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Decreto — n. 12308/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, causing automatic withdrawal.

Numero d'incarto Decreto — n. 12308/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a private individual against a provincial health authority, did not respond to the court's proposal for judgment definition. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the communication of the proposal for judgment definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the automatic extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond deadline automatic withdrawal procedure Civil Procedure Code judgment definition proposal mancato anticipo delle spese spese di esecuzione divieto di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
266/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
266/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26711/2024 R.G. proposto da : FRANZESE IVAN rappresentato e difeso dall’ Avv. Anna Colombo con cui domicilia PEC avv.colomboanna@pec.giuffre.it -ricorrente- contro Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza -intimata- Avente ad oggetto la sentenza Corte d’Appello Catanzaro n. 611/2024 pubblicata il 20/06/2024 RG n. 266/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,l’8 maggio 20