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Ordinanza Interlocutoria — n. 12522/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for public hearing on interpretation of collective bargaining rules regarding selection requirements.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12522/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Council for National Research's appeal against the Milan Court of Appeal's decision to allow researchers to participate in a selection procedure. The lower court ruled that requiring a specific professional level at an earlier date than the application deadline violated statutory provisions and collective bargaining agreements. The Council argued for a different interpretation of when requirements must be met to ensure merit development, prompting the Supreme Court to remand the case for a public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 7 DPR n. 487/1994; Art. 15 comma 9 CCNL: When a case involves the interpretation of statutory provisions and collective bargaining agreements regarding selection requirements, the court must refer the matter to a public hearing to determine the correct legal application.

Parole chiave

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public hearing requirement nomofilactic interpretation collective bargaining agreement selection procedure eligibility professional level requirements statutory compliance remand for public hearing bilancio per la ricerca

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 7 del d.P.R. n.487/1994
Art. 15 comma 9 comparto istituzioni ed enti ricerca e sperimentazione 2002-2005
distingue tra il termine stabilito al fine della decorrenza degli effetti economici e giuridici e il termine stabilito al fine del possesso dei requisiti di accesso alla procedura di selezione; che dalla lettera del bando e dall’art. 15 comma 9 CCNL cit.
Art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Art. 2 comma 1 del bando del CNR n.315.62 del 15/06/2023

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 17079/2024
Cass. S.U. n. 1113/2024
17079/2024; Cass. S.U. n. 1113/2024).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19884/2024 R.G. proposto da : CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BOLLANI MONICA, MEZZELANI ALESSANDRA, PASINI MARIACECILIA, PIETRALUNGA SILVIA MARIA, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell'avvocato CHIARIELLO PAOLO che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro ALVONS REINBOLD ROLLAND -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 657/2024 pubblicata il 24/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n.657/2024 pubblicata il 24/06/2024, ha rigettato il gravame proposto dal Consiglio nazionale delle ricerche nella controversia con Monica Bollani e altri; la controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto dei controricorrenti — tutti inquadrati nel profilo di primo ricercatore, II livello, a far tempo dal 01/01/2023 — di partecipare alla procedura selettiva indetta dal CNR per la posizione di dirigente di ricerca, I livello, per la quale era necessario il possesso del II livello a far tempo dal 31/12/2022, nonostante fosse prevista la decorrenza economica e giuridica dal 01/01/2023; il Tribunale di Milano accoglieva le domande proposte dai ricorrenti, ed ordinava al CNR di ammetterli a partecipare alla procedura selettiva; per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre il CNR con ricorso affidato ad un unico motivo.

Monica Bollani, Alessandra Mezzelani, Maria Cecilia Pasini e Silvia Maria Pietralunga resistono con controricorso, Rolland Alvons Reinbold è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE con l’unico motivo il CNR lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2 comma 7 del d.P.R. n.487/1994 e dell’art.15 comma 9 comparto istituzioni ed enti ricerca e sperimentazione 2002-2005 con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; l’art.2 comma 1 del bando del CNR n.315.62 del 15/06/2023 prevede che: «Alla selezione sono ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2023, inquadrati nel profilo professionale di Primo Ricercatore II livello alla data del 31 dicembre 2022 e nei ruoli dell’Ente nel medesimo profilo e livello alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda»; la corte territoriale ha ritenuto che tale clausola, nella parte in cui stabiliva il possesso del requisito dell’inquadramento nel II livello al 31/12/2022, ossia in data antecedente a quello di scadenza per la presentazione della domanda (stabilita dal bando al 17/07/2023), fosse illegittima per violazione dell’art. 2 comma 7 del d.P.R. n.487/1994; la corte territoriale ha ritenuto inoltre che la previsione del requisito del possesso del livello professionale al 31/12/2022 non trovasse legittimazione neppure nella contrattazione collettiva di comparto, ossia nell’art.15 del CCNL di comparto pro tempore applicabile, con particolare riferimento ai commi 5, 6 e 9 della disposizione; il CNR, nell’unico motivo di ricorso, deduce che l’art.15 del CCNL cit. distingue tra il termine stabilito al fine della decorrenza degli effetti economici e giuridici e il termine stabilito al fine del possesso dei requisiti di accesso alla procedura di selezione; che dalla lettera del bando e dall’art. 15 comma 9 CCNL cit.

«requisiti utili alla valutazione»devono essere posseduti alla stessa data alla quale la norma fa « artificiosamente retroagire l’inquadramento», ossia il 01/02/2023; il CNR sostiene che la ratio sottesa alla previsione della contrattazione collettiva è quella di « richiedere una minima permanenza nel livello immediatamente inferiore durante la quale maturare il merito scientifico o tecnologico alla base dell’opportunità di crescita professionale, anche sul presupposto della periodicità delle selezioni» (pag.15 del ricorso); vengono in questione, al riguardo, profili di carattere nomofilattico con riferimento alla interpretazione delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva da applicare, il cui esame è opportuno che avvenga all’esito di udienza pubblica, alla quale il legislatore ha riservato le decisioni aventi particolare valenza nomofilattica, da assumere in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M (Cass.

S.U. n. 17079/2024; Cass. S.U. n. 1113/2024). P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza. Così de