Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12275/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to procedural delay under transitional rules for the Fornero trial reform.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12275/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the appeal filed by an employee against a dismissal order, ruling it procedurally inadmissible due to a filing delay. The lower court held that the appeal was untimely because the 'Fornero' trial rules continued to apply to pending proceedings under transitional legislation. The court affirmed this interpretation, rejecting the argument that the new procedural forms should apply retroactively to cases already in progress.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 35 D.Lvo 149/2022; Art. 37 D.Lvo 149/2022: The transitional provisions of the trial reform decree establish that the new procedural rules apply only to proceedings instituted after the effective date, while pending proceedings remain governed by the previously valid rules.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural admissibility transitional provisions trial reform Fornero trial statutory interpretation istanza di ricusazione tardiva disdetta in tempo inopportuno termini di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35 D.Lvo 149/2022
2.La Corte territoriale rilevava l’inammissibilità del gravame, proposto nelle forme dell’appello, atteso che al procedimento in questione, ai sensi dell’art. 35 del D.lvo n.
Art. 37 D.Lvo 149/2022
Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”, avrebbe dovuto, invece, ritenersi operare nel caso di specie la successiva disposizione di cui all’art. 37, che dispone l’immediata abrogazione, tra le altre disposizioni, dell’art.
Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
art. 441 bis c.p
Per poter procedere all’applicazione del nuovo testo dell’art. 441 bis c.p.p., occorre dunque far riferimento al momento di instaurazione della controversia, coincidente con la proposizione dell’azione dinanzi al giudice di primo grado: momento che, nel caso di specie, all’epoca del varo del d.lgs.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15384-2024 proposto da: FICCAGLIA CINZIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE CATTADORI, GIANMARCO LUPI; -ricorrente - contro IKEA ITALIA DISTRIBUTION S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARAZZA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA MASSIMO FAILLA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 238/2024 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/04/2024 R.G.N. 706/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2025 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE; Oggetto Altre ipotesi rapporto privato R.G.N.15384/2024 Cron. Rep. Ud.19/02/2025 PU udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati MICHELE CATTADORI, GIANMARCO LUPI; udito l'avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA per delega avvocato LUCA MASSIMO FAILLA. Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 238/2024 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Cinzia Ficcaglia, nei confronti di Ikea distribuzione S.r.l., avverso la pronuncia del Tribunale di Piacenza che aveva, a seguito di opposizione ex art. 1 comma 51 della legge n. 92 del 2012 presentata dalla lavoratrice, confermato il provvedimento emesso in fase sommaria di rigetto dell’impugnativa di licenziamento intimato con lettera del 7.2.2022. 2.La Corte territoriale rilevava l’inammissibilità del gravame, proposto nelle forme dell’appello, atteso che al procedimento in questione, ai sensi dell’art. 35 del D.lvo n. 149/2022, continuavano ad applicarsi le disposizioni di cui al cd.

Rito Fornero di talché il ricorso di appello, presentato (il 27.12.2023) oltre i trenta giorni dalla data di comunicazione della sentenza di primo grado ai Difensori (26.6.2023), era tardivo e, quindi, inammissibile.

3. Avverso la decisione di secondo grado, pubblicata il 22.4.2024, Cinzia Ficcaglia ha proposto, con atto notificato il 21.6.2024, ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso Ikea Distribuzione S.r.l.

4. Il Procuratore Generale ha deposito requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso; le suddette conclusioni sono state confermate in sede di udienza di discussione.

5. Il controricorrente ha depositato memoria tardiva. Ragioni della decisione 1. Con l’unico articolato motivo si denuncia l’errata applicazione dell’art. 35 D.lvo n. 149/22 per non avere la Corte territoriale attribuito ad esso un profilo di natura processuale con la conseguenza che, riferendosi la norma ad un concetto di “procedimento” e non di “giudizio”, il gravame, proposto oltre il termine fissato dalla legge del 28.2.2023 (entrata in vigore della riforma), avrebbe dovuto essere proposto nelle forme dell’appello e non del reclamo essendo state da questa data abrogate tutte le disposizioni del cd. Rito Fornero.

6. Invero, si deduce, s ulla base della lettura delle norme operata dalla ricorrente, che, se è pur vero che l’art 35 citato prevede che “le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”, avrebbe dovuto, invece, ritenersi operare nel caso di specie la successiva disposizione di cui all’art. 37, che dispone l’immediata abrogazione, tra le altre disposizioni, dell’art. 1 commi da 47 a 69 della l. n. 92/2012.

7. L’assunto non è condivisibile.

8. Giova premettere che, secondo l’ordinamento giuridico processual-civilistico, il concetto di litispendenza del giudizio è stato così delineato: per i giudizi introdotti con l’atto di citazione, la litispendenza della controversia sia ha con la notifica dell’atto di citazione; per i giudizi introdotti con ricorso, la litispendenza si verifica con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito; per i provvedimenti monitori, introdotti con il ricorso ingiuntivo, ai sensi dell’art. 643 cpc checostituisce una eccezione alla norma generale, la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del ricorso e del decreto.

9. Orbene, va detto che l’art. 35 richiamato ha previsto, in un contesto attuativo della legge delega proprio attinente alla materia processuale, che le disposizioni del decreto legislativo abbiano effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applichino ai procedimenti instaurati solo successivamente a tale data.

10. Per poter procedere all’applicazione del nuovo testo dell’art. 441 bis c.p.p., occorre dunque far riferimento al momento di instaurazione della controversia, coincidente con la proposizione dell’azione dinanzi al giudice di primo grado: momento che, nel caso di specie, all’epoca del varo del d.lgs. n. 149 si era già compiuto.

11. Come puntualmente e correttamente rilevato dall’Ufficio della Procura Generale, al momento dell’instaurazione del procedimento la riforma, dunque, non era ancora in vigore: ipotizzare l’abrogazione delle norme della l. n. 92/2012 in corso di causa, comporterebbe, dunque, null’altro che un vuoto di disciplina, rispetto al quale la ricorrente non prospetta alcun serio e utile rimedio processuale.

12. L’abrogazione di cui alle norme del rito Fornero comporta ex se la necessaria entrata in vigore delle nuove disposizioni: ma per espressa volontà legislativa a queste ultime poteva darsi applicazione solo ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023. Tale tecnica legislativa, del resto, è coerente con il principio della perpetuatio iurisdictionis ai sensi del quale il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda.

13. L’art. 37 dello stesso decreto, in quanto disposizione oggetto della disciplina transitoria, priva di una espressa diversa disciplina intertemporale, va ritenuto applicabile dunque solo ai giudizi introdotti successivamente alla data indicata nell’art. 35 comma 1, cit. Del resto, la disposizione transitoria appare formulata proprio al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, disponendo espressamente che ai procedimenti pendenti a quella data siano applicabili le disposizioni anteriormente vigenti.

14. Nella stessa relazione, poi, al citato decreto legislativo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022 -Serie generale, sempre come condivisibilmente sottolineato dall’Ufficio della Procura Generale, è precisato che l’articolo 35 comma1, è stato introdotto proprio “al fine di consentire un avvio consapevole, da parte degli operatori, delle novità normative”, e che “le disposizioni recate dal decreto legislativo […] si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, con la precisazione – a fugare possibili dubbi interpretativi – che ai procedimenti pendenti a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti”. Così facendo, ci si è assicurati che l’abrogazione delle norme preesistenti e l’applicazione delle nuove norme (si pensi, ad esempio, all’abrogazione del c.d. “rito Fornero” e alle nuove disposizioni in tema di procedimenti di impugnazione dei licenziamenti) operino contestualmente.

15. Avendo riguardo a tutti i criteri ermeneutici delle disposizioni legislative, pertanto, da quello letterale a quello teleologico e sistematico, deve convenirsi che l’interpretazione fornita dalla Corte di merito è quella esatta, in un contesto esegetico incui il termine “procedimenti” è stato adoperato quale sinonimo di “giudizi”.

16. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

17. La novità della questione trattata indice a compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il