CAIAZZO CIRO + 3, rappresentati e difesirappresentati e difesi dall’Avv. Ernesto Maria Cirillo, domicilio digitale ; dall’Avv. Francesco Cirillo d.d. ; dall’Avv. Luca Silvestri, d.d. ; giusta procura in atti; controricorrenti nonché NUOVE TERME DI AGNANO SRL intimata Avverso la sentenza della Corte d’Appello diNapoli, n. 3870-2022, depositata il 14.11.2022, N.R.G. 56-2021;

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata allecontroparti; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 7.5.2025 Il