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Ordinanza — n. 12088/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's claim for earlier interest start date on professional fees in commercial transaction dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12088/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the lawyer's appeal against the Second Instance Court's judgment regarding professional fees. The lawyer argued that interest should have started from the initial lawsuit filing in 2007 rather than the later remand request in 2023. The court ruled that for commercial transactions, interest automatically begins from the debt's due date without needing a specific claim, thereby correcting the lower court's timeline.

Regesto Legislator

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Art. 1224 c.c.; d.lgs. n. 231/2002, artt. 4 e 5: In commercial transactions, interest on pecuniary debts runs automatically from the due date without the need for a specific claim or formal default.

Parole chiave

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commercial transaction professional fees interest moratory automatic accrual legal representation ripetibili dell'avvocato risarcimento per errore giudiziario professioni bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 1224 c.c.
4.Questa Corte ha chiarito che, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c.
d.lgs. n. 231/2002, artt. 4 e 5
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n.
Art. 384 c.p.c.
art. 1224 c.c
4.Questa Corte ha chiarito che, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c.
art. 384 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8611/2022
competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice (Cass. n. 8611/2022; conf.
Cass. n. 24973/2022
Cass. n. 28413/2024
Cass. n. 14911/2019
4 e 5, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (Cass. n. 14911/2019, n.
Cass. n. 36246/2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15483-2024 proposto da: RUOCCO ADRIANO, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC degli avvocati RAFFAELE PELLEGRINO, GIUSEPPE PELLEGRINO, che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC degli avvocati NUNZIO RIZZO, AMALIA RIZZO, che la rappresentano e difendono; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2989/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/12/2023 R.G.N. 1369/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Compensi professionali - Interessi ex d.lgs. n.R.G.N.15483/2024 Cron. Rep. Ud.04/03/2025 CC Fatti di causa 1.La Corte d’Appello di Napoli, pronunciandosi in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 7199/2018, in complessa controversia riguardante l’accertamento e la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'Avv. Ruocco per l'attività professionale resa in favore della banca (ora) Intesa Sanpaolo nel periodo dal 2001 al 2005, svolta CTU e analiticamente valutato ciascuno dei 74 giudizi con l’intervento del professionista oggetto di causa, per quanto ancora qui rileva ha condannato la banca a corrispondere al legale la somma di € 112.493,37 netti per competenze professionali, oltre spese imponibili pari a complessivi € 525,50 e spese esenti per € 19,50, il tutto oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, oltre interessi legali dall’1.4.2005 nonché interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 e alla legge n. 81/2017 a decorrere dalla domanda dell’8.2.2023. 2.Per la cassazione della seconda sentenza d’appello propone ricorso l’avv.

Ruocco con due motivi; resiste la banca con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e del d. lgs. n. 231/2002; sostiene che erroneamente la Corte d’Appello ha fatto decorrere gli interessi moratori dalla domanda specifica degli stessi formulata nel giudizio di rinvio; contesta il momento iniziale del calcolo di detti accessori, che la Corte territoriale ha fatto decorrere dalla domanda dell’8.2.2023, cioè dalla domanda formulata nel corso del giudizio di rinvio, invece che dalla domanda riconvenzionale di interessi formulata con la costituzione nel giudizio di primo grado (17.11.2007), instaurato dalla banca per la quantificazione del debito della stessa. 2.Con il secondo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 112 c.p.c., 5 e 6 della Tariffa Forense (D.M. 585/1994 e D.M. 127/2004); assume erronea determinazione del compenso spettante per l’attività legale svolta derivante dall’esclusione di alcune voci dall’onorario, e, per uno dei 74 procedimenti seguiti, l’esclusione di onorario. 3.Il primo motivo è fondato. 4.Questa Corte ha chiarito che, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice (Cass. n. 8611/2022; conf.

Cass n. 24973/2022); eche, in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agliinteressi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. n.231/2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degliinteressi richiesti (Cass. n. 28413/2024).5.Con specifico riguardo agli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del d. lgs. n. 231/2002, artt. 4 e 5, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (Cass. n. 14911/2019, n. 36246/2022); l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal d. lgs. n. 231/2002, art. 5, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui essi accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, indipendentemente da una specifica richiesta del creditore, come si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio.

6. Il secondo motivo non è ammissibile, perché, nella misura in cui sollecita il riesame dei documenti esaminati dalla Corte d’Appello in relazione a ciascuna causa, si traduce nella sollecitazione di un rinnovo degli accertamenti in fatto, non consentito insede di legittimità. 7.La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, limitatamente al primo motivo; poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la banca controricorrente deve essere condannata al pagamento degli interessi di cui alla sentenza impugnata sulla somma ivi determinata con decorrenza dal 17.11.2007 (anziché dall’8.2.2023). 8.Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, condanna la società al pagamento degli interessi di cui alla sentenza impugnata sulla somma ivi determinata con decorrenza dal 17.11.2007. Condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esbors