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Ordinanza — n. 11775/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-procedural reasons due to failure to deposit the contested judgment with the application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11775/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to attach the contested appellate judgment to the filing. Although the applicant argued for unpaid availability and holiday pay as a tax doctor, the court ruled that the appeal was procedurally defective under Article 369 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the application was rejected without examining the merits of the labor dispute.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible if the judgment under attack is not deposited with the application, as the applicant must produce the authentic copy of the decision to proceed.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to deposit judgment procedural defect Code of Civil Procedure tax doctor employment riposo settimanale sussidio per le spese di soggiornante settimanale indennità giornaliera di malattia

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Infatti, il ricorso per cassazione è improcedibile ex art. 369, comma 2, n.
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. L, n. 4251 del 18 febbraio 2025
Cass., Sez. 6-2, n. 2473 del 26 gennaio 2023
4251 del 18 febbraio 2025; Cass., Sez. 6-2, n. 2473 del 26 gennaio 2023).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6042/2023 R.G. proposto da: Roberto Poggiali, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Cimino; -ricorrente- contro INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Massafra ed Elisabetta Lanzetta e domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO di FIRENZE n.397/2022 depositata il 5 settembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Roberto Poggiali, iscritto nelle liste di cui al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 15 luglio 1986, ha esposto che aveva iniziato la sua attività quale medico fiscale dell’INPS dal 14 giugno 1993 e che tale decreto aveva dettato anche le modalità di espletamento del servizio, in ordine al quale si era reso disponibile su entrambe le fasce di reperibilità dei lavoratori. Ha evidenziato che, dal mese di ottobre 2012, su decisione unilaterale dell’INPS, la sua attività era stata disciplinata con prescrizioni precise e cogenti tramite il sistema SA.VI.O e le indicazioni di messaggio INPS n. 012529 del 27 luglio 2012.

Con l’avvento del Polo Unico per le visite fiscali, poi, a decorrere dal 1° settembre 2017, erano state apportate ulteriori modifiche restrittive. Il ricorrente ha prospettato che le condizioni lavorative avevano escluso sia il diritto al riposo sia quello al compenso per la disponibilità festiva e prefestiva e la messa a disposizione delle energie lavorative nei giorni non festivi. Egli ha agito chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto al compenso per la reperibilità, con quantificazione del compenso in via equitativa, nonché quello al riposo settimanale coincidente con quello festivo, “e rotazione con altri colleghi in ordine al riposo nei giorni festivi”, nonché il diritto al compenso per la reperibilità nei giorni festivi e condanna dell’INPS a pagare i relativi compensi.

Il Tribunale di Grosseto, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 196/2020, ha rigettato il ricorso.Il ricorrente ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 397/2022, ha respinto. Roberto Poggiali ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’INPS si è difeso con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)Preliminarmente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso. Infatti, il ricorso per cassazione è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., nel caso di omesso deposito della sentenza impugnataassieme al ricorso.

Per l’esattezza, unitamente all’atto di impugnazione ed entro il termine previsto per il deposito del ricorso, il ricorrente deve produrre, a pena di improcedibilità, una serie di documenti, tra i quali la copia autentica della decisione impugnata, e, ove sia stata notificata a mezzo PEC anche l’attestazione di conformità ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 9 legge n. 53 del 1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio. Nella specie, detta sentenza non è stata depositata,non essendo rinvenibile fra gli atti presentati telematicamente, con la conseguenza che il ricorso è improcedibile (fra le molte, Cass., Sez.

L, n. 4251 del 18 febbraio 2025; Cass., Sez. 6-2, n. 2473 del 26 gennaio 2023). 2)Il ricorso è dichiarato improcedibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte, -dichiara improcedibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in €3.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis del