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Ordinanza — n. 12311/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as litigation matter ceased due to parties' agreement to settle the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12311/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation matter ceased following a judicial settlement agreement signed by the parties. Palumbo Shipyard Napoli S.r.l. had appealed a lower court ruling reinstating employee Prezioso Vitale after a wrongful dismissal, but the employee resisted the appeal. The court ruled that the existence of a settlement verbale extinguished the controversy, including claims for legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When parties sign a judicial settlement verbale defining all reciprocal claims, the court must declare the cessation of the matter of contention, thereby terminating the proceedings.

Parole chiave

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judicial settlement cessation of litigation wrongful dismissal reinstatement claim legal costs waiver licenziamento o risoluzione del contratto abbandono del posto di lavoro conflitti di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5643-2024 proposto da: PALUMBO SHIPYARD NAPOLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO RUMOLO; -ricorrente - contro PREZIOSO VITALE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO GUGLIELMI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 10/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/01/2024 R.G.N. 1318/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere Dott. VITTORIA AMIRANTE. Oggetto R.G.N.5643/2024 Cron.

Rep. Ud.27/03/2025 CC RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 3012 del 2023 il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione proposta da Prezioso Vitale avverso l’ordinanza emessa all’esito del procedimento sommario con la quale il giudice ha rigettato il suo ricorso volto a dichiarare la nullità e/o illegittimità della risoluzione per giusta causa del suo rapporto di lavoro adottata dalla Palumbo Shipyard Napoli Srl, con lettera del 28.12.2020, con conseguente condanna alla reintegra ed al pagamento di un’indennità risarcitoria pari all’ammontare di tutte le retribuzioni maturate, dalla data della risoluzione e sino all’effettiva riammissione in servizio, indicata nella misura di € 2.112,54.

2. Con sentenza n. 10/2024 dell’8/01/2024, la Corte d’appello di Napoli ha accolto il reclamo di Vitale Prezioso e, in riforma della sentenza reclamata, ha annullato l’impugnato licenziamento e condannato la Palumbo Shipyards Napoli S.r.l. a reintegrarlo nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto per dodici mensilità, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del licenziamento all’effettivo soddisfo, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.

3. Avverso tale sentenza la Palumbo Shipyards Napoli S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il Vitale ha resistito con controricorso. La società ricorrente ha depositato nota con allegato verbale di conciliazione inter partes sulla scorta del quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. CONSIDERATO CHE Dall’esame del verbale di conciliazione giudiziale in data 26 luglio 2024, depositato in atti, risulta che con esso le parti hanno inteso definire le reciproche pretese, anche in relazione alle questioni oggetto del presente ricorso( compreso il regolamento delle spese di lite). Alla luce del venir meno della posizione di contrasto tra le parti , attestata dal verbale richiamato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche con riferimento alle spese di lite P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile