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Decreto — n. 12347/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for early case termination within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 12347/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed early termination of the proceedings within the statutory forty-day period. The appellant, Daniele Macchi, had filed a decree against the National Social Security Institute and the Revenue Agency, but remained silent regarding the proposal for summary resolution. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and extinguished the entire litigation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for early termination of proceedings within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the judgment.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal early termination proposal forty day period extinction of proceedings Code of Civil Procedure anticipo delle spese ripetibili principio della copertura dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in ragione dell’applicazione, a fondamento della proposta di definizione anticipata, dello ius superveniens;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26772/2020 R.G. proposto da : MACLI DANIELE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W), FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D) -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) -controricorrente- nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.52/2020 depositata il 12/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in ragione dell’applicazione, a fondamento della proposta di definizione anticipata, dello ius superveniens;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del proced