Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate court orders rejecting material error correction requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeals by Anna Maria Di Franco and Roberto Agostini inadmissible. The applicants sought to correct appellate orders that rejected their requests to include specific salary items in their pension calculations. The court ruled that such orders merely reject correction requests without establishing new jurisdictional power, thus lacking the necessary legal basis for appeal under Article 288 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 288, comma 4, c.p.c.; Art. 111, comma 7, Cost.: Orders rejecting material error correction requests do not constitute a new exercise of jurisdictional power and are therefore not subject to cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15218/2023R.G. proposto da: Anna Maria Di Franco e Roberto Agostini, domiciliati in Roma , presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, e rappresentatie difesi la prima dall’Avv. Rosario Stefano e la seconda dall’Avv. Giordano Canepa; -ricorrenti- contro Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili; -intimato- avverso le ORDINANZE di CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 59 e n. 60 del 2023pubblicate il 24 marzo 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dario Cavallari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Anna Maria Di Franco ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza n. 59/2023 della Corte d’appello di Genova, con la quale era stata rigettata la sua istanza di correzione della sentenza in riassunzione n. 211/2022, nella parte ove non aveva inserito tra le voci di computo dell’assegno stipendiale riconosciutole anche la voce “indennità maneggio valori”. Roberto Agostini ha presentato analogo ricorso con riferimento all’ordinanza n. 60/2023 della Corte d’appello di Genova, con la quale, invece, non era stato ricompreso nel citato assegno la voce “indennità di funzioni”.
Entrambi hanno fondato la loro impugnazione su un motivo. I ricorrenti hanno depositato memorie. La P.A. intimata non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Il ricorso di Anna Maria Di Franco e Roberto Agostini è inammissibile. Infatti, essi hanno proposto ricorso per cassazione contro due ordinanze che hanno rigettato delle istanze di correzione di errore materiale. Al riguardo, si evidenzia che non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell’ordinanza cherigetta l ’ istanza di correzione dell ’ errore materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga, comunque , una statuizione positiva, e non quando si limiti alrigetto dell ’ istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l’interesse ad agire per l’impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l’applicabilità dell’art. 288, comma 4, c.p.c.
Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione di inammissibilitào di rigetto di un ’ istanza di correzione dierrore materiale, atteso che il relativo provvedimento, al di là della motivazione, non è impugnabile, nemmeno ex art. 111, comma 7, Cost., siccome preordinato ad emendare errori di redazione non suscettibili di intaccare il contenuto decisionale assunto(Cass., Sez. 3,n. 17836 del 21 giugno 2023 ). 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla deve essere stabilito sulle spese di lite, non avendo la parte intimata svolto difese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se