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Sentenza — n. 11984/2025 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation quashes appeal ruling on ineffective interim order due to procedural error regarding confirmed rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11984/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Palermo Court of Appeal's decision declaring an interim order ineffective after confirming the workers' right to indefinite contracts. The workers argued the lower court erred by nullifying the interim measure despite the substantive right being upheld, while the Red Cross claimed the appeal was inadmissible. The court ruled that the interim order was merely a procedural step to reinstate workers without ordering immediate payment, making its invalidation a procedural error warranting a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 669 novies c.p.c.: When a lower court declares an interim order ineffective despite confirming the underlying substantive right, such a decision constitutes a procedural violation under Art. 360 c.p.c. and must be quashed to allow a new examination of the case.

Parole chiave

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interim order invalidity procedural error cassation confirmed substantive right reinstatement without payment appeal admissibility restituzione delle indennità di disoccupazione restituzione del termine adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n.
Art. 669 novies c.p.c.
Con successiva ordinanza del 3.2.22, il tribunale – ex art. 669 novies co.
Art. 91, 92 c.p.c.
Art. 669 novies, co. 3 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 3.2.22, il tribunale – ex art. 669 novies co.
Art. 433, 131 c.p.c.
Art. 111 Cost.
nel caso di contestazione, ha contenuto di sentenza provvisoriamente esecutiva, sebbene erroneamente emanato nelle forme dell'ordinanza; ne consegue che, avverso tale provvedimento, impugnabile in appello, non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a no
art. 360 c.p
Il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n.
art. 111 Cost
nel caso di contestazione, ha contenuto di sentenza provvisoriamente esecutiva, sebbene erroneamente emanato nelle forme dell'ordinanza; ne consegue che, avverso tale provvedimento, impugnabile in appello, non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 13984 del 26/07/2004, Rv. 574958 - 01
Al riguardo, questa Corte ha già affermato (Sez. 1, Sentenza n. 13984 del 26/07/2004, Rv. 574958 - 01) che il provvedimento sulla inefficacia del provvedimento cautelare, pronunciato ai sensi dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.7381/2024 R.G. proposto da : ZITO SALVATORE, GATTO PIERLUIGI, elettivamente domiciliati in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SPARTI VINCENZO (SPRVCN76S09G273Z) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO DI PALERMO, ZITO SALVATORE, GATTO PIERLUIGI -intimati- sul controricorso incidentale proposto da CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO DI PALERMO, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PALMERI SIMONA (PLMSMN71H51L219D) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro ZITO SALVATORE, GATTO PIERLUIGI -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 735/2023 depositata il 13/09/2023.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2025dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza cautelare del 23.10.18, ex art. 669 terdecies c.p.c., il tribunale di Palermo ha statuito che la Croce Rossa italiana, comitato di Palermo (d’ora in avanti, CRI), era obbligata a pagare in favore dei lavoratori in epigrafe le retribuzioni dovute a seguito della conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

2. Con sentenza di merito del 25.2.21 il tribunale condannava la CRI al pagamento di un’indennità risarcitoria di 3,5 mensilità.

3. Con successiva ordinanza del 3.2.22, il tribunale – ex art. 669 novies co. 3 c.p.c.- dichiarava inefficace l’ordinanza cautelare pregressa, ritenendo che i pagamenti effettuati dovevano ritenersi privi di causa per la parte eccedente 3,5 mensilità.

4. La corte d’appello di Palermo, con sentenza del 6.7.23 ha confermato detta ordinanza (cui ha attribuito valore sostanziale di sentenza), ritenendo che, pur essendo confermata la conversione dei rapporti di lavoro, il diritto al risarcimento era stato rideterminato, con conseguente assenza di diritto alle maggiori somme già accordate.

5. Avverso la sentenza da ultimo indicata ricorrono i lavoratori per tre motivi, ulterormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso Croce Rossa italiana, che a sua volta propone ricorso incidentale per due motivi rispetto al quale i lavoratori sono rimasti intimati.

6. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo accogliersi il primo motivo del ricorso incidentale e dichiararsi, invece, inammissibile il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Il primo motivo del ricorso principale deduce nullità della sentenza per vizio procedurale, ex articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in violazione degli articoli 669-novies c.p.c., 28 decreto legislativo 81 del 2015, 91, 113 e 336 codice di procedura civile, 12 preleggi, 1362 e 1372 codice civile, per avere la corte territoriale escluso l’efficacia del provvedimento cautelare sebbene il diritto fosse stato confermato e per aver dichiarato un effetto sostitutivo della sentenza (la quale comporta solo in via eccezionale la perdita di efficacia dell’ordinanza), peraltro anche con effetto sulle spese della cautela; la corte avrebbe errato nell’interpretare il provvedimento cautelare, che in realtà non conteneva una condanna pecuniaria ma solo un ordine di riassunzione e che era stato confermato.

In particolare, l’ordine di riammettere i lavoratori e di corrispondere le retribuzioni valeva evidentemente per il futuro ed era stato confermato.

8. Con il secondo motivo si deduce violazione delle predette norme ai sensi dell’articolo 360 numero 3 c.p.c., ove i vizi fossero qualificati non come errores in procedendo, ma come errores in iudicando de iure procedendi.

9. Il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 1, per non avere la corte territoriale accolto la doglianza relativa alla carenza di giurisdizione perché, essendo la perdita di efficacia della cautela ex art. 669-novies c.p.c. un’ipotesi eccezionale, il potere di porre nel nulla l’ordinanza fuori dei casi non sussiste e il giudice è privo di potestas giudicandi.

10. Il ricorso incidentale col primo motivo deduce violazione agli articoli 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato le spese per la peculiarità della vicenda processuale.

11. Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 669 - novies co. 3, 433 e 131 c.p.c. per aver rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello.

12. E’ preliminare l’esame del secondo motivo del ricorso incidentale al fine di verificare se la pronuncia di primo grado fosse appellabile.

13. Al riguardo, questa Corte ha già affermato (Sez. 1, Sentenza n. 13984 del 26/07/2004, Rv. 574958 - 01) che il provvedimento sulla inefficacia del provvedimento cautelare, pronunciato ai sensi dell'art. 669 novies, secondo comma, cod. proc. civ. nel caso di contestazione, ha contenuto di sentenza provvisoriamente esecutiva, sebbene erroneamente emanato nelle forme dell'ordinanza; ne consegue che, avverso tale provvedimento, impugnabile in appello, non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

14. Il motivo di ricorso in disamina va quindi disatteso.

15. Ciò posto, il primo motivo del ricorso principale è fondato, in quanto il diritto fatto valere dalla parte è la conversione del rapporto ed è un diritto che è stato confermato dalla sentenza di merito; l’ordinanza non recava un ordine di pagamento delle retribuzioni passate, peraltro non richiesto nella domanda cautelare, né un ordine di risarcimento danni (del pari non richiesto), ma semplicemente un ordine di riammettere i lavoratori con diritto alle retribuzioni (evidentemente per il futuro, non trattandosi di reintegra, ma di “riammissione”, per usare la terminologia dell’ordinanza).

16. Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale restano assorbiti, al pari del primo motivo del ricorso incidentale, che riguarda soltanto il regolamento delle spese ad opera della pronuncia qui cassata.

17. La sentenza impugnata, che ha ritenuto inefficace l’ordinanza cautelare sull’erroneo presupposto della sua mancata conferma, deve dunque essere cassata, e la causa va rinviata alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.

18. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte del ricorrente incidentale. P.Q.M Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a no