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Sentenza — n. 11797/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against family allowance denial due to lack of initial income evidence for non-EU family members.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11797/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Sy Mountaga's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision denying family allowances based on insufficient income proof. Mountaga argued that income requirements were merely for quantification, not eligibility, and that new documents submitted in the second instance should have been accepted. The court ruled that such evidence must be presented initially, as the absence of a financial trail in the first instance precludes the court from ordering new evidence to establish the right itself.

Regesto Legislator

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Art. 2 L. 153/1988; Art. 12 preleggi: The requirement for income proof is a constitutive element for the right to family allowances, not merely for quantification, and evidence must be presented in the initial pleading to avoid granting extraterritorial citizens preferential treatment over nationals.

Parole chiave

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family allowances eligibility income proof requirement non-EU family members initial pleading evidence procedural preclusion rules assegni familiari asilo familiare per eritrei pensione alimentare d'indigenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2 della legge n. 153/1988
RAGIONIDELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 153/1988, in relazione all’art.
Art. 12 preleggi
153/1988, in relazione all’art. 12 preleggi, per avere la Corte erroneamente intrepretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti per accedere agli ANF, nonché violazione e falsa applicazione dei principi di diritto di cui alla Direttiva n.
Direttiva n. 200/109/CE
12 preleggi, per avere la Corte erroneamente intrepretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti per accedere agli ANF, nonché violazione e falsa applicazione dei principi di diritto di cui alla Direttiva n. 200/109/CE come enunciati nella sentenza della CGUE 25.11.2020 nella causa INPS c.
Direttiva 2003/109/CE
Art. 2697 cod. civ.
Con il secondo motivo è dedotta violazione o errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt.
Artt. 115 e 421 cod. proc. civ.
civ., degli artt. 115 e 421 cod. proc. civ. per non avere la Corte disposto sulla richiesta di deposito della documentazione reddituale richiesta dall’istante, istanza rinnovata all’udienza di discussione.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2500,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2697 cod. civ
Con il secondo motivo è dedotta violazione o errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt.
art. 421 cod. proc. civ
Il richiamo ai poteri istruttori officiosi dell’art. 421 cod. proc. civ.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo: in memoria il ricorrente invoca l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6953/2023
Cass. n. 25663/2023
CGUE 25.11.2020 nella causa INPS c. V.R. n. C 303/2019/CE
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 31688-2021 proposto da: SY MOUNTAGA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE BAIOCCHI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO BOCCIA NERI, MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, SAMUELA PISCHEDDA, VINCENZO STUMPO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 794/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/10/2021 R.G.N. 141/2021;

Oggetto R.G.N.31688/2021 Cron. Rep. Ud.14/01/2025 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2025 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato DAVIDE BAIOCCHI; udito l'avvocato MASSIMO BOCCIA NERI. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 794/2021, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame di Sy Mountaga avverso la pronuncia del Tribunale di Ravenna che aveva respinto il suo ricorso volto ad ottenere gli assegni per il nucleo familiare per i familiari residenti in Senegal, reiezione fondata sul presupposto della carenza di allegazioni circa il possesso del requisito reddituale riferito non solo al ricorrente ma al nucleo familiare, trattandosi di elemento costitutivo del diritto azionato.

Avverso detta sentenza Sy Mountaga ricorre per due motivi, illustrati da memoria. Resiste INPS con controricorso. Il PG ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso. In sede di camera di consiglio, il Collegio ha riservato termine di 90 giorni per il deposito del provvedimento. RAGIONIDELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 153/1988, in relazione all’art. 12 preleggi, per avere la Corte erroneamente intrepretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti per accedere agli ANF, nonché violazione e falsa applicazione dei principi di diritto di cui alla Direttiva n. 200/109/CE come enunciati nella sentenza della CGUE 25.11.2020 nella causa INPS c.

V.R. n. C 303/2019/CE per avere la Corte richiesto al ricorrente, titolare di permesso di lungo soggiorno CE, la produzione di una autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare non prevista dalla normativa in materia di ANF, in considerazione, altresì, del fatto che il requisito reddituale non sarebbe elemento costitutivo del diritto ma rileverebbe ai solo dine della quantificazione dell’assegno. Con il secondo motivo è dedotta violazione o errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 421 cod. proc. civ. per non avere la Corte disposto sulla richiesta di deposito della documentazione reddituale richiesta dall’istante, istanza rinnovata all’udienza di discussione.

In via preliminare e pregiudiziale la difesa del ricorrente chiede disporsi il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sottoponendo il seguente quesito: «se una prestazione come quella prevista dall’art. 2 della legge 153/1988, denominata Assegno al Nucleo Familiare costituisca una prestazione assistenziale ed essenziale ai sensi dell’art. 11, paragrafo 4 e 13° considerando della direttiva n. 2003/109/CE così come interpretato e stabilito dalla CGUE nella sentenza resa in data 25.11.2020 nella causa INPS vs. V.R. n. C-303/19; in caso di risposta positiva, se il principio della parità di trattamento sancito dall’art. 11, paragrafo 1, lett. d), della direttiva n. 2003/109/CE, come interpretato dalla CGUE nella sentenza resa in data 25.11.2020 nella causa INPS vs.

V.R. n. C-3030/19, risulti violato dalla giurisprudenza, come quella dettata dal Tribunale di Ravenna, come confermata dalla Corte d’Appello, di Bologna, sezione Lavoro». I motivi di ricorso, da analizzarsi congiuntamente per l’intima connessione che li unisce, sono infondati, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non risiede nella valutazione della prova offerta giusta l’imposizione dell’onere probatorio descritto dal ricorrente, quanto piuttosto nel rilievo di un assoluto difetto di allegazione, concretizzatosi fin dal primo grado digiudizio, evidenziato dal Tribunale e sottolineato dalla Corte di Appello.

La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è, di conseguenza, fondata su un quesito non decisivo ai fini della soluzione della controversia e del quale, ad ogni modo, può escludersi la fondatezza alla luce delle osservazioni che seguono. In proposito, ed in continuità con l’orientamento espresso più volte da questa Corte, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, va rilevato che è stato da tempo chiarito come l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69/1988 (conv. con legge n. 153/1988) presupponga «la duplice condizione – la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato – dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare» (Cass.n. 7097/2023; così anche Cass. n. 7095/2023, n. 6953/2023, n. 25663/2023 solo da ultimo).Va, inoltre, escluso che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, come invece sostenuto in ricorso al fine di sollecitare questa Corte a sollevare questione pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni mezzo all’uopo idoneo: argomentare in senso contrario equivarrebbe piuttosto a consentire ai cittadini extracomunitari di godere di un trattamento di favore rispetto ai cittadini italiani, ciò che non può dirsi in alcun modo voluto dalla direttiva 2003/109/CE (Cass. n. 6953/2023, n. 25663/2023).

Nel caso di specie, non solo l’assenza di prova del requisito reddituale è stata accertata già dal primo giudice, ma la Corte d’appello ha sottolineato che l’ammontare del reddito – sia proprio dell’istante che, a maggior ragione, prodotto dal nucleo familiare –non era stato allegato nell'atto introduttivo e non sussistevano significative piste probatorie emergenti dal complessivo materiale, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado. Infatti, nella sentenza impugnata si legge che il ricorrente, nel ricorso introduttivo, “a dispetto di quanto da lui sostenuto”, non aveva specificato in alcun modo né il proprio reddito né quello dei componenti del nucleo familiare né prodotto alcuna documentazione:

“non ha prodotto neppure il proprio modello 730 CUD che sarebbe stato comunque di per sé insufficiente. Il documento in questione, infatti, non compare né nell’elenco delle produzioni svolte in primo grado e, peraltro, nemmeno in quello delle produzioni svolte in secondo grado”. Il C ollegio ha, quindi, correttamente richiamato l’orientamento in forza del quale il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure, pur non essendo oggetto di preclusione assoluta e potendo essere disposto anche d’ufficio dal giudice che lo ritenga indispensabile al fine di superare l’incertezza sui fatti costitutivi del diritto in contestazione, presuppone pur sempre che detti fatti siano stati allegati nell’atto introduttivo e che sussistano significative piste probatorie emergenti dal complessivo materiale probatorio correttamente acquisto agli atti del giudizio di primo grado.

Il richiamo ai poteri istruttori officiosi dell’art. 421 cod. proc. civ. di cui al secondo motivo è, quindi, infondato perché l’esercizio di detti poteri presuppone una pista probatoria già risultante dagli atti, nella specie mancante. Il ricorso deve, perciò, essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo: in memoria il ricorrente invoca l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. ma la relativa dichiarazione non risulta sottoscritta dalla parte e l’autocertificazione allegata è stata redatta sisoli fini dell’esenzione dal contributo unificato.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2500,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr