Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of decisive omission and double conformity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the applicant's claims regarding omitted evidence and unexamined facts. The applicant argued that the lower court failed to properly evaluate testimonial evidence and ignored specific facts concerning fuel card practices, but the Court found these grievances did not meet the threshold for a decisive omission. Furthermore, the Court determined the appeal was barred by the doctrine of double conformity because the second-instance judgment followed the same logical reasoning as the first instance despite adding arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal based on the omission of a decisive fact is inadmissible if the second-instance judgment is founded on the same logical-argumentative path as the first instance, constituting double conformity, or if the alleged omission does not render the decision's basis devoid of foundation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.17945/2024 R.G. proposto da : Gallina Giuseppe, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Cicchirillo, con domicilio digitale -ricorrente- contro Comune di Chiusa Sclafani, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Annalisa Tardino, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Chinotto n. 1, presso lo studio dell’ A vv . Ida Galliano -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermon.462/2024 depositata il 31/05/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2025 dal Consigliere Ileana Fedele; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udital’Avv.
Claudia Guerriero, in sostituzione dell’Avv. Annalisa Tardino, per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Termini Imerese aveva respinto l’impugnazione del licenziamento per giusta causa intimatoa Giuseppe Gallina dal Comune di Chiusa Sclafani in data 27 aprile 2018 , disattese le eccezioni preliminari riguardanti la tardiva contestazione ai sensi dell’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 20 01 e ritenuti provati, sulla base dell’istruttoria testimoniale e documentale svolta, gli addebiti mossi, avendo il dipendente, in qualità di «assegnatario da parte dell’amministrazione pubblica di una carta carburante “Cartissima Fuel” per il rifornimento esclusivo dell’automezzo comunale Ford Transit targato CG998FI utilizzato la stessa nel periodo compreso tra il 2016 e il 2017 in maniera abnorme, per scopi esulanti da quelli per i quali gli era stata consegnata».
2. Tale sentenza, reclamata dall’interessato, veniva riformata dalla Corte d’appello di Palermo in ragione della ravvisata fondatezza del primo motivo di gravame relativo al la violazione del principio di immediatezza della contestazione, con ordine di reintegrazione del dipendente nel posto di lavoroe correlate pronunce risarcitorie .
3. Questa Corte, adita dall’ente locale, cassava con rinvio la decisione con sentenza n. 10284 del 18 aprile 2023, per tempestiv ità del la contestazione.
4. Riassunta la causa innanzi alla Corte d’appello di Palermo, veniva respinta l’originaria impugnazione del licenziamento perché , esclusa la lesione del diritto di difesa, veniva ritenuto provato l’addebito e reputata proporzionata la misura espulsivairrogata.
5. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione Giuseppe Gallina, affidando le proprie difese a due motivi. Il Comune di Chiusa Sclafani resiste con controricorso.
6. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
7. La causa giunge in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti il difensore del controricorrente ed il rappresentante del Pubblico Ministero, che si è richiamato al le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ. Si censura l’operato della Corte d’appelloper non aver dato corso alle richieste istruttorie già formulate nella prima fase innanzi al Tribunale e reiterate in sede di reclamo. 1.1.
La censura, nei termini formulati,è inammissibile, perché, come evidenziato anche dal Pubblico Ministero, non evidenzia la decisività delle richieste istruttorie, tanto più a fronte dell’articolata e compiuta ricostruzione in fatto condotta nella sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del fatto contestato. In questo senso, si richiama il consolidato indirizzo secondo cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendirisulti priva di fondamento (Cass.
Sez. L, 01/07/2024, n. 18072 ; in senso conforme, Cass. Sez. 1, 29/11/2024, n. 30721).
2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento ad una prassi dell’ufficio nell’utilizzo delle carte carburanti. 2.1. Anche tale censura, come pure osservato dal Pubblico Ministero, non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità, atteso che non si deduce l’omessa valutazione di un fattostorico, oggetto di discussione fra le parti, bensì di una valutazione giuridica in ordine all’asserita rilevanza esimente della prassi addotta, peraltro espressamente esaminata e superata nella sentenza impugnata. 2.2.
Inoltre, la doglianza risulta pure preclusa dalla configurabilità nella specie della cd. doppia conforme, con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass.
Sez. 6-2, 09/03/2022, n. 7724).
3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
4. Le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 2ap