Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for judgment within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Bonasera, challenged a lower court decision against the Sicilian Region and INPS but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17503/2021 R.G. proposto da : BONASERA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO MARINELLI -ricorrente- contro PRESIDENZA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- nonché nei confronti di INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE -resistente- avverso la SENTENZA n. 705/2021 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO l’11/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, quanto alle spese, che le stesse debbano seguire la soccombenza tra il ricorrente e la parte controricorrente ritualmente costituitasi in giudizio, mentre nulla deve essere liquidato nei confronti dell’INPS che non ha svolto attività difensiva ed ha solo depositato procura P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Nulla per le spese quanto all’INPS Così deciso in Roma,il 18/