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Ordinanza — n. 11770/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against denial of benefits for duty victims due to lack of extraordinary hardship proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11770/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claimant's request for special benefits as a victim of duty. The lower court denied the claim because the applicant failed to prove exposure to extraordinary risks or hardships beyond ordinary duties. The Court ruled that challenging the appellate court's factual findings on the same issues violates the principle of double decision and precludes a new examination of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 564 della legge n. 266/2005; Art. 360 c.p.c.: Appeals challenging the factual findings of a double-instance court on the same issues are inadmissible as they violate the principle of double decision and seek a new examination of facts already conclusively determined.

Parole chiave

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benefits duty victims extraordinary hardship double decision principle inadmissible appeal factual findings review perizia medica insufficiente rischio straordinario dovere di soccorso del giudice

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 564 della legge n. 266/2005
Considerato che Con il primo motivo di ricorsoè denunciata la violazione dell’art. 1 comma 564 della legge n. 266/2005, dell’art.
Art. 1 comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 243/2006
85, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto da Bertinelli Domenico avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli con la quale era statarespinta la domanda volta a richiedere la concessione dei benefici assistenziali estesi alle vittime del dovere e soggetti equiparati, ex art. 1 della legge n.
Art. 3 comma 1 n. 6) del d.P.R. n. 243/2006
c) e dell’art. 3 comma 1 n.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
243/ 20 06, in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 348 ter c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Condanna il ricorrente a pagare al Ministero dell’Interno le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre spese prenotate e a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
art. 348 ter c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17753-2022 proposto da: BERTINELLI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 95, presso lo Studio Legale Associato Guerra, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO GUERRA, MAURIZIO MARIA GUERRA; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 85/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2022 R.G.N. 2172/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. Oggetto Benefici vittime del dovere R.G.N.17753/2022 Cron. Rep. Ud.28/03/2025 CC Rilevato che Con sentenza del 14.2.2022 n. 85, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto da Bertinelli Domenico avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli con la quale era statarespinta la domanda volta a richiedere la concessione dei benefici assistenziali estesi alle vittime del dovere e soggetti equiparati, ex art. 1 della legge n. 266/2005 e d.P.R. n. 243/20 06. La Corte d’appello, sulla base di una consulenza d’ufficio, ha confermato la sentenza di rigetto di primo grado perché, nella specie, non sussisteva il requisito di “rischi o fatiche maggiori” ovvero il requisito della straordinarietà, requisito dall’art. 1 comma 563 e 564 della legge n. 266/2005 e dal d.

P . R . n. 243/2006 come presupposto necessario per l’ottenere i benefici richiesti: l’assenza di prova dell’asserita esposizione incideva non solo sull’accertamento del nesso causale, ma anche sul requisito delle particolari condizioni ambientali od operative di missione. Avverso la sentenza della Corte d’appello, Domenico Bertinelli ricorre in cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria. IlMinistero dell’Interno ha resistito con controricorso. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che Con il primo motivo di ricorsoè denunciata la violazione dell’art. 1 comma 564 della legge n. 266/2005, dell’art. 1, comma 1, lett.

c) e dell’art. 3 comma 1 n.

6) del d.P.R. n. 243/ 20 06, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva riconosciuto che il Bertinelli, nell’adempimento del proprio dovere, in occasione delle missioni militari indicate in ricorso, era stato esposto a tutta una serie di fattori nocivi diversi e ultronei rispetto a quelli insiti nell’ordinaria attività di autista svolto in Italiasebbene egli fosse stato a contatto con l’uranio impoverito, transitando in zone degradate e devastate dai bombardamenti. Con il secondo motivo sideduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c..

La Corte d’appello dopo aver affermato che “le ragioni del gravame non possono essere condivise tenuto conto sia del quadro normativo sia degli esiti della c.t.u. medico - legale”, in realtà nello svolgimento delle motivazioni, aveva contestato al ricorrente anche la carenza di prova a sostegno della domanda. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili, in quanto censurano l’esame del materiale istruttorio condotto dalla Corte d’appello e contestano gli accertamenti della medesima Corte al fine di una nuova decisione dei medesimi fatti, in presenza di una doppia decisione “conforme”, ex art. 348 ter c.p.c., di primo e secondo grado che preclude il riesame dei medesimi fatti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a pagare al Ministero dell’Interno le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre spese prenotate e a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del