Court rules prison labor is a single unitary relationship, barring the five-year statute of limitations from the relationship's end date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Rome Court of Appeal's dismissal of Gianluigi Partini's claim for public employment remuneration regarding prison labor. The lower court had incorrectly applied the five-year statute of limitations by treating each prison stint as a separate relationship, whereas the Ministry of Justice argued the limitation period had expired. The Supreme Court held that prison labor constitutes a single unitary relationship, meaning the limitation period must run from the cessation of the entire relationship rather than individual work periods.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 22 l. 354/1975: Prison labor constitutes a single unitary relationship, so the five-year statute of limitations expires only upon the cessation of the relationship as a whole, not upon the end of individual work periods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16203-2024 proposto da: PARTINI GIANLUIGI ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CAPONETTI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso la sentenza n. 639/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2024 R.G.N. 2525/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 19 gennaio 2024, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava per intervenuta prescrizione la domanda proposta da Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.16203/2024 Cron.
Rep. Ud.20/02/2025 CC Gianluigi Antonino Partini nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto la condanna del Ministero a remunerare le prestazioni di lavoro carcerario rese dall’istante, in qualità di detenuto, presso i vari istituti penitenziari cui era stato astretto nel periodo compreso tra l’agosto 2015 e l’agosto 2021, in conformità al disposto dell’art. 22 l. n. 354/1975, avendo viceversa percepito un trattamento economico inferiore fermo ai livelli del 1993, in assenza dell’adeguamento degli importi ivi sancito ai 2/3 del trattamento previsto dai contratti collettivi tempo per tempo in vigore; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’operatività della prescrizione quinquennale a far data dalla cessazione di ciascun rapporto periodicamente instaurato, non rilevando l’eventuale perdurante condizione di detenuto e, pertanto, estinto ogni credito risalente oltre il quinquennio antecedente il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione, dato dalla notifica del ricorso al Ministero intervenuta il 9.11.2020, e così, mancando l’allegazione di altri atti interruttivi, estinto il credito maturato fino al 2016 con corrispondente riduzione della condanna del Ministero; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Partini, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il Ministero della Giustizia, pur intimato, non ha svolto alcuna difesa;
CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, comma 2, c.c. 115, 112 e 132 n. 4 c.p.c., 15 e 20 l. n. 354/1975, 19, n. 4, d.lgs. n. 81/2015, 2246 e 2729 c.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, imputa alla Corte territoriale di essersi pronunciata in difformità rispetto a quanto allegato e provato circa lo svolgimento ininterrotto per le cause dalla legge previste di prestazioni di lavoro anche oltre la data di deposito del ricorso fondando la pronunzia su una motivazione da ritenersi meramente apparente; - che il motivo si rivela meritevole di accoglimento, dovendosi considerare la prestazione di lavoro carcerario riconducibile ad un rapporto di per sé unitario, a nulla rilevando le diverse mansioni svolte, le distinte strutture carcerarie ove è eseguito ed altresì gli intervalli non lavorati e dovendosi, pertanto, individuare il dies a quo della prescrizione nella data di cessazione del rapporto nel suo complesso, nella specie non dedotta e provata dal Ministero, sul quale incombeva l’onere, con conseguente infondatezza dell’eccezione di prescrizione (cfr., da ultimo, Cass. n. 32521/2024); - che va, dunque, accolto, il ricorso, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, con condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.721,18 oltre al maggior importo tra rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al saldo con attribuzione delle spese liquidate come da dispositivo;
P.Q.M - La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma a titolo di sorte di euro 2.721,18, oltre al maggior importo tra rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al saldo; condanna altresì il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di primo grado che liquida in euro 1.300,00 oltre accessori di legge, delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge; delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv.
Pietro Caponetti, dichiaratori antistatario. - Così deciso in Roma, nella C