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Decreto — n. 12253/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to waiver after proposal of settlement and late counter-appeal.

Numero d'incarto Decreto — n. 12253/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the parties proposed a settlement, which the appellant waived. The respondent filed a late counter-appeal, rendering the proceedings inadmissible. Consequently, the judgment dismissed the appeal without ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: When a proposal of settlement is made and the appellant waives the decision, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished.

Parole chiave

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procedural extinction waiver of decision settlement proposal late counter-appeal Civil Procedure Code extinguishment of appeal no costs ruling durata del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
178 del 2024 della Corte d’appello di Milano, depositata il 27 febbraio 2024, nella causa 1239/2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
Art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
Art. 35, comma 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
civ., nella formulazione applicabile ratione temporis per effetto della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149;
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 17780-2024, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MATTIA PERSIANI e GIOVANNI BERETTA, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 44/46, è elettivamente domiciliata ricorrente contro FATTORINI PAOLA, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 178 del 2024 della Corte d’appello di Milano, depositata il 27 febbraio 2024, nella causa 1239/2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; -2 - nessuna statuizione si deve adottare sulle spese del giudizio, in quanto il controricorso è tardivo: come si desume dagli atti di causa, il ricorso è stato notificato il 6 agosto 2024 e il controricorso, invece, risulta depositato martedì 17 settembre 2024, allorché era già decorso il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370, primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis per effetto della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.