Cassation appeal dismissed due to subsequent withdrawal of the lawsuit by the appellant, creating a lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the lawsuit before the hearing, thereby eliminating the interest in the decision. The lower courts had previously ruled on whether a nurse's time spent changing uniforms constituted paid work, with the appellate court rejecting the claim due to irregular clock-in/out times. The Supreme Court dismissed the case not on the merits of the labor dispute but solely because the appellant voluntarily abandoned the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 390, comma 2 c.p.c.: A cassation appeal becomes inadmissible due to subsequent lack of interest when the appellant withdraws the suit before the chamber hearing, as the withdrawal extinguishes the interest in the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
A BUCONI. FATTO 1. Il Tribunale di Bari, in accoglimento del ricorso proposto da Fabrizio Jacono dipendente della ASL BA con mansioni di infermiere), hadichiarato che il tempo impiegato dal medesimo per le operazioni di vestizione e di svestizione, pari a 15 minuti prima dell’inizio di ogni turno e ad ulteriori 15 minuti dopo la fine di ogni turno, costituiva tempo di lavoro ed ha condannato la ASL BA a corrispondere allo Jacono la complessiva somma di € 9.500,00 oltre accessori di legge.
2. La Corte di Appello di Bari ha riformato tale sentenza , rigettando le domande proposte da Fabrizio Jacono nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
3. La Corte territoriale ha rilevato che dai cartellini marcatempo risultava un orario di entrata anticipato rispetto all’inizio del turno, di entità variabile da mezz’ora a pochi minuti precedenti il turno ed era stata attestata un’uscita a volte coincidente con l’orario di fine turno, o successiva di due-quattro minuti, a volte successiva di molti minuti o di mezz’ora. 4.A fronte dell’ andamento irregolare degli orari risultanti dalle timbrature, il giudice di appello ha ritenuto che sarebbe stato onere del lavoratore fornire chiarimenti idonei a comprendere che le risultanze dei cartellini marcatempo erano favorevoli alla sua tesi difensiva per inferirne la prova che nell’arco temporale dedotto era stato impiegato lavoro non remunerato per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro; ha in particolare osservato che il ricorrente avrebbe dovuto esplicitare le ragioni di una tale varietà di orario e chiarire come potessero compiersile operazioni di vestizione e di svestizione talvolta in pochi minuti e altre volte in un lasso di tempo di oltre mezz’ora.
5. Considerato che gli scostamenti di orario in eccesso rispetto al turno erano in qualche occasione mancanti e che, ove presenti,erano di consistenza assai variabile e affatto corrispondenti ai 15 minuti in entrata e in uscita dedotti dal lavoratore, non ha condiviso le statuizioni del primo giudice, secondo cui in quel lasso temporale il dipendente era tenuto ad indossare e dismettere la divisa.
6. Hapertanto escluso che l’esame dei cartellini presenza dimostrasse che il lavoratore era tenuto ad indossare sistematicamente gli indumenti di lavoro al di fuori del tempo di servizio retribuito.
7. Avverso tale sentenza Fabrizio Jacono ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.
8. La ASL BA ha resistito con controricorso. DIRITTO 1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in relazione all’art. 2697 cod. civ., nonché dell’art. 1 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 66/2003 e dell’art. 27, comma 11 del comparto sanità 2016-2018 per avere ritenuto non assolto, da parte del ricorrente, l’onere della prova con riferimento alla pretesa creditoria relativa alla retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione degli abiti di lavoro.
2. il ricorrente, tramite il difensore, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio;
3. la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla parte personalmente;
4. la rinuncia al ricorso per cassazione vale a far ritenere cessato l’interesse alla decisione sul ricorso (v. Cass. n. 32009/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata);
5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione dei diversi esiti del giudizio nei gradi di merito;
6. la natura della pronuncia, di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (v. Cass. n. 266/2019; Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19560/2015), esclude l’applicabilità dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativo all’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione;
7. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115; P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sez