Cassation appeal dismissed for procedural defect due to late submission of notification certificate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Ministry of Education's appeal inadmissible because the controricurrent failed to timely submit the certificate of notification. Although the Ministry argued the delay was cured by subsequent filing, the court ruled that such omissions cannot be remedied after the deadline. Consequently, the appeal was dismissed, and the Ministry was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 372, comma 2 c.p.c.: The failure to timely deposit the certificate of notification renders the cassation appeal inadmissible, and this defect cannot be cured by subsequent production of the document.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5911-2024 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro CALANCHINI MONTI PATRIZIA, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato FRANCESCO BRAGAGNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO ESPOSITO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4132/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/11/2023 R.G.N. 8/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N.5911/2024 Cron. Rep. Ud.07/04/2025 CC RILEVATO CHE:
1. il Tribunale di Roma ha accolto la domanda con cui Patrizia Calanchini Monti, dirigente scolastico in servizio all’estero presso la circoscrizione consolare di Filadelfia, aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione per il periodo dal dicembre2019 al 31 agosto 2024;
2. la Corte d’ a ppello di Roma, adita dal Ministero dell’Istruzione, ha rigettato il gravame; la Corte territoriale, per quanto qui ancora interessa, ha ritenuto che l’art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, confermato nel suo disposto dall’art. 26 del d. lgs. n. 64/2017, assicurasse il mantenimento della quota variabile della retribuzione di posizione, in quanto componente dello stipendio in godimento al momento del collocamento fuori ruolo; pertanto, l’art. 48, comma 4, del CCNL 2006 - 2009 per l’Area V della Dirigenza Scolastica, che riconosceva il solo diritto al mantenimento della parte fissa della retribuzione di posizione, era da ritenersi una previsione affetta da nullità e il diritto andava riconosciuto , in ultima analisi,in ragione della menzionata normativa primaria;
3. il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito dalla Monti; è in atti memoria della controricorrente. CONSIDERATO CHE:
1. nell’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 13, 48, comma 4, e 52 del CCNL 2006-2009 per l’Area V della Dirigenza Scolastica, nonché dell’art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994; con esso si evidenzia,in sostanza, come la retribuzione di posizione sia voce retributiva diversa dallo stipendio, sicché l’art. 48, comma4, del CCNL, applicabile ratione temporis, nel prevedere che ai dirigenti scolastici in servizio all’estero spetti solo la parte fissa della retribuzione di posizione, non si porrebbe affatto in contrasto con l’art. 658 cit., perché quest’ultima norma, rispetto alle voci retributive diverse dallo stipendio, consent e alle competenti fonti di disporre in maniera diversa;
2. il motivo è improcedibile; può farsi richiamo alle argomentazioni di Cass., Sez. 3-, 18/3/2025, n. 7213, relativa a fattispecie sovrapponibile;
3. agli atti del presente giudizio non risulta tempestivamente depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, adempimento prescritto dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ., a pena d’improcedibilità del ricorso stesso; trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., copiaautentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2019, n. 19695, Rv. 654987-01);
4. d’altra parte, nel caso di specie, neppure è ipotizzabile quella evenienza – nota come c.d. “prova di resistenza” – idonea a precludere la declaratoria di improcedibilità; evenienza, questa, da ritenere integrata allorché la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, giacché in questo caso il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione delricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass.
Sez. 3, sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 628539-01; Cass. Sez. 6- 3, ord. 22 settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv. 653711-01); nell’ipotesi che occupa, infatti, la notificazione del ricorso è avvenuta il 12 marzo 2024 e, dunque, oltre sessanta giorni dal momento della pubblicazione della sentenza, indicata nel 17 novembre 2023;
5. né a precludere l’esito dell’improcedibilità può valere il rilievo che la controricorrente nulla ha eccepito al riguardo, giacché il vizio “de quo” risulta, comunque, rilevabile d’ufficio, oltre che non sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (Cass. Sez. Lav., sent. 12 febbraio 2020, n. 3466, Rv. 656775-01);
6. né, infine, il vizio suddetto può ritenersi “sanato” dalla duplice circostanza che la controricorrente ha indicato, come data di notificazione della sentenza, quella del 12 gennaio 2024, e che il Ministero ricorrente ha successivamente provveduto al deposito della relata, ai sensi dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ.; quanto, infatti, alla prima di tali circostanze, deve rilevarsi che –fatta salva l’ipotesi della presenza della relata in atti, che sia stata assicurata dalla parte controricorrente mediante deposito della stessa – non è possibile dare rilievo ad un suo “riconoscimento” dell’avvenuta notificazione della sentenza alla data indicata nel ricorso, in quanto “l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo” (Cass.
Sez. -2, ord. 20 giugno 2024, n. 17014, Rv. 671373-01); in merito, invece, alla seconda circostanza deve evidenziarsi come questa Corte, nella sua massima sede nomofilattica, abbia chiarito che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, “attesta un «fatto processuale» – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.” (Cass.
Sez. Un., sent. 6 luglio 2022, n. 21349, Rv. 665188-01);
7. infine, non pare ozioso ribadire che “l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.”, conseguente al mancato tempestivo deposito della relata di notificazione della sentenza, in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, “non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale” (Cass. Sez. 3, ord. 16 settembre 2024, n. 24724, Rv. 672216-01);
8. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
9. non è dovuto dal ricorrente il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di un’amministrazione statale. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando il MIUR a rifondere le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 , 00 più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfeta