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Ordinanza — n. 11788/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming unclear reasoning regarding implied claims in labor dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11788/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Maschio N.S. S.R.L. against a Milan appellate court ruling that ordered the company to pay wage differences. The appellant argued the lower court's reasoning was unclear and that a claim for wage differences was not properly raised in the first instance. The court held that the appellate court correctly inferred the existence of the claim from the overall content of the initial pleading, a matter reserved for the judge of merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 437 c.p.c.: The court's assessment of whether a claim was implicitly proposed in the initial pleading, based on the overall content of the act, constitutes a matter of merits judgment and does not constitute a violation of procedural rules or a lack of motivation.

Parole chiave

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implied claim inference labor dispute wage differences appellate court reasoning procedural violation claim merits judgment scope compenso per prestazioni discriminazione economica attività lucrativa irregolare

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
il primo denuncia: “Violazione di norme processuali (art. 360 n. 4 c.p.c.): violazione dell’art.
Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
4 c.p.c.): violazione dell’art. 132 comma 2 n.
Art. 437 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
4 c.p.c.): violazione dell’art. 132 comma 2 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014
Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
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Ordinanza — n. 19161/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal for lack of motivation, upholding labor relationship finding based on factual evidence.
Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.
Decreto — n. 34456/2025 — snciv
Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Ordinanza — n. 30418/2022 — snciv
Cassation court dismisses two appeal grounds but allows the third regarding lawyer fees for the claim phase.
Ordinanza — n. 23787/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding unilateral termination of collective agreements in public transport contracts.

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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2495-2023 proposto da: MASCHIO N.S. S.R.L. A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato NICOLA GIOVANNI FEDELI; -ricorrente - contro MAACHOU ABDELLAH in qualità di erede di MAACHOU KAHLID, CHAOUNI ABDELALI, BENFAA ADIL, BELATIK ABDENABI, DIRAA MOHAMED, JALAL ABDERRAZAK, ENNAHAL MOUNIR, EL KISSANI MOHAMMED, EL HARTY TARIQ, EL BASSRI MOHAMMED, ZAKER HASSAN, HOUMINE MOUSTAPHA, OUARDI MOHAMMED, ZAKIR ABDERRAHIM, FALLIMENTO BUSINESS SERVICE S.R.L.; -intimati – Oggetto Lavoro privato R.G.N.2495/2023 Cron.

Rep. Ud.11/02/2025 CC avverso la sentenza n. 251/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/09/2022 R.G.N. 1024/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata , in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto dei lavoratori in epigrafe all’inquadramento nella II categoria o livello del CCNL Metalmeccanici Industria dalla data della loro adibizione all’appalto intercorso tra la Maschio N.S. srl e la Business Service S.r.l., condannando la prima società al pagamento delle differenze retributive quantificate in dispositivo;

2. la Corte, in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che, dall’interpretazione del contenuto del ricorso introduttivo, dovesse ricavarsi non solo come fosse stata proposta la domanda volta ad accertare, in ragione dell’irregolarità dell’appalto, la riconduzione della titolarità dei rapporti di lavoro in capo alla Maschio N.S., già accolta dal Tribunale, ma anche una domanda di condanna di quest’ultima al pagamento delle relative differenze retributive;

3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società soccombente con due motivi; non hanno svolto attività difensiva gli intimati; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE1.i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito; 1.1. il primo denuncia: “Violazione di norme processuali (art. 360 n. 4 c.p.c.): violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.- non rispondenza della decisione ai requisiti minimi della motivazione – motivazione perplessa e incomprensibile”; si eccepisce la incomprensibilità della motivazione che avrebbe spinto la Corte territoriale a ritenere proposta sia la domanda di accertamento dell’interposizione fittizia, sia quella di condanna al pagamento delle relative differenze retributive; 1.2. il secondo motivo denuncia:

“b) Violazione o la falsa applicazione di norme processuali (articolo 360 numero 3 c.p.c.): violazione degli articoli 437 e 345 c.p.c., per omessa declaratoria di inammissibilità della modifica delle conclusioni e/o della proposizione di una nuova domanda in sede di appello da parte dei lavoratori”; si critica la sentenza impugnata per avere affermato che la domanda di condanna della Maschio “al pagamento delle differenze retributive, formulata per la prima volta nel ricorso in appello, fosse stata già proposta ‘implicitamente’ nel giudizio di primo grado”, 2. il ricorso non può trovare accoglimento; 2.1.il primo motivo è infondato; come noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integriun error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile" (Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014);si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016); il che non ricorre nella specie in quanto la motivazione impugnata, sebbene sintetica, è idonea a spiegare le ragioni per le quali la Corte territoriale si sia indotta a ritenere che la domanda di condanna della società committente al pagamento delle somme dovute in ragione della illiceità dell’appalto fosse stata proposta sin dal primo grado, sulla base di una valutazione del contenuto complessivo dell’atto introduttivo che resta competenza del giudice del merito; 2.2. dall’infondatezza del primo motivo deriva anche l’inammissibilità del secondo perché, una volta acclarato che la domanda su cui si controverte era stata proposta sin dal primo grado, con una valutazione che ha superato il vaglio di legittimità, evidentemente la Corte territoriale non ha affatto statuito su una domanda nuova in appello, in violazione degli articoli 437 e 345 c.p.c., come invece denunciato con la doglianza in esame; 3.pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; nulla per le spese in mancanza di attività difensiva degli intimati; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr.

Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma