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Ordinanza — n. 12047/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against disciplinary sanction, ruling administrative interpretation of UPD competence is within administrative discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12047/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Ministry of Education appealed a disciplinary sanction against a public school director, arguing the lower court erred in interpreting the competence of the disciplinary body. The court found the administrative body's interpretation of its own organizational structure regarding the UPD was not subject to judicial review in this context. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to demonstrate a violation of legal interpretation canons.

Regesto Legislator

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Art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001; Art. 1362 et seq. cod. civ.: The administrative body's interpretation of its own competence to issue disciplinary sanctions is not subject to judicial review unless it violates specific legal interpretation canons.

Parole chiave

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public employment disciplinary sanction UPD competence administrative discretion judicial review legal interpretation inadmissible appeal sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
La Corte d’appello di Salerno, in riforma della decisione di prime cure, dichiarava l’illegittimità della sanzione disciplinare Richiamava il contenuto dell’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs.
Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo il Ministero denuncia, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 1362 et seq. cod. civ.
Art. 1324 cod. civ.
civ.„ applicabili in forza del rinvio contenuto nell’art. 1324 cod.
Art. 96 cod. proc. civ.
Deve, invece, essere respinta la domanda proposta dalla controricorrente ex art. 96 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Cass. 13 novembre 2018, n.
art. 1324 cod. civ
civ.„ applicabili in forza del rinvio contenuto nell’art. 1324 cod.
art. 96 cod. proc. civ
Deve, invece, essere respinta la domanda proposta dalla controricorrente ex art. 96 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4 novembre 2016, n. 22487
Come questa Corte ha affermato (Cass. 4 novembre 2016, n. 22487) in tema di procedimento disciplinare, nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, l’art.
Cass. 30 maggio 2018, n. 13667
Cass. 30 ottobre 2018, n. 27646
Cass. 30 ottobre 2018, n. 27646).
Cass., S.U., n. 4315/2020
Cass., S.U., n. 9938/2014
4315/2020; Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass.
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass.
Cass. n. 24286/2022
28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1820-2021 proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e del MERITO , in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, U.S.R. CAMPANIA – UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -ricorrenti - Dott.LUCIA TRIA - Presidente - Dott.

CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere - Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere - Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere - Oggetto: Impiego pubblico – sanzione disciplinare – rimprovero scritto RGN 1820/2021 Pag.contro PICCOLO MICHELINA elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE N. 9 presso lo studio dell’avvocato FABIO D’ACUNTI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI FILOSA e MARIO DELLA PORTA, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec dei Registri di Giustizia; -controricorrente - avverso la sentenza n. 257/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 10/07/2020 R.G.N. 872/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere Dott.

CATERINA MAROTTA. RILEVATO CHE 1. Michelina Piccolo, direttore dei servizi generali amministrativi presso l’ “I.S.I.S. Giustino Fortunato” di Angri, impugnava dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore la sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogatale in data 24/7/2014 in relazione al contestato impedimento del regolare svolgimento delle esercitazioni di laboratorio, al ritardo nelle consegne, alla mancata individuazione di un magazziniere, alla inottemperanza all’ordine di servizio n. 2943/cl del 16/5/2014, al rifiuto della notifica del collocamento in ferire da parte dell’ufficio del 19/5/2014, al mancato riconoscimento della legittimità del suo sostituto disposta con o.d.s. del 20/5/2014.

2. Il Tribunale respingeva il ricorso.

3. La Corte d’appello di Salerno, in riforma della decisione di prime cure, dichiarava l’illegittimità della sanzione disciplinare Richiamava il contenuto dell’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 265/2001 e rilevava che per le sanzioni superiori al rimprovero verbale la norma attribuisse alla P.A. autonomia nell’individuazione dell’ufficio competente ma RGN 1820/2021 Pag.prevedesse anche il limite della connotazione plurisoggettiva dell’organo all’uopo costituito. Evidenziava che, nello specifico, la contestazione disciplinare era stata sottoscritta personalmente dal dirigente e non nella qualità di Presidente dell’UPD ed inoltre che non risultava svolta tutta la fase istruttoria del procedimento disciplinare.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero. Dell’Istruzione e del Merito (MIM).

5. Michelina Piccolo ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo il Ministero denuncia, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 55, comma 1, e 55 bis, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 165/2001. Sostiene che la circostanza che il provvedimento in questione sia stato sottoscritto dal Direttore regionale e cioè dallo stesso soggetto che rivestiva la qualifica di titolare dell’UPD rendeva irrilevante la mancata spendita di tale qualità nel provvedimento disciplinare e determinava la piena legittimità di quest’ultimo.

2. Il motivo è inammissibile. Esso non si confronta con il passaggio motivazionale in cui a Corte territoriale ha affermato che sia la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare che il successivo provvedimento sanzionatorio erano stati adottati dal Dirigente in funzione monocratica “senza alcuna menzione del coinvolgimento del competente ufficio collegiale”. Inoltre, la Corte d’appello ha evidenziato che neppure era stata svolta l’istruttoria dinanzi all’UPD. Senza dire che la Corte territoriale si è attenuta ai principi già affermati da questa Corte (v.

Cass. 13 novembre 2018, n. 29181 con riferimento a vicenda in cui era posta analoga questione). RGN 1820/2021 Pag.L’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD), la cui funzione è quella di contestare l’addebito al dipendente, di istruire il procedimento disciplinare e di adottare l’atto conclusivo del procedimento (la sanzione). Come questa Corte ha affermato (Cass. 4 novembre 2016, n. 22487) in tema di procedimento disciplinare, nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, non postula, necessariamente l’istituzione “ex novo” dell’ufficio competente, né una sua individuazione espressa, essendo sufficiente, ai fini della legittimità della sanzione, che all’organo che l’ha irrogata sia stata attribuita, in modo univoco e chiaro, la potestà di gestione del personale.

Nel caso che ci occupa, la Corte territoriale ha escluso che ci fossero elementi per ritenere che la volontà espressa nel provvedimento disciplinare fosse il frutto della manifestazione di volontà dell’UPD collegiale. L’interpretazione degli atti unilaterali, qual è la contestazione degli addebiti, è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt.1362 e seguenti cod. civ.„ applicabili in forza del rinvio contenuto nell’art. 1324 cod. civ., sicché il ricorrente per cassazione non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (in tal senso, fra le più recenti, Cass. 30 maggio 2018, n. 13667).

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. RGN 1820/2021 Pag.5. Deve, invece, essere respinta la domanda proposta dalla controricorrente ex art. 96 cod. proc. civ., perché ai fini della responsabilità aggravata “il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali” (v. Cass. 30 ottobre 2018, n. 27646).

6. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 4315/2020; Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna le Amministrazione ricorrent e al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge, da corrispondersi agli avvocati Giovanni Filosa e Mari