Cassation court dismisses public hospital's appeal regarding wrongful dismissal due to procedural inadmissibility of evidence and genericity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the public hospital's appeal inadmissible for failing to meet specific procedural requirements. The lower court had ruled in favor of the doctor, finding the hospital liable for an erroneous summons address that prevented her timely acceptance of a job offer. The hospital argued this error was a valid defense and that the doctor's income should have reduced the damages, but the court rejected these points as they did not address the core legal issue of the hospital's duty to honor the appointment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The appeal is inadmissible if it fails to demonstrate that the lower court's decision was based on a violation of the cited provisions or if the arguments are generic and do not specifically address the ratio decidendi regarding the employer's obligation to honor a candidate's priority position in a public hiring process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 13345-2024 proposto da: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato ROSALBA VALENZANO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro DI PAOLO DORA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio degli avvocati MATTEO RUSSO, CESARE BUONGIOVANNI, che la rappresentano e difendono; -controricorrente - nonché contro MOI ROSSANA; -intimata - avverso la sentenza n. 4435/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/12/2023 R.G.N. 763/2020;
Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.13345/2024 Cron. Rep. Ud.20/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 4 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Frosinone, accoglieva la domanda proposta da Dora Di Paolo nei confronti dell’AUSL di Frosinone e di Rossana Moi, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante all’assunzione a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze dell’AUSL di Frosinone presso l’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone con qualifica di dirigente medico di I livello già da giugno 2016 in luogo della dott.ssa Moi destinataria dell’assunzione e la condanna dell’AUSL alla stipula del relativo contratto di lavoro ed al risarcimento del danno patrimoniale medio tempore subito commisurato all’importo delle retribuzioni non percepite ridotte del lucro altrimenti conseguito; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto doversi ravvisare una responsabilità per colpa nel contegno dell’AUSL di Frosinone che, autorizzata dal Commissario ad Acta incaricato del rientro dal disavanzo sanitario regionale, a procedere alle assunzioni previste, valendosi della graduatoria approvata all’esito del concorso indetto dall’ASL di Rieti, che vedeva la dott.ssa Di Paolo collocata in posizione prioritaria rispetto alla dott.ssa Moi, inviava alla Di Paolo il telegramma di convocazione per la dichiarazione di disponibilità all’assunzione all’indirizzo errato comunicato dall’ASL di Rieti, non procedendo all’assunzione della Di Paolo disposta nei confronti della Moi, ovviamente non essendosi la prima presenta alla data della convocazione, il 27.6.2016, nonostante il successivo 30.6.2016 la AUSL di Rieti faceva pervenire la comunicazione di rettifica dell’indirizzo; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’AUSL di Frosinone, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Di Paolo;
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la AUSL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. 115 c.p.c. e 4 d.P.R. n. 487/1994, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale avendo disatteso la prova, il cui onere gravava a suo carico, che assume essere stata offerta e conseguita, della mancata conoscenza della circostanza dell’invio del telegramma di convocazione per la dichiarazione di disponibilità all’assunzione da parte della Di Paolo ad un indirizzo errato, qualificato quale fatto impeditivo della pretesa risarcitoria fondata sull’inadempimento; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e 1223 c.c., la AUSL ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di documentazione attestante la percezione da parte della Di Paolo di redditi ulteriori rispetto a quelli tenuti presenti dalla Corte territoriale ai fini della determinazione dell’aliunde perceptum tali da comportare la detrazione a quei fini dalla posta risarcitoria di un importo più elevato; - che il primo motivo si rivela inammissibile non cogliendo la censura sollevata l’effettiva ratio decidendi sottesa alla pronunzia della Corte territoriale, intesa a dare rilievo al diritto all’assunzione predicabile in capo alla Di Paolo a motivo della prioritaria posizione in graduatoria, diritto che imponeva l’adempimento, a prescindere dalla scadenza del termine assegnato alla Di Paolo per la dichiarazione di disponibilità all’assunzione ( in cui si assume essere ancora ignota la circostanza della mancataricezione del telegramma relativo da parte della Di Paolo) e indipendentemente dal momento in cui era intervenuta da parte della AUSL ricorrente la conoscenza del disguido, tanto più che l’evenienza si è verificata a soli tre giorni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro con la Moi; - che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo per genericità della censura, non dando conto la AUSL ricorrente, in contrasto con l’orientamento accolto da questa Corte (cfr.
Cass.n. 9646/2022 citata nello stesso ricorso), delle ragioni fondanti la pretesa avanzata di rilevanza ai fini dell’aliunde perceptum dei redditi prodotti dalla Di Paolo recati dalla documentazione contabile prodotta, ben potendo trattarsi di redditi compatibili con l’impiego ospedaliero; - che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovu