Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, the Calabria Region, did not act after the proposal for judgment was communicated, while the respondents argued for the dismissal of their appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without a substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ 32257 del 2021 proposto da: REGIONE CALABRIA in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO FERRARO con cui domicilia in Roma al Viale delle Milizie n. 34 presso lo studio dell’avv. DONATELLA PLUTINO -ricorrente- contro CRISALLI ANTONIO, DELFINO FRANCESCA, LANUCARA GIUSEPPA, MELISSARI LUIGI, MERCURIO GIUSEPPE PELLICANÒ FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’AVV. GIUSEPPE MAZZOTTA, con cui domiciliano PEC: avv.mazzotta@pecstudio.it. -controricorrenti- avverso la sentenza n. 263/21 della Corte di Appello di Reggio Calabria, depositata il 14 giugno 2021, RG n. 588/19 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. Giuseppe Mazzotta dichiaratosi antistatario; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 3 . 5 00,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv.
Giuseppe Mazzotta dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma,l’8 maggio 2025 Il Consigliere deleg