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Ordinanza — n. 12299/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming employer must prove employee's real unemployment status for tax breaks.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12299/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Giuseppe Gallace's appeal against an INPS decision ordering the repayment of contribution tax breaks totaling €17,321.10. Gallace argued that the employer bore the burden of proving the employee's actual unemployment status, relying solely on official employment center lists. The court held that such lists are merely formal prerequisites and that the law requires a substantive, real state of unemployment to qualify for the tax incentives.

Regesto Legislator

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Art. 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407; Art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181: The tax reduction for hiring unemployed workers requires a substantive, real state of unemployment, not merely formal registration in official lists.

Parole chiave

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contribution tax breaks unemployment status substantive requirement formal registration INPS repayment employer burden of proof labor law interpretation disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407
civ.), il ricorrente denuncia la falsa ed errata applicazione dell’art. 8, comma 9, della legge n.
Art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
407 del 1990 e dell’art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la falsa ed errata applicazione dell’art.
comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., 17 maggio 2018, n. 12092
La normativa sugli sgravi invocata dal ricorrente è di stretta interpretazione (Cass., sez. lav., 17 maggio 2018, n. 12092), in quanto derogatoria rispetto alla generale cogenza degli obblighi contributivi (Cass., sez.
Cass., sez. lav., 29 maggio 2017, n. 13473
12092), in quanto derogatoria rispetto alla generale cogenza degli obblighi contributivi (Cass., sez. lav., 29 maggio 2017, n. 13473),e presuppone, anzitutto, che lo stato di disoccupazionedel lavoratore assunto sia reale (Cass., sez.
Cass., sez. lav., 7 maggio 2014, n. 9872
13473),e presuppone, anzitutto, che lo stato di disoccupazionedel lavoratore assunto sia reale (Cass., sez. lav., 7 maggio 2014, n. 9872).
Cass., sez. lav., 26 gennaio 2018, n. 2019
Riveste, dunque, rilievo essenziale l’effettività dello stato di disoccupazione (Cass., sez. lav., 26 gennaio 2018, n. 2019)e, quando tale effettività non si riscontri, come pacificamente avviene nel caso di specie, l’agevolazione smarrisce la sua stessa ragion d’essere.
Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
7.–Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
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Testo completo

INANZA sul ricorso 37803-2019 proposto da GALLACE GIUSEPPE SALVATORE, rappresentato e difes o , in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall’avvocatoRAFFAELE GUARNA ASSANTI,con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, VIA DOMENICO MILLELIRE, 47 – ricorren te – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso , dagli avvocatiANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 1226 del 20 1 9 del la CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, depositata il 7 novembre 20 1 9 (R.G.N. 1145/2017).

R.G.N.37803/2019 Cron. Rep. C.C. 12/2/2025 giurisdizione Illegittima fruizione degli sgravi contributivi. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 12 febbraio2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Con sentenza n. 1226 del 2019, depositata il 7 novembre 2019, la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha rigettato l’opposizione proposta dal signor Giuseppe Salvatore Gallace, titolare dell’impresa individuale Planet Car, contro l’avviso di addebito emesso dall’Istituto per il complessivo importo di Euro 17.321,10, a titolo di restituzione degli sgravi contributivi concernenti l’assunzione del signor Agazio Bova (art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407).

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il signor Agazio Bova, nell’anno 2009, ha conseguito un reddito da lavoro autonomo pari ad Euro 5.000,00, superiore al limiteche la legge considera compatibile con lo stato di disoccupazione. Non spettano, dunque, le agevolazioni contributive, che postulano uno stato di disoccupazione reale. Ne discende che non è sufficiente la mera certificazione ad opera del Centro per l’impiego. 2.– Il signor Giuseppe Salvatore Gallace ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura. 3.–L’INPS resiste con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la falsa ed errata applicazione dell’art. 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990 e dell’art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. -3 - Avrebbe errato la Corte territoriale nel far gravare sull’imprenditore l’onere di accertare l’effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione del dipendente inserito nella lista di disoccupati dei Centri per l’impiego. L’agevolazione contributiva sarebbe subordinata all’unico presupposto «dell’attestazione da parte del Centro per l’impiego della permanenza del lavoratore nello stato di disoccupazione» (pagina 6 del ricorso per cassazione).

Tale attestazione varrebbe a costituire lo status di disoccupatoe a conferire a tale status il crisma della pubblicità e della certezza. 2.–Il ricorso è infondato. 3.–Come rimarca anche l’Istituto nel controricorso (pagina 3), non è controverso che il lavoratore abbia percepito, nel 2009, un reddito da lavoro autonomo incompatibile con quello stato di disoccupazione che rappresenta il presupposto indefettibile, per l’odierno ricorrente che l’ha assunto,delle agevolazioni contributive disciplinate dall’art. 8 della legge n. 407 del 1990. 4.– I giudici d’appello, dopo aver acclarato l’insussistenza dei requisiti costitutivi dell’agevolazione richiesta, si sono uniformati ai princìpi di diritto che questa Corte ha enunciato in molteplici occasioni, sulla base di argomenti che il ricorso non confuta in modo persuasivo.

La normativa sugli sgravi invocata dal ricorrente è di stretta interpretazione (Cass., sez. lav., 17 maggio 2018, n. 12092), in quanto derogatoria rispetto alla generale cogenza degli obblighi contributivi (Cass., sez. lav., 29 maggio 2017, n. 13473),e presuppone, anzitutto, che lo stato di disoccupazionedel lavoratore assunto sia reale (Cass., sez. lav., 7 maggio 2014, n. 9872). Tale ricostruzione della disciplina vigente rispecchia la stessa ratio dei benefici in esame, finalizzati a incentivare chi assuma lavoratori realmente disoccupati, così alleviando la pressione sul mercato del lavoro, e si correla all’esigenza di identificare i soggetti meritevoli delle agevolazioni alla stregua di indici sostanziali, senza arrestarsi al dato -4 - formale, pur se imprescindibile, dell’iscrizione nelle liste elaborate dagli uffici regionali competenti.

Riveste, dunque, rilievo essenziale l’effettività dello stato di disoccupazione (Cass., sez. lav., 26 gennaio 2018, n. 2019)e, quando tale effettività non si riscontri, come pacificamente avviene nel caso di specie, l’agevolazione smarrisce la sua stessa ragion d’essere. L’affidamento eventualmente riposto nelle risultanze delle liste potrà rilevare ad altri fini, ma non può fondare il diritto di rivendicare un’agevolazione, di cui difettino in radice i presupposti. 5.–Dalle considerazioni svolte discende il rigetto del ricorso. 6.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 7.–Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M La Corterigetta il ricorso ; condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove do