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Sentenza — n. 12100/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal on family allowance discrimination case, upholding lower court's finding of unlawful denial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12100/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a Florence appellate court ruling that found discrimination in denying a family allowance to a foreign national. The INPS argued the lower court exceeded its scope by ordering payment rather than just authorizing the benefit, but the court held that removing the discriminatory denial was an inherent part of the discrimination claim. Consequently, the appeal was dismissed, and the INPS was ordered to pay the allowance with legal interest.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; The court held that when a discrimination claim is brought to remove the effects of an unlawful denial of a benefit, the judgment ordering the payment of that benefit is not ultra petita but rather a necessary consequence of the discrimination finding.

Parole chiave

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family allowance discrimination ultra petita objection foreign national benefits remedial effect of discrimination INPS family allowance valutazione del reddito riesame dell'asilo prova dell'indigenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
RAGIONIDELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n.
art. 2697 cod. civ
153,in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso 12202-2024 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocatiMARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorrent e – contro GAYE MODOU KHABANE, rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato LUIGI MUGHINI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC – controricorrente – R.G.N.12202/2024 Cron.

Rep. P.U.14/1/2025 7/07/2022 giurisdizione Assegno per il nucleo familiare. Requisito reddituale. Prova. -2 - per la cassazione della sentenza n. 230 del 20 24 della C ORTE D’APPELLO DI FIRENZE , depositata il 17 aprile 20 24 (R.G.N. 377/2022). Udita la relazione della causa,svolta all’udienza dal Consigliere Angelo Cerulo. Udito il Pubblico Ministero, in persona del la Sostitu t a Procurat rice GeneralePAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso . Udita, per ilricorrente, l’avvocata MARIA PASSARELLI , che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Udita, per il controricorrente, l’avvocata AL ESSANDRA FASAN , in sostituzione, per delega verbale, dell’avvocato LUIGI MUGHINI, che ha ribadito le conclusioni del controricorso. FATTI DI CAUSA 1.–Con sentenza n. 230 del 2024, depositata il 17 aprile 2024, la Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame del signor Modou Khabane Gaye(secondo la grafia desumibile dal controricorso e dalla procura) e, in riforma dell’ordinanza del Tribunale della medesima sede, ha accertato il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare e ha condannato l’INPS a corrispondere la prestazione, con accessori di legge.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l’oggetto del giudizio verte sull’accertamento della discriminazione e sulla rimozione degli effetti, consistenti nel diniego dell’assegno per il nucleo familiare. La prestazione in esame presuppone anche la prova dei redditi dei familiari e, su tutti gli elementi costitutivi del diritto dedotto in causa, sono stati acquisiti riscontri documentali adeguati. 2.– L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, articolando duemotivi d’impugnazione. 3.–Il signor Modou Khabane Gaye resiste con controricorso. -3 - 4.– I l ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 14 gennaio 2025. 5.– Il Pubblico Ministero, prima dell’udienza, ha depositato una memoria e ha chiesto dirigettare il ricorso. 6.– Il controricorrente, in prossimità dell’udienza pubblica, ha depositato memoria illustrativa. 7.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, ei difensori delle parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulatenei rispettivi atti.

RAGIONIDELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2, 9 e 10, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153,in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. e con l’art. 115 cod. proc. civ., e lamenta che la Corte d’appello di Firenze abbia riconosciuto al signor Modou Khabane Gaye il diritto all’assegno per il nucleo familiare, in difetto di prova dei requisiti reddituali, con riferimento al nucleo familiare, requisiti che integrano elemento costitutivo della prestazione richiesta. 1.1.–La censura dev’essere disattesa. 1.2.– Il fulcro della ratio decidendi della pronuncia impugnata è nell’affermazione che l’odierno controricorrente ha fornito esaustiva prova dei requisiti della prestazione, anche con riferimento al reddito del nucleo familiare, su cui si appuntano le critiche dell’Istituto.

A tale riguardo, la Corte d’appello di Firenze ha puntualizzato cheil richiedente«[h]a dunque documentato, a mezzo del libretto di famiglia tradotto e dell’attestazione consolare, la composizione della propria famiglia, la misura dei redditi dei familiari, la circostanza che egli provvedesse al loro mantenimento, così essendo essi a suocarico alla data della domanda, ha documentato l’esistenza del rapporto di lavoro -4 - e la relativa retribuzione, ha dichiarato al momento della domanda (come allegato specificamente dalla sua difesa e non contestato) di non essere sottoposto né lui né i familiari a imposizione nel paese di origine, così di necessità affermando anche di nonavere altri redditi che quelli prodotti in Italia e quindi risultanti da dichiarazioni certamente accessibili per l’istituto.

Dichiarazioni rispetto alle quali nulla ha dedotto l’ente di previdenza (come per vero nulla ha specificamente contestato in relazione all’ulteriore documentazione prodotta), così che non vi è motivo di dubitare che l’ammontare e la composizione dei redditi familiari dell’appellante consenta il riconoscimento del beneficio» (pagina 13 della pronuncia d’appello). 1.3.– Come emerge dalle analitiche osservazioni della sentenza impugnata, che anche il Pubblico Ministero richiama e pone in risalto nelle conclusioni scritte (cfr., in particolare, pagina 2), i giudici d’appello sono giunti all’accoglimento della domanda all’esito di un complesso percorso argomentativo, che s’incardina su una pluralità di elementi.

Lungi dal dispensare l’attore dall’onere della prova o dal reputare ininfluente il requisito del reddito del nucleo familiare,in contrasto con la normativa richiamata a supporto del motivo di ricorso, la Corte di merito ha compiuto un ponderato apprezzamento delle allegazioni e delle risultanze probatorie e, a tal proposito, ha evidenzia to che la prova è stata offerta in modo persuasivodal controricorrente. In tal senso militano le circostanziate deduzioni addotte a fondamento della domanda, che non sono state scalfite dall’Istituto, e i molteplici riscontri documentali, anche con riferimento al requisito del reddito del nucleo familiare.

Da tale requisito è la stessa Corte d’appello di Firenze a riconoscere che non si può in alcun modo prescindere, nel vaglio di fondatezza della pretesa azionata. 1.4.– La parte che rivendica l’assegno per il nucleo familiare ha l’onere di allegare e di provare, con ogni mezzo idoneo, gli elementi -5 - costitutivi del diritto dedotto in causa e a tale onere l’odierno controricorrente ha ottemperato, secondo la puntuale valutazione formulata dai giudici d’appello anche alla stregua della specificità delle allegazioni e della speculare carenza di rituali contestazioni ad opera dell’Istituto.

Contro tale valutazione, che rappresenta il caposaldo della pronuncia impugnata, s’infrangono le censure articolate nel ricorso. 2.– Con la seconda critica, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, che avrebbe pronunciato ultra petita, decidendo anche in ordine alla spettanza dell’assegno, a fronte di una domanda incentrata sull’autorizzazione dell’INPS a ottenere la prestazione in esame. 2.1.–Neppure tale doglianza coglie nel segno. 2.2.–I giudici del gravame hanno identificato l’oggetto del giudizio nell’accertamento della discriminazione e nella rimozione degli effetti che essa ha prodotto.

Tali effetti, in particolare,consistono nel «diniego della prestazione rivendicata, che, in assenza della condotta illecita e quindi ove non fosse stato discriminato, l’assicurato, secondo la sua prospettazione, avrebbe avuto diritto a percepire. Si tratta del resto di una conclusione imposta dai principi, dato che il ricorrente non avrebbe avuto un interesse giuridicamente rilevante a lamentare in giudizio la discriminazione, se essa non avesse leso un suo diritto, precludendogli l’accesso a un bene o a una prestazione che, in mancanza del fattore di discriminazione, gli sarebbe spettata» (pagina 6 della pronuncia impugnata). 2.3.–La Corte d’appello di Firenze ha rilevato che la richiesta della prestazione non solo è immanente alla domanda di accertamento della discriminazione, ma è stata specificamente formulata nel corso del processo, anche sulla scorta delle difese articolate dall’Istituto e delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte -6 - costituzionale, che hanno approfondito la tematica controversa.

La delimitazione del tema del decideresi riconnette, dunque, alla puntuale ricognizione del dibattito processuale. Come rimarca anche il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte (pagina 3), la disamina dei giudici territoriali è corroborata da una motivazione coerente, che non presta il fianco alle censure di lacunosità e di contraddittorietà, formulate con il secondo mezzo. 3.– Le considerazioni svolte conducono, in ultima analisi, al complessivo rigetto del ricorso. 4.–Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute , non ancora compiutamente scandagliate con riferimento alle implicazioni sul versante probatorio.

Solo di recente, la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare e del suo riconoscimento agli stranieri ha trovato un assetto definitivo,con l’intervento chiarificatore della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte costituzionale. 5.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrent e di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M La Corterigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del