Italian Court dismisses appeal against labor contract payment order due to failure to address ratio decidendi.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Benevento Health Authority inadmissible, ordering the payment of litigation costs. The authority argued that the lower court erred in applying contract law and procedural rules regarding debt existence and credit fractionation. The court rejected these claims because the appellant failed to specifically address the factual reasoning of the appellate court, merely repeating generic legal arguments without engaging with the specific facts found.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., n. 3-4-5; Art. 1676 c.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the ratio decidendi of the lower court with specific factual or legal arguments, merely restating generic legal violations without addressing the actual reasoning used by the territorial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2522/2021 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato MENNITTO ANTONIO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GISONDI VINCENZO, MEOLI BENITO, MOSCHELLA CARMELO, TESAURO LUIGI, BUONANNO GIOVANNI, GOGLIA DOMENICO, FUSCO SILVESTRO, ACETO CLEMENTE, SPELTRA ROBERTO, PEDICINI ANTONIO, GRAZIANO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato BIONDI PASQUALE che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro SANIT SRL SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2064/2020 pubblicata il 15/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n.2064/2020 pubblicata il 15/07/2020, ha rigettato il gravame proposto dalla ASL di Benevento nella controversia con Vincenzo Gisoldi e altri e la SANIT S.r.l. in liquidazione.
2. La controversia, per la materia ancora viva in cassazione ha per oggetto il pagamento delle differenze retributive pretese dai controricorrenti ─ autisti soccorritori inquadrati nel livello B3 del CCNL Case di cura private, personale non medico ─ per lo svolgimento di mansioni sussumibili nel livello C dello stesso CCNL, dalla data di inizio dei rispettivi rapporti di lavoro al 30/06/2010, nei confronti della ASL in via solidale ex art.1676 cod. civ.o art.29 d.lgs. n.276/2003.
3. Il Tribunale di Benevento accoglieva le domande e condannava la ASL e SANIT Srl in liquidazione, in via solidale, al pagamento delle differenze retributive pretese.
4. Per la cassazione della sentenza ricorre la ASL, con un unico e articolato motivo. Vincenzo Gisoldi e altri resistono con controricorso. Sanit S.r.l. in liquidazione è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico e articolato motivo la ricorrente lamenta «violazione dell’art.1676 c.c. – 2697 c.c. 1375 . 1175 c.c. Art.112 cpcp - Frazionabilità del credito- Omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art.360 comma primo, n.3-4 e 5 c.p.c.».
2. La ricorrente si duole della violazione dell’art.1676 cod. civ., con riferimento alla sentenza n.27986/2010 del TAR Campania, confermata dal Consiglio di Stato, per effetto della quale sarebbe stata annullata la procedura selettiva con declaratoria di inefficacia del contatto di appalto concluso tra la ASL e Sanit S.r.l. in liquidazione. In questa parte il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi. La corte territoriale ha ritenuto in fatto che il contratto di appalto dedotto in giudizio «ha avuto esecuzione fino al 4/4/2013», e che la sentenza del TAR Campania non ha prodotto effetti con riferimento al periodo nel quale il contratto ha avuto esecuzione tra le parti.
Sul punto la parte ricorrente non ha svolto alcuna censura specifica, e nemmeno trascritto o riportato le statuizioni del giudice amministrativo poste a fondamento della censura, limitandosi a dedurre una generica violazione dell’art.1676 cod. civ., che però non si confronta con la ratio della corte territoriale, ossia la impossibilità di ritenere l’efficacia del contratto di appalto ex tunc anche nei confronti dei terzi.
3. La parte ricorrente si duole poi del fatto che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto la sussistenza di un debito della ASL nei confronti della Sanit S.r.l. in liquidazione in virtù degli atti di una procedura esecutiva promossa da un terzo. Il motivo, anche in questa parte, è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi. La corte territoriale ha ritenuto che ai sensi dell’art.1676 cod. civ. fosse necessario accertare la sussistenza di un debito del committente nei confronti dell’appaltatore al momento della proposizione della domanda giudiziaria, e che al momento del deposito dei ricorsi introduttivi sussistesse un debito della ASL nei confronti di Sanit S .r.l. in liquidazione «sicuramente capiente rispetto alle differenze retributive rivendicate nel presente giudizio».
Anche in questo caso la parte ricorrente si è limitata a riproporre le stesse deduzioni già svolte avanti alla corte territoriale, senza però confrontarsi con la ratio, ossia con la irrilevanza dei fatti modificativi o estintivi del debito della ASL successivi al deposito dei ricorsi introduttivi.
4. La censura relativa alla violazione dell’art.112 cod. proc. civ. (pag.20 ricorso) è poi difficilmente intelleggibile e comunque inammissibile per violazione dell’art.366 comma primo n.6 cod. proc. civ., perché la parte ricorrente non ha riportato né localizzato l’eccezione negli atti processuali avanti ai giudici del merito.
5. E’ infine inammissibile anche la censura relativa al mancato accoglimento della eccezione di infrazionabilità del credito (pag.20 e segg. ricorso). La corte territoriale ha rigettato l’eccezione «per la diversità dei giudizi proposti» e la parte ricorrente si è limitata a riproporre l’eccezione, senza però prendere posizione né argomentare sul tema della effettiva identità o diversità dei giudizi proposti.
6. P.Q.M ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Da distrarre al procuratore che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Da distrarre al procuratore che si dichiara antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consigli