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Ordinanza — n. 12520/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows worker's appeal, ruling the university degree is the priority title for selection scoring.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12520/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had prioritized a high school diploma over a university degree for selection scoring. The worker argued that the university degree was the mandatory prerequisite for the specific role, while the employer contended the lower diploma sufficed if combined with experience. The court ruled that the collective agreement and public notice explicitly required the university degree as the primary access title, making the lower diploma insufficient on its own.

Regesto Legislator

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Decreto Assessoriale degli Enti Locali del 3.2.1992; CCNL formazione professionale Allegato 11: When a public selection notice specifies a university degree as the access requirement, the lower secondary diploma cannot be treated as equivalent without additional professional experience, and the scoring must prioritize the higher academic title.

Parole chiave

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public selection scoring university degree priority collective agreement interpretation equivalent title rules administrative selection process esame delle candidature valutazione delle competenze scrutinio per merito comparativo

Disposizioni normative citate

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Decreto Assessoriale degli Enti Locali del 3.2.1992
CCNL formazione professionale Allegato 11
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Maurizio Laporta propone un solo motivo di ricorso così testualmente rubricato : «violazione e falsa applicazione del decreto assessorato enti locali regione siciliana del 03/02/1999 – violazione e falsa applicazione allegato 11 CCNL formazione professionale, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19627-2024 proposto da: LA PORTA MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CONSOLAZIONE; -ricorrente - contro C.I.A.P.I. - CENTRO INTERAZIENDALE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE INTEGRATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPIERO NASSI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 206/2024 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/03/2024 R.G.N. 629/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. Oggetto Risarcimento rapporto privato R.G.N.19627/2024 Cron. Rep. Ud.15/04/2025 CC RILEVATO CHE:

1. Maurizio Laporta chiedeva al Tribunale di Siracusa che venisse accertato il proprio diritto alla valutazione della laurea nella graduatoria relativa alla selezione indetta dall’ente resistente (i.e., Centro interaziendale addestramento professionale integrato: in seguito più brevemente C.I.A.P.I.) con bando pubblico del 24.7.2014, per n. 35 unità dell’area funzionale come «responsabile dei processi» (VI livello giuridico ed economico) con contratto a tempo determinato; chiedeva che venisse accertato che, ove fosse stata valutata prioritariamente la laurea, egli si sarebbe collocato in posizione utile all’assunzione e che l’ente convenuto venisse condannato al consequenziale risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non corrisposte;

2. il Tribunale, dichiarata improcedibile la domanda di riformulazione della graduatoria, in parziale accoglimento del ricorso, riconosceva il diritto del ricorrente a conseguire il punteggio utile (62,2 punti) per l'assunzione con contratto a tempo determinato (20^ posizione in graduatoria), sulla base dei criteri stabiliti per la formazione delle graduatorie dal Decreto Assessoriale degli Enti Locali del 3.2.1992; condannava il C.I.A.P.I. al risarcimento del danno subito;

3. il C.I.A.P.I. proponeva impugnazione ;

4. la Corte d’appello di Catania accoglieva l’appello sostenendo che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che il titolo da cui partire nel calcolo del punteggio fosse la laurea mentre, al contrario, il titolo da valutare prioritariamente era il diploma di scuola media superiore;

5. i l C ollegio di merito, dunque, riteneva che la commissione esaminatrice, all’esito della selezione cui aveva partecipato l’appellato, avesse correttamente determinato il punteggio allo stesso spettante sulla base dei criteri indicati dal decreto assessoriale in questione;

6. contro la sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore sulla base di un solo motivo, cui si oppone con controricorso il C.I.A.P.I. CONSIDERATO CHE:

1. Maurizio Laporta propone un solo motivo di ricorso così testualmente rubricato : «violazione e falsa applicazione del decreto assessorato enti locali regione siciliana del 03/02/1999 – violazione e falsa applicazione allegato 11 CCNL formazione professionale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»; in particolare, ritiene che applicare esclusivamente i criteri stabiliti dal D.A. cit. per le procedure selettive (per le quali è richiesto come unico titolo il diploma di scuola media di secondo grado) si pone in contrasto con il dato letterale dello stesso bando, atteso che, ai fini della formazione della graduatoria, i criteri contenuti nel bando di concorso risultano vincolanti per l’ente che ha indetto la procedura selettiva nella formulazione letterale dei requisiti di ammissione;

2. nel ricorso si assume , in sostanza, che l’esegesi della disciplina fornita dal giudice d’appello sarebbe in violazione dell’Allegato n. 11 CCNL , il quale di s pone che titolo d’accesso per la selezione a “responsabile d ei processi” sia anzitutto la laurea , sicché un a diversa interpretazione degli atti (bando pubblico 24/7/2014 e D.A.3/2/1999) nel senso affermato dai giudici di secondo grado non sarebbe legittima;

3. il motivo è fondato. 3.1 ai sensi del CCNL (A llegato 11 ) , i requisiti per l’assunzione come “ responsabile dei processi ” , sono «laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza professionale diversificata in ambito formativo/orientativo o dei servizi o in attività analoghe in altri settori»; 3.2 trattasi di formulazione sostanzialmente analoga a quella adoperata nel bando pubblico 25/7/ 20 14 che, per come riportato in atti (v. sentenza impugnata al punto 2.4), prevede , all’art. 2, per l’accesso all’area funzionale di “responsabile dei processi”, «il possesso di laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza professionale diversificata in ambito orientativo o dei servizi o in attività analoghe in altri settori»; 3.3 ora, è evidente che la laur e a è qui il requisit o prioritario per l’accesso alla selezione nell’area funzionale di erogazione come “responsabile dei processi”(VI livello giuridico ed economico), non essendo detto titolo surrogabile, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello, dal (mero) diploma di scuola secondaria di secondo grado, che non è inteso nell’allegato 11 al CCNL cit. e nel bando pubblico del 25/7/2014come titolo in toto equipollentealla laurea, giacché il diploma , per consentire l’accesso alla selezione, deve essere necessariamente corredato da ulteriori requisiti aggiuntivi esperienzial i («[…]diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza professionale diversificata in ambito orientativo o dei servizi o in attività analoghe in altri settori»); 3.4 rebus sic stantibus , il giudice d’appello avrebbe dovuto quindi interpretare, a valle, il D.A. 3/2/1999 alla luce del bando pubblico e , prima ancora , del CCNL di settore, Allegato 11 cit. , e per l’effetto muovere, nel calcolo del punteggio spetta nte al candidato La Porta , dall’art. 2 punto 1 lett. a),a tenore del quale:

«1) Il punteggio spettante al titolo di studio (60 punti su base 100): è così attribuito:

a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea: - punti 48 al titolo di studio richiesto; - punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca»;per poi procedere allo sviluppodel punteggio non già secondo i criteri di cui al n. 3 dell’art. 2, ma in conformità alla disciplina del CCNL e del bando pubblicodel 25/7/2014, ossia con applicazione degli specifici criteri di cui al n. 2 dell’art. 2 del D.A. 3/2/1999,secondo cui: « 2) Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 48 punti è così attribuito: - 0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110; -0,70 per ogni punto di voto superiore a 100/110; - 1,40 per la lode. I superiori punti si sommano gli uni agli altri. Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (12 punti), tenendo presente il rapporto di 1 a 4»;

4. in altri termini, non è senz’altro corretto ritenere che la selezione di “responsabile dei processi” cui prese parte il ricorrente richiedesse, “ quale requisito minimo d’accesso, il diploma di scuola media secondaria” (così a p. 7, punto 2.5 , della sentenza impugnata ) , dovendo ‒ necessariamente‒ al diploma aggiungersi un quid pluris («[…]con esperienza professionale diversificata…» etc.) ai fini dell’equivalenza al titolo del la laurea , che è quello prioritario d’accesso in conformità alla disciplina collettiva e al bando pubblicodi selezione che su di essa si modella;

5. sicché, alla stregua delle considerazioni tutte esposte, la sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appellodi Catania che si uniformerà ai principi di diritto su indicati provvedendo altresì alla regolamentazione delle spese di legittimità. P.Q.M La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in