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Decreto — n. 12316/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for early case termination within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 12316/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for early termination within the statutory forty-day period. The appellant, Valeriani Antonella, challenged a lower court judgment against the INPS but did not act on the procedural offer to settle the case. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the proceedings and a mutual offset of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a court proposal for early termination within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal early termination proposal forty day period extinction of proceedings mutual offset of costs Civil Procedure Code appellant inaction anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14207/2024 R.G. proposto da : VALERIANI ANTONELLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA N. 2, presso lo studio dell’avvocato MONTI MARIA PAOLA (MNTMPL64R54H501C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZUROLO PAOLO (ZRLPLA55B28H501S) -ricorrente- contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.460/2024 depositata il 07/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in ragione del fatto che la proposta di definizione anticipata si fonda su precedenti della Corte coevi al deposito del ricorso;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;