Cassation appeal dismissed as withdrawn by the Foundation ENPAIA after proposal of settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance Court of Cagliari extinguished due to the appellant's failure to request a ruling within the statutory period. The Foundation ENPAIA had previously proposed a settlement, which was communicated to the opposing party, but the appellant did not formally request a decision on the merits. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without addressing the underlying dispute or allocating costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, Art. 391 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within forty days after a proposal of settlement is communicated, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 19156-2024, proposto da FONDAZIONE ENPAIA - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro PISCHEDDA SIMONETTA intimata Avverso la sentenza n. 27 del 2024 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 19 marzo 2024 (RG 60/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte evocata in giudizio; P.Q.M -2 - Dichiara estinto il giudizio. Roma, 5