Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days of proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the INPS decree extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed settlement. The appellant, Filomena Lopetuso, did not act on the proposal submitted by the INPS representatives, leading to a procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within 40 days of a proposed settlement constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30245/2022 R.G. proposto da : LOPETUSO FILOMENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato ALLEGRA ROBERTO (LLGRRT51A08A029C) rappresentato e difeso dall'avvocato NAVACH MASSIMO (NVCMSM63C16A662R) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R), PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRANI n.6638/2021 depositata il 05/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in ragione del fatto che la proposta di definizione anticipata si fonda su precedenti della Corte successivi al deposito del ricorso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;