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Decreto — n. 12259/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 12259/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Baldi Valerio Giuseppe, had filed the appeal but remained silent regarding the proposed definition of the proceedings. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period proposed judgment definition extinction of proceedings Code of Civil Procedure ripetibili dell'avvocato spese di difesa spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
(ADS80224030587) che lo rappresenta edifende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1499/2021 depositata il 19/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in ragione della applicazione dello ius superveniens P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta edifende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1499/2021 depositata il 19/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17950/2022 R.G. proposto da : BALDI VALERIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in MILANO VIA UGO FOSCOLO, presso lo studio dell’avvocato EBNER MARTINO MARIA (BNRMTN74A23F205K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta edifende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1499/2021 depositata il 19/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in ragione della applicazione dello ius superveniens P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimen