Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11946/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public employment dismissal due to late employer appearance and lack of evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11946/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of Anna Cante's appeal against her public employment dismissal. The employer, Giugliano in Campania, had appeared late in the first instance, and the court found this constituted a preclusive bar to the employer's burden of proof. Consequently, the court held that the employer failed to prove the legitimacy of the disciplinary action, leading to the quashing of the decision and remittal to the Court of Appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 421 c.c.; Art. 112 c.p.c.: The employer's late appearance in public employment dismissal proceedings creates a preclusive bar, shifting the burden of proof entirely to the employer and preventing the use of ex officio powers to cure evidentiary gaps.

Parole chiave

Generato dall'IA
public employment dismissal late appearance preclusion burden of proof shift ex officio powers limitation disciplinary sanction legitimacy revoca disciplinare licenziamento del pubblico dipendente trasferimento disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 421 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 129 c.p.p.
Art. 653, comma 1 bis c.p.p.
Art. 2697 c.c.
Art. 5 l. n. 604/1966
Art. 2119 c.c.
Art. 18 l. n. 300/1970
Art. 416 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 6, n. 2 CEDU

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 813/2021
Cass. n. 6634/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 16382-2024 proposto da: CANTE ANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato EMILIO BALLETTI; -ricorrente - contro COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO SPAGNA MUSSO, ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3566/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/02/2024 R.G.N. 1641/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato EMILIO BALLETTI. Oggetto LICENZIAMENTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.16382/2024 Cron. Rep. Ud.02/04/2025 PU FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 5 febbraio 2024, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord e rigettava la domanda proposta da Anna Cante nei confronti del Comune di Giugliano in Campania, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole il 27 marzo 2018 in relazione alla contestazione in data 4.6.2008 di addebiti derivanti dall’essere stata la Cante coinvolta in un procedimento penale, definito in primo grado con sentenza di condanna, cui era seguita la sospensione dal servizio della medesima, disposta in attesa della conclusione del procedimento penale, al cui esito, dato dal passaggio in giudicato della sentenza di appello che aveva assolto la Cante da un capo di imputazione e dichiarato estinto il processo per prescrizione quanto agli ulteriori capi, il Comune, riapriva il procedimento disciplinare e rinnovava la contestazione irrogando la predetta sanzione espulsiva; - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non essere il primo giudice incorso in alcun error in procedendo nel dar corso all’accertamento della legittimità del recesso nonostante l’acclarata tardività della costituzione nel giudizio di primo grado del Comune e nel porre a fondamento di quell’accertamento l’originaria contestazione del 4.6.2008, tardivamente prodotta in giudizio, avendo il primo giudice legittimamente fatto ricorso ai suoi poteri d’ufficio e di dover condividere l’esito dell’accertamento medesimo teso ad escludere la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare per essere stata la contestazione tempestivamente elevata a seguito dell’informativa di reato e correttamente notificata “a mani proprie”, la genericità della contestazione correttamente formulata per relationemagli atti del procedimento penale, la sproporzione tra gli addebiti mossi e la sanzione irrogata atteso che la sentenza di estinzione del reato per prescrizione, diversamente dalla sentenza di assoluzione, non incide sull’imputabilità delle condotte ascritte; - Per la cassazione di tale decisione ricorre la Cante, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Giugliano in Campania; - Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 421 e 437 c.p.c., 4 CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali 11.4.2008, e 24 CCNL di Comparto 22.1.2004, imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’aver ammesso a comprova della tempestività dell’originario avvio del procedimento disciplinare, contestata dalla ricorrente che assume di non averla mai ricevuta, la produzione della contestazione del 4.6.2008, da considerarsi, viceversa, inammissibile stante la decadenza determinatasi a carico del Comune a motivo della tardività della sua costituzione in giudizio, non superabile attraverso l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.p.c.. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali 11.4.2008, e 24 CCNL di Comparto 22.1.2004, 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., 12 preleggi, 1362 e ss. c.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto regolarmente notificata la contestazione del 4.6.2008 per un evidente travisamento della relata assunta come firmata dalla ricorrente e riferibile alla lettera di contestazione;- Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 300/1970, 12 preleggi e 1362 e ss. c.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale l’aver erroneamente ritenuto sufficientemente specifica la contestazione disciplinare del 4.6.2008 in quanto formulata per relationemagli atti del procedimento penale senza che risultino individuabili nella loro materialità (modi, tempi e imputabilità) le condotte contestate. - Nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c.

è prospettata in relazione all’aver la Corte territoriale omesso di pronunziare in ordine al motivo d’appello inteso a confutare il convincimento del primo giudice in ordine all’assolvimento dell’onere della prova della legittimità del licenziamento da parte del Comune. - Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 129 e 653, comma 1 bis, c.p.p. 2697 c.c., 5 l. n. 604/1966, 2119 c.c., 18, l. n. 300/1970, 416, 115 e 116 c.p.c. e 6, n. 2, CEDU, lamentando a carico della Corte territoriale l’erroneità della pronunzia in ordine al ritenuto assolvimento dell’onere della prova circa la legittimità del licenziamento, anche in considerazione dell’esito del procedimento penale come apprezzato nella sua incidenza sul procedimento disciplinare dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e comunque la carenza di motivazione in ordine al processo di formazione del proprio libero convincimento. - Il primo motivo risulta meritevole di accoglimento, dovendo ritenersi decisivo a questi fini l’effetto preclusivo conseguente alla tardiva costituzione in giudizio del Comune, effetto maturato nel peculiare contesto del giudizio di impugnazione del licenziamento che vede il soggetto datore onerato della prova della legittimità formale e sostanziale del recesso intimato, di modo che si deve ritenere che nulla possa dirsi dal Comune allegato e provato quanto alla regolarità del procedimento disciplinare espletato, quanto alla sussistenza e imputabilità delle mancanze addebitate, quanto alla proporzionalità della sanzione, quando, invece, l’ammissibilità del ricorso ai poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.c., diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, è subordinata, oltre che ad una sollecitazione della parte, qui non ravvisabile, al ricorrere, qui parimenti da escludere in radice, di una situazione di “semiplena probatio” tale da integrare una lacuna istruttoria che richiede di essere colmata (cfr.

Cass.n. 813/2021), atteso che, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa, gli indicati poteri di officio non possonoessere dilatati fino al punto di richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze di allegazione e probatorie delle parti, onde non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà (cfr. Cass. n. 6634/2020); - Va, dunque, accolto, il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli altri e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M - La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composi