Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12174/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against disciplinary sanction for refusing foreign document service due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12174/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Antonio Cappella's appeal against his disciplinary suspension inadmissible. Cappella argued that the appellate court failed to examine facts regarding his inability to execute a notification in the UK and that its reasoning was contradictory. The court rejected these claims, ruling that the appeal was barred by the 'double conformity' doctrine and that the lower court's decision did not violate constitutional minimums of motivation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.; The appeal is inadmissible if the second-instance judgment follows the same logical path as the first, even with additional arguments, and the constitutional review of motivation is limited to checking for total absence or irreducible contradictions within the text itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
double conformity doctrine procedural inadmissibility constitutional minimum motivation disciplinary sanction appeal foreign document service sanzione disciplinare del notaio notificazione viziata inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,ex art. 360, primo comma, n.
Art. 348-ter c.p.c.
Ricorre, infatti, l’ipotesi di ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348-ter, commi quarto e quinto, cod.
Art. 111, comma 6 Cost.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
artt. 2104 cod. civ
civ., degli artt. 2104 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6-2, 09/03/2022, n. 7724
Cass. Sez. 1, 22/12/2016, n. 26774
Né, del resto, il ricorrente ha assolto all’onere, su di lui gravante, di dimostrare la diversità del percorso logico seguito dai giudici di merito, onde sostenere l’ammissibilità della censura così proposta (fra molte, Cass. Sez. 1, 22/12/2016, n. 26774 ; in sens o conforme, più di recente, Cass.
Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090
Cass. Sez. 6-1, 07/09/2017, n. 20910
Cass. Sez. 6-3, 03/07/2020, n. 13735
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14997/2023 R.G. proposto da : Cappella Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Riccitelli, con domicilio digitale -ricorrente- contro Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4692/2022 depositata il 02/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere Ileana Fedele.

FATTI DI CAUSA 1. Cappella Antonio, addetto all’Ufficio Notifiche del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, veniva sanzionato disciplinarmente (sospensione di un mese dal servizioe dalla retribuzione) per essersi rifiutato di eseguire una notifica nel Regno Unito richiesta dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale. Le giustificazioni addotte dal dipendente –che aveva impugnato la sanzione sostenendo di non avere avuto gli strumenti per eseguire quella notifica –venivano disattese sia in primo grado che in sede di gravame.

2. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione Antonio Cappella articolando due motivi, illustrati da memoria, cui oppone difese il Ministero della giustizia con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.In particolare, il ricorrente si duole dell’omesso esame del rifiuto del f unzionario d irigente di fornire gli strumenti pratici e tecnico-operativi necessari per il corretto assolvimento della notifica dell’atto processuale all’estero, aggiungendo che la Corte d’appello avrebbe addott o una motivazione meramente assertiv a e disancoratadalla realtà di fatto, oltre che illogica, apparente, perplessa ed incomprensibile, gravata da manifesta ed irriducibile contraddittorietà. 1.1.

Il motivo, nei termini formulati, è inammissibile. Ricorre, infatti, l’ipotesi di ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348-ter, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass.

Sez. 6-2, 09/03/2022, n. 7724). Né, del resto, il ricorrente ha assolto all’onere, su di lui gravante, di dimostrare la diversità del percorso logico seguito dai giudici di merito, onde sostenere l’ammissibilità della censura così proposta (fra molte, Cass. Sez. 1, 22/12/2016, n. 26774 ; in sens o conforme, più di recente, Cass. Sez. 3, 28/02/2023, n. 5947). Né gli ulteriori profili di doglianza si sottraggono alla dichiarazione di inammissibilità, atteso che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. , disposta dall ’ art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall ’ art. 111, comma sesto,Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (fra molte, Cass.

Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090). Nella specie, la sentenza impugnata, incentrata su lla mancata assunzione di qualsivoglia iniziativa da parte del dipendente, che, richiesto della notifica all’estero, aveva poi riconsegnato le carte al dirigente senza fare aver fatto alcunché, sicuramente il minimo costituzionale richiesto, né risulta affetta dai vizi che ne consentono il sindacato nei termini predetti.

2. Con la seconda censura si deduce la violazione e falsa applicazione, exart. 360, primo co mma , n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 2104 cod. civ. , 142 e 169 cod. proc. civ., nonché della circolare del Ministero della giustizia va/4031/2005/cd 2170 del 15 giugno 2006, oltre che degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. In particolare, i l ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia errato nell’interpretare le norme sulla notificazione dell’atto processuale all’estero. 2.1. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità. Fra tutti, è assorbente il rilievo che la censura, nei termini formulati, non aggredisce la specifica ratio decidendiaddotta dai giudici d’appello (fra molte, Cass.

Sez. 6-1, 07/09/2017, n. 20910; in senso conforme, Cass. Sez. 6 - 3, 03/07/2020, n. 13735). Infatti, l’argomento centrale sviluppato in sentenza per respingere il gravame attiene alla circostanza– accertata in giudizio ed insindacabile nella presente sede di legittimità –che l’odierno ricorrente non si era attivato a fronte della richiesta dell a Procura di provvedere alla notifica, limitandosi, alcuni giorni dopo, a restituire l’atto al dirigente senza aver adempiuto, così reputando irrilevante il tema delle modalità di esecuzione della notificazione all’estero, su cui verte la censura in esame.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell