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Decreto — n. 12262/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12262/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12262/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte resistente svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12262/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte resistente svolto attività difensiva;

Parole chiave

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interruzione d'esercizio cessazione dei pagamenti perdita di sostegno sospensione delle prestazioni danneggiamento d'impianti elettrici perturbamento di pubblici servizi

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte resistente svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15633/2022 R.G. proposto da: BARBIERI BIANCA, CAMMAROTA MARIA GRAZIA ROSA, IACCARINO STEFANIA, IACONO ANTONIO GIORGIO, LA RUSCA CHRISTIAN, LAVISCIO PAOLA, MAGLIOLE ANNALISA, MERENDA ANTONIETTA, MORGERA RICCARDO, PETRONI GIAMPAOLO, PIGHETTI MARCELLA, SORRENTINO CLAUDIA, rappresentati e difesi dall'avvocato ILARIA MALAGRIDA; -ricorrenti– Contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente- avverso la SENTENZA n. 5826/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI NAPOLI il 18/01/2022;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte resistente svolto attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deci