Cassation court allows public employer to use criminal investigation acts as evidence in disciplinary dismissal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Second Instance judgment which had dismissed the public employer's appeal against a disciplinary dismissal. The employer argued that the lower court erred by refusing to evaluate criminal investigation acts as evidence, relying instead on generic references to those files. The court held that public authorities may autonomously assess such acts to prove disciplinary misconduct without conducting new investigative steps, thereby overturning the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; d.lgs. n. 165/2001; Art. 2729 c.c.; Art. 115, 116 c.c.: The public administration may autonomously evaluate acts from criminal proceedings to prove the factual basis of a disciplinary contestation, and such acts constitute relevant evidence even without specific new investigative activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 17847-2024 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO; -ricorrente - contro SANNINO PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO CASERTANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4438/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/02/2024 R.G.N. 640/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Oggetto LICENZIAMENTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.17847/2024 Cron. Rep. Ud.02/04/2025 PU udito l'avvocato MARIA STELLA COCCIA per delega verbale avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO; udito l'avvocato STEFANO CASERTANO. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 1^ febbraio 2024, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord, accoglieva la domanda proposta da Pasquale Sannino nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al Sannino a seguito dell’avvio a suo carico di un procedimento penale per una pluralità di imputazioni derivanti dalla gestione illecita di decine di appalti pubblici per essere state lerelative opere affidate a ditte “amiche” in violazione della normativa di settore attraverso atti contrari ai doveri di ufficio; - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la ASL datrice, essendosi, in sede giudiziale, limitata a richiamare i capi di imputazione, rinviando genericamente alla lettura degli atti di indagine del procedimento penale e a produrre l’ordinanza di custodia cautelare, non avesse assolto all’onere posto a suo carico di allegazione e prova di ciascuna delle condotte contestate, non consentendo la valutazione delle stesse al fine di enuclearne gli aspetti disciplinarmente rilevanti; - Per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL di Caserta, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Sannino; - Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 55 bis e 55 ter d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole legali sull’onere della prova assumendo che, a fronte della circostanziata descrizione degli illeciti risultanti dagli atti del procedimento penale, cui legittimamente la ASL ricorrente rinviava per relationem, generiche dovevano ritenersi le allegazioni dal Sannino addotte a confutazione degli addebiti. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.c., imputa alla Corte territoriale il disconoscimento della valenza probatoria e comunque della rilevanza quali presunzioni gravi, precise e concordanti degli elementi di fatto desumibili dagli atti del procedimento penale acquisiti in giudizio. - Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento, dovendo ritenersi aver la Corte territoriale omesso di valutare gli atti del procedimento penale, considerando il mero rinvio ad essi insufficiente, venendo meno al dovere di apprezzarne la rilevanza ai fini della dimostrazione o meno della fondatezza della contestazione disciplinare, connessa appunto a quelle imputazioni che avevano sorretto la misura cautelare e ciò in contrasto con l’orientamento accolto da questa Corte per cui, premessa la libera e autonoma valutabilità degli atti del processo penale da parte della pubblica amministrazione nel procedimento disciplinare, ai fini della contestazione di illeciti disciplinari ai propri dipendenti, nel conseguente procedimento giurisdizionale è comunque consentito alla pubblica amministrazione di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale (cfr.
Cass. n. 5284/2017), che laddove presentino elementi di fatto valutabili dal giudice dell’impugnazione del licenziamento, vanno considerati anche alla stregua del mero richiamo effettuato dal datore di lavoro e anche laddove non sia proposta una specifica attività istruttoria. - Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M - La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consi